Art. 2 
 
   Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet 
 
  1.  Al  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  17-bis  (Istituzione  del  sistema  di  interscambio  di
pallet. Finalita', ambito di applicazione  e  definizioni). -  1.  Le
disposizioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  17-ter  si
applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la
produzione,  lo  stoccaggio,  la  movimentazione   e   il   trasporto
nell'ambito del territorio nazionale  delle  merci,  riconoscibili  e
identificabili in quanto contraddistinti da  marchi  registrati  come
marchi collettivi o di certificazione. Sono  escluse  dall'ambito  di
applicazione  del  presente  articolo  le  tipologie  di  pallet  non
interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto
giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica
di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non  si
applicano agli scambi commerciali con destinazione o  provenienza  al
di fuori del territorio nazionale. 
      2. Ai fini dell'istituzione di un sistema  di  interscambio  di
pallet si adottano le seguenti definizioni: 
        a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e  successivi  aggiornamenti):
piattaforma rigida orizzontale caratterizzata  da  un'altezza  minima
compatibile con la movimentazione,  tramite  carrelli  transpallet  o
carrelli elevatori a forche e altre  appropriate  apparecchiature  di
movimentazione,  utilizzata  come  supporto  per  l'assemblaggio,  il
carico, l'immagazzinamento, la movimentazione,  l'accatastamento,  il
trasporto o l'esposizione di merci e di  carichi.  Essa  puo'  essere
costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura; 
        b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO  445:2013  e  successivi
aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu'  cicli
di utilizzo; 
        c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di
pallet dotati di capitolati  tecnici  di  produzione  e  riparazione,
utilizzati per usi specifici in  riferimento  a  un  dato  mercato  e
risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei  costi,
legata agli scambi di merci su pallet  e  alla  gestione  dei  parchi
pallet; 
        d)    pallet    interscambiabile:    pallet    standardizzato
riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito
al destinatario della merce, che e' scambiato  con  un  altro  pallet
della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9,  n.
d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti); 
        e) Sistemi-pallet: le  organizzazioni  nazionali,  europee  o
internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili,  di  cui
definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e  riparazione.
Essi devono avere i seguenti requisiti: 
          1)  essere  titolari  o  gestori  di   marchi   registrati,
collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL,
EUR-UIC e altri); 
          2) avere capitolati e regolamenti tecnici di  produzione  e
riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di
interscambio; 
          3) avere sistemi ispettivi  permanenti  di  verifica  e  di
controllo  qualita'  da  parte  di   enti   terzi   indipendenti   di
certificazione, da effettuare  presso  i  licenziatari  produttori  e
riparatori autorizzati all'uso del marchio; 
          4)  pubblicare  nei  propri  siti  internet   ufficiali   i
documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di  qualita'
e l'eventuale classificazione dei pallet; 
          5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio  di
mercato del pallet di appartenenza (EPAL,  EUR-UIC  e  altri),  darne
attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel
proprio sito internet ufficiale; 
        f) tipologia di pallet: identifica i  marchi  registrati  del
Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri); 
        g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado  di
usura del pallet; 
        h) conformita' tecnica del  pallet:  stabilisce  il  rispetto
delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione
o di riparazione di riferimento»; 
    b) l'articolo 17-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  17-ter  (Disciplina  del  sistema  di  interscambio   di
pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia  di  imballaggi
di cui al titolo II della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  quanto  previsto  dall'articolo  11-bis  del
decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  i  soggetti  che
ricevono, a qualunque titolo,  fatte  salve  la  compravendita  e  la
cessione a titolo gratuito espressamente indicate  nei  documenti  di
trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al
proprietario o al  committente,  o  al  diverso  soggetto  da  questi
indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in  altro  luogo
concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, cosi'
come definita nelle linee guida di  cui  al  comma  13  del  presente
articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con
caratteristiche tecnico-qualitative  assimilabili  o  equiparabili  a
quelle  dei  pallet  ricevuti.  La  tipologia,  la  quantita'  e,   a
discrezione del proprietario  dei  pallet,  la  qualita'  dei  pallet
interscambiabili sono indicate nei relativi  documenti  di  trasporto
del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi. 
      2. Fatto  salvo  il  caso  in  cui  siano  stati  espressamente
dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo  di  cui  al
comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti  alla  restituzione  dei
pallet,  anche  se  questi  si  avvalgono   di   soggetti   terzi   e
indipendentemente dallo stato di conservazione  e  dalla  conformita'
tecnica degli stessi. 
      3.  In  caso  di  impossibilita'  a  provvedere   all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato  alla  restituzione  e'
tenuto all'emissione contestuale  di  un  buono  pallet,  digitale  o
cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di  forma.  Su
richiesta del soggetto  obbligato  alla  restituzione,  per  motivate
ragioni organizzative e dimensionali definite nelle  linee  guida  di
cui al comma 13, il  proprietario  dei  pallet  predispone  un  buono
pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare  ai  documenti
di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa  e
sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in
copia originale al proprietario o committente.  Decorsi  ventiquattro
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
resta valido solo il buono  pallet  in  formato  digitale.  Il  buono
pallet deve essere debitamente sottoscritto  dal  soggetto  obbligato
alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di  cui  si  avvale
quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo,
denominazione e  dati  identificativi  del  soggetto  obbligato  alla
restituzione, compreso l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta  elettronica,  i  dati
identificativi del beneficiario del buono, nonche'  l'indicazione  di
tipologia, quantita' e,  ove  applicabile,  qualita'  dei  pallet  da
restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso  il
diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo  ai
sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a  quanto  previsto
dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione  sul  buono
pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi  previsti
come necessari comporta il  diritto,  per  il  possessore  del  buono
pallet medesimo, di richiedere immediatamente al  soggetto  obbligato
alla restituzione il pagamento  di  un  importo  pari  al  valore  di
mercato  di  ciascun  pallet,  determinato  ai  sensi  del  comma  9,
moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. 
      4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet  entro  sei  mesi
dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal
comma  3,  comporta  l'obbligo,  per  il  soggetto   obbligato   alla
restituzione, del pagamento di un importo pari al valore  di  mercato
di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato  per
il numero di pallet non restituiti. E' fatto  obbligo  al  possessore
del buono pallet  di  restituirlo  all'emittente,  al  momento  della
restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del  pagamento  del
relativo importo, determinato ai sensi del comma 9. 
      5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro
sei mesi dalla  data  di  emissione  del  buono  pallet,  almeno  una
richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato  preavviso,
all'indirizzo di posta  elettronica  fornito  nel  buono  pallet  dal
soggetto  obbligato  alla  restituzione,  non  puo'   richiedere   il
pagamento previsto dal comma  4  dopo  la  scadenza  del  sesto  mese
dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono
pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei  confronti
del soggetto obbligato alla  restituzione,  il  quale  deve  rendersi
disponibile entro i trenta giorni successivi alla  richiesta  stessa.
Nel caso in  cui  la  restituzione  non  avvenga  entro  tale  ultimo
termine,  il  soggetto  obbligato  alla  restituzione  e'  tenuto  al
pagamento in conformita' al comma 4. 
      6. In caso di mancata riconsegna di uno o piu' pallet e mancata
emissione del buono pallet, il soggetto obbligato  alla  restituzione
e' tenuto al pagamento immediato di un  importo  pari  al  valore  di
mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello
stesso  al  destinatario,  determinato  ai   sensi   del   comma   9,
moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. 
      7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui  documenti  di
trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i  soggetti
coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a
capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative
dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore,
disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet. 
      8. Ogni patto contrario alle disposizioni di  cui  al  presente
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo. 
      9.  Ciascun  Sistema-pallet  determina  la  metodologia  e   la
relativa applicazione per calcolare il valore medio  di  mercato  del
pallet  relativo  al   proprio   Sistema-pallet.   I   Sistemi-pallet
pubblicano nel proprio sito internet il  valore  calcolato  entro  il
quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In  caso
di  omessa  pubblicazione  entro  le  scadenze  indicate  al  secondo
periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato. 
      10.  I  Sistemi-pallet,  ciascuno  per  il  proprio  ambito  di
appartenenza, esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo  del
corretto funzionamento  del  sistema  di  interscambio  di  pallet  e
informano le autorita' competenti circa possibili violazioni. 
      11.  I  soggetti  coinvolti  nel  mercato  dei  pallet  possono
segnalare eventuali violazioni ai  Sistemi-pallet  e  alle  autorita'
competenti. 
      12. Quanto previsto dal presente articolo  non  si  applica  ai
Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici  mesi
successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito  internet,  il
valore medio di mercato dei pallet di riferimento. 
      13. Le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
coinvolte nel sistema di interscambio  dei  pallet,  d'intesa  con  i
Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali
e' data adeguata pubblicita' e che sono trasmesse al Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
    c) l'articolo 17-quater e' abrogato. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'articolo 17-quater del decreto-legge 21 marzo 2022,
          n. 21 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
          e  umanitari  della   crisi   ucraina»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  abrogato
          dalla  presente  legge,  recava:  «Clausola  di  invarianza
          finanziaria».