Art. 5
Principi in materia di sviluppo economico
1. Lo Stato e le altre autorita' pubbliche:
a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale come strumento per migliorare l'interazione
uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei
settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore e
le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di
nuove attivita' economiche e di supporto al tessuto nazionale
produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e
medie imprese, al fine di accrescere la competitivita' del sistema
economico nazionale e la sovranita' tecnologica della Nazione nel
quadro della strategia europea;
b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza
artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi
innovativi;
c) facilitano la disponibilita' e l'accesso a dati di alta
qualita' per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di
intelligenza artificiale e per la comunita' scientifica e
dell'innovazione;
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei
fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,
possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la
localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data
center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster
recovery e business continuity siano implementate in data center
posti nel territorio nazionale, nonche' modelli in grado di
assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza
nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate
sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della
normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e
proporzionalita';
e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di
ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di
intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione
economica e commerciale dei risultati della ricerca.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».