Art. 3 
 
                          Principi generali 
 
  1.  La  ricerca,  la  sperimentazione,  lo  sviluppo,   l'adozione,
l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli  di  intelligenza
artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto dei diritti
fondamentali  e  delle  liberta'  previste  dalla  Costituzione,  del
diritto  dell'Unione  europea  e   dei   principi   di   trasparenza,
proporzionalita',   sicurezza,   protezione   dei   dati   personali,
riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei  sessi  e
sostenibilita'. 
  2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza  artificiale
per finalita' generali avviene su dati  e  tramite  processi  di  cui
devono essere garantite e vigilate la correttezza,  l'attendibilita',
la sicurezza, la qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo
il principio di proporzionalita' in relazione ai  settori  nei  quali
sono utilizzati. 
  3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per  finalita'
generali  devono  essere  sviluppati   e   applicati   nel   rispetto
dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della  prevenzione
del   danno,   della   conoscibilita',   della   trasparenza,   della
spiegabilita' e dei principi  di  cui  al  comma  1,  assicurando  la
sorveglianza e l'intervento umano. 
  4. L'utilizzo di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  non  deve
pregiudicare  lo  svolgimento  con  metodo  democratico  della   vita
istituzionale e politica e l'esercizio delle  competenze  e  funzioni
delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e
sussidiarieta' e non  deve  altresi'  pregiudicare  la  liberta'  del
dibattito  democratico  da   interferenze   illecite,   da   chiunque
provocate, tutelando  gli  interessi  della  sovranita'  dello  Stato
nonche' i diritti fondamentali di ogni cittadino  riconosciuti  dagli
ordinamenti nazionale ed europeo. 
  5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto  a  quelli
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza
artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei  principi  di
cui al presente articolo deve essere assicurata, quale  precondizione
essenziale, la cybersicurezza  lungo  tutto  il  ciclo  di  vita  dei
sistemi e dei  modelli  di  intelligenza  artificiale  per  finalita'
generali, secondo un approccio proporzionale e  basato  sul  rischio,
nonche' l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine
di  assicurarne  la  resilienza   contro   tentativi   di   alterarne
l'utilizzo,  il  comportamento  previsto,   le   prestazioni   o   le
impostazioni di sicurezza. 
  7. La presente legge garantisce alle  persone  con  disabilita'  il
pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle  relative
funzionalita' o estensioni, su base di  uguaglianza  e  senza  alcuna
forma di  discriminazione  e  di  pregiudizio,  in  conformita'  alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle
persone con disabilita', fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006,
ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della  legge  3  marzo
2009, n. 18. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 3 marzo 2009, n.  1  recante:  «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.