Art. 2
Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di
pallet. Finalita', ambito di applicazione e definizioni). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si
applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la
produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto
nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e
identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come
marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di
applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non
interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto
giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica
di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si
applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al
di fuori del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di
pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti):
piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima
compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o
carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di
movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il
carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il
trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere
costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;
b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi
aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli
di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di
pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione,
utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e
risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi,
legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi
pallet;
d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato
riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito
al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet
della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n.
d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o
internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui
definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione.
Essi devono avere i seguenti requisiti:
1) essere titolari o gestori di marchi registrati,
collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL,
EUR-UIC e altri);
2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e
riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di
interscambio;
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di
controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di
certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e
riparatori autorizzati all'uso del marchio;
4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i
documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita'
e l'eventuale classificazione dei pallet;
5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di
mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne
attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel
proprio sito internet ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del
Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di
usura del pallet;
h) conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto
delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione
o di riparazione di riferimento»;
b) l'articolo 17-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di
pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi
di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che
ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la
cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di
trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al
proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi
indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in altro luogo
concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, cosi'
come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente
articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con
caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a
quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantita' e, a
discrezione del proprietario dei pallet, la qualita' dei pallet
interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto
del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente
dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al
comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei
pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e
indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita'
tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e'
tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o
cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su
richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate
ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di
cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono
pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti
di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e
sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in
copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono
pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato
alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale
quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo,
denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla
restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati
identificativi del beneficiario del buono, nonche' l'indicazione di
tipologia, quantita' e, ove applicabile, qualita' dei pallet da
restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il
diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai
sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto
dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono
pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti
come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono
pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato
alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di
mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9,
moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi
dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal
comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla
restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato
di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per
il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore
del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della
restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del
relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro
sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una
richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso,
all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal
soggetto obbligato alla restituzione, non puo' richiedere il
pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese
dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono
pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti
del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi
disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo
termine, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al
pagamento in conformita' al comma 4.
6. In caso di mancata riconsegna di uno o piu' pallet e mancata
emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione
e' tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di
mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello
stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9,
moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di
trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti
coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a
capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative
dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore,
disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la
relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del
pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet
pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il
quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso
di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo
periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di
appartenenza, esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo del
corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e
informano le autorita' competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono
segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorita'
competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai
Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi
successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il
valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i
Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali
e' data adeguata pubblicita' e che sono trasmesse al Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
c) l'articolo 17-quater e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- L'articolo 17-quater del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, abrogato
dalla presente legge, recava: «Clausola di invarianza
finanziaria».