Art. 6 
 
       Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di
sicurezza nazionale con le finalita' e le modalita' di cui alla legge
3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e  7
della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  a
tutela della sicurezza nazionale  nello  spazio  cibernetico,  quelle
svolte per scopi di  difesa  nazionale  dalle  Forze  armate  nonche'
quelle  svolte  dalle  Forze  di  polizia  dirette  a   prevenire   e
contrastare, ai fini  della  sicurezza  nazionale,  i  reati  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della  legge  16  marzo
2006, n. 146, sono escluse  dall'ambito  applicativo  della  presente
legge. Le medesime attivita' sono comunque  effettuate  nel  rispetto
dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione
e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge. 
  2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza  artificiale
avviene nel rispetto  delle  condizioni  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di  dati  personali  mediante
l'utilizzo di sistemi di intelligenza  artificiale  effettuati  dagli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124  del  2007
si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati  personali
mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati
dall'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  82
del 2021. 
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43  della  legge
n. 124 del 2007, sono  definite  le  modalita'  di  applicazione  dei
principi e delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  alle
attivita' di cui  all'articolo  3,  comma  1,  della  presente  legge
effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge
n. 124 del 2007, nonche' alle medesime attivita' attinenti a  sistemi
di intelligenza artificiale, funzionali all'attivita' degli organismi
stessi e alle medesime attivita' svolte da altri soggetti pubblici  e
da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza  nazionale.
Analogamente,  per  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  si
procede  con  regolamento  adottato  secondo  le  modalita'  di   cui
all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 6,7,  11  e  13
          della legge 3 agosto 2007, n.  124,  recante:  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del   segreto»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007: 
              «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
                b) e' costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
                d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti
          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; 
                e) promuove e garantisce, anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                f) trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                h) sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  ai
          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e
          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla
          loro corretta applicazione; 
                m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
                n) impartisce gli indirizzi per la gestione  unitaria
          del personale di cui all'articolo 21, secondo le  modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
                n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
          della presente legge,  qualora  le  informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)  del
          comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vicedirettori
          generali; il direttore generale affida gli altri  incarichi
          nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli  incarichi
          il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio  dei
          ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                a) agli ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                b) salva specifica autorizzazione del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                c) sono previste per gli ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                e)   gli   ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
              «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza  esterna).  -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
              2. Spettano all'AISE, inoltre, le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare   e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4.  L'AISE  puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5.L'AISE  risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  dell'interno  per   i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
              8.  Il  direttore  dell'AISE  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca,  sentito  il  direttore  dell'AISE,  uno   o   piu'
          vicedirettori. Il  direttore  dell'AISE  affida  gli  altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE  sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1.
          E' istituita l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
              2. Spettano all'AISI le attivita' di  informazione  per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare   e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero  soltanto
          in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni  siano
          strettamente connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISI
          svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISI risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  della  difesa  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
              8.  Il  direttore  dell'AISI  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca,  sentito  il  direttore  dell'AISI,  uno   o   piu'
          vicedirettori. Il  direttore  dell'AISI  affida  gli  altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI  sono
          disciplinati con apposito regolamento.». 
              «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).  -
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  11  e  13  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante: «Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  140  del  14  giugno  2021,
          convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021,  n.
          109: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) cybersicurezza, l'insieme delle  attivita',  fermi
          restando le attribuzioni di cui alla legge 3  agosto  2007,
          n.   124,   e   gli   obblighi   derivanti   da    trattati
          internazionali, necessarie  per  proteggere  dalle  minacce
          informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici
          e    comunicazioni    elettroniche,    assicurandone     la
          disponibilita',  la  confidenzialita'  e   l'integrita'   e
          garantendone la resilienza,  anche  ai  fini  della  tutela
          della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale  nello
          spazio cibernetico; 
                b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico,  le
          attivita' volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza
          nazionale come definito dall'articolo 1, comma  1,  lettera
          f), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131. 
                c)  decreto-legge  perimetro,  il  decreto-legge   21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante  disposizioni
          urgenti in materia  di  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
          di rilevanza strategica; 
                d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo di
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,  relativa  a
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148; 
                e)  strategia   nazionale   di   cybersicurezza,   la
          strategia (di cui all'articolo 9) del  decreto  legislativo
          NIS.». 
              «Art.  11  (Norme  di   contabilita'   e   disposizioni
          finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e'  determinato
          lo  stanziamento  annuale  da  assegnare   all'Agenzia   da
          iscrivere sul capitolo di cui  all'articolo  18,  comma  1,
          sulla  base  della  determinazione  del  fabbisogno   annuo
          operata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          previamente comunicata al COPASIR. 
              2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 
                a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui
          all'articolo 18 del presente decreto; 
                b) corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
          pubblici o privati; 
                c)  proventi  derivanti  dallo   sfruttamento   della
          proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno  e  delle
          invenzioni dell'Agenzia; 
                d) altri proventi patrimoniali e di gestione; 
                e) contributi  dell'Unione  europea  o  di  organismi
          internazionali, anche  a  seguito  della  partecipazione  a
          specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione; 
                f) proventi delle sanzioni irrogate  dall'Agenzia  ai
          sensi di quanto previsto dal decreto legislativo  NIS,  dal
          decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
          2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; 
                g) ogni altra eventuale entrata. 
              3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che  ne
          assicura l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
          del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, anche in  deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di  contabilita'
          generale  dello  Stato  e   nel   rispetto   dei   principi
          fondamentali da  esse  stabiliti,  nonche'  delle  seguenti
          disposizioni: 
                a) il bilancio preventivo e  il  bilancio  consuntivo
          adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previo parere del CIC, e  sono  trasmessi  alla  Corte  dei
          conti che esercita il controllo previsto  dall'articolo  3,
          comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
                b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte
          dei conti  sono  trasmessi  alle  Commissioni  parlamentari
          competenti e al COPASIR. 
              4. Con regolamento adottato con decreto del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  direttore
          generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, anche in  deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme  in  materia  di
          contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito  il
          CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
          di appalti di lavori e forniture di beni e servizi  per  le
          attivita'  dell'Agenzia  finalizzate  alla   tutela   della
          sicurezza  nazionale  nello   spazio   cibernetico,   ferma
          restando la disciplina dell'articolo  162  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
              «Art. 13 (Trattamento dei  dati  personali).  -  1.  Il
          trattamento dei dati  personali  svolto  per  finalita'  di
          sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto e'
          effettuato ai sensi dell'articolo 58,  commi  2  e  3,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  1,  della
          legge  16  marzo  2006,  n.  146  recante:   «Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
          Unite  contro  il   crimine   organizzato   transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  85,
          del 11 aprile 2006. 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'articolo  51  del  Codice  penale,  non  sono
          punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis,  452-bis,  452-ter,  452-quater,  452-sexies,
          452-quaterdecies,  453,  454,  455,  460,  461,  473,  474,
          517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, nonche' in ordine ai delitti previsti  dagli  articoli
          255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e
          3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico  delle  leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche
          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano
          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,
          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero
          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo
          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la
          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero
          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un
          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati
          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico
          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a) ovvero si introducono all'interno di un  sistema
          informatico   o   telematico,   danneggiano,   deteriorano,
          cancellano, alterano o comunque intervengono su un  sistema
          informatico o telematico ovvero  su  informazioni,  dati  e
          programmi in  esso  contenuti,  attivano  identita',  anche
          digitali, domini e spazi informatici  comunque  denominati,
          anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi,
          ovvero  assumono  il  controllo  o  comunque  si  avvalgono
          dell'altrui   dominio   e   spazio   informatico   comunque
          denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali; 
                b-bis) gli ufficiali  di  polizia  giudiziaria  degli
          organismi specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,
          nell'attivita'  di  contrasto  dei  delitti  di  cui   agli
          articoli 518-sexies e  518-septies  del  codice  penale,  i
          quali nel corso di  specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine  di  acquisire  elementi  di  prova,
          anche per interposta persona, compiono le attivita' di  cui
          alla lettera a); 
                b-ter)   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          dell'organo del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, i quali, nel corso di  specifiche  operazioni
          di polizia finalizzate al contrasto dei  reati  informatici
          commessi   ai   danni   delle    infrastrutture    critiche
          informatizzate  individuate  dalla  normativa  nazionale  e
          internazionale e,  comunque,  al  solo  fine  di  acquisire
          elementi di prova, anche per interposta  persona,  compiono
          le attivita' di cui alla lettera a) ovvero  si  introducono
          all'interno  di  un  sistema  informatico   o   telematico,
          danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano  o  comunque
          intervengono su un sistema informatico o telematico  ovvero
          su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,
          attivano  identita',  anche  digitali,   domini   e   spazi
          informatici  comunque  denominati,  anche   attraverso   il
          trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono  il
          controllo o comunque si  avvalgono  dell'altrui  dominio  e
          spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
          prodromiche o strumentali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 58 (Trattamenti di dati  personali  per  fini  di
          sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di  dati
          personali effettuati dagli organismi di cui  agli  articoli
          4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sulla  base
          dell'articolo  26  della  predetta   legge   o   di   altre
          disposizioni di legge o  regolamento  o  previste  da  atti
          amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti  da
          segreto di Stato ai sensi  degli  articoli  39  e  seguenti
          della medesima legge, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15,  16,  18,
          25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
          n. 51. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici  per  finalita'
          di  difesa  o  di  sicurezza  dello  Stato,   in   base   a
          disposizioni di legge o di regolamento o previste  da  atti
          amministrativi generali, che  prevedano  specificamente  il
          trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
          del presente articolo, nonche' quelle di cui agli  articoli
          23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
              3. Con uno  o  piu'  regolamenti  sono  individuate  le
          modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2, in riferimento  alle  tipologie  di  dati,  di
          interessati, di operazioni di trattamento eseguibili  e  di
          persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
          l'autorita' diretta del  titolare  o  del  responsabile  ai
          sensi  dell'articolo  2-quaterdecies,  anche  in  relazione
          all'aggiornamento  e  alla  conservazione.  I  regolamenti,
          negli ambiti di cui al comma  1,  sono  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 43 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  e,
          negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati  con  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti. 
              4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del
          Presidente della Repubblica su proposta del Ministro  della
          difesa, sono disciplinate le misure attuative del  presente
          decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa  e
          sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».