Art. 5 
 
              Principi in materia di sviluppo economico 
 
  1. Lo Stato e le altre autorita' pubbliche: 
    a)  promuovono  lo  sviluppo   e   l'utilizzo   dell'intelligenza
artificiale   come    strumento    per    migliorare    l'interazione
uomo-macchina, anche  mediante  l'applicazione  della  robotica,  nei
settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore  e
le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di
nuove  attivita'  economiche  e  di  supporto  al  tessuto  nazionale
produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole  e
medie imprese, al fine di accrescere la  competitivita'  del  sistema
economico nazionale e la sovranita'  tecnologica  della  Nazione  nel
quadro della strategia europea; 
    b) favoriscono  la  creazione  di  un  mercato  dell'intelligenza
artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi
innovativi; 
    c) facilitano la  disponibilita'  e  l'accesso  a  dati  di  alta
qualita' per le  imprese  che  sviluppano  o  utilizzano  sistemi  di
intelligenza  artificiale  e   per   la   comunita'   scientifica   e
dell'innovazione; 
    d)   indirizzano   le   piattaforme   di   e-procurement    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  modo  che,  nella  scelta  dei
fornitori di  sistemi  e  di  modelli  di  intelligenza  artificiale,
possano essere privilegiate  quelle  soluzioni  che  garantiscono  la
localizzazione e  l'elaborazione  dei  dati  strategici  presso  data
center posti nel territorio nazionale, le cui procedure  di  disaster
recovery e business continuity  siano  implementate  in  data  center
posti  nel  territorio  nazionale,  nonche'  modelli  in   grado   di
assicurare elevati standard in termini  di  sicurezza  e  trasparenza
nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate
sull'intelligenza  artificiale   generativa,   nel   rispetto   della
normativa sulla concorrenza e dei principi di non  discriminazione  e
proporzionalita'; 
    e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di
ricerca  e  centri  di  trasferimento  tecnologico  in   materia   di
intelligenza artificiale al fine di  incoraggiare  la  valorizzazione
economica e commerciale dei risultati della ricerca. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».