Art. 3
Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di
accensione
1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n.
376, i primi due periodi sono soppressi.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile
1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 1971, n. 376, recante «Regime fiscale degli
apparecchi di accensione», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per
l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la
vendita al pubblico). - La fabbricazione, anche come
semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la
distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli
apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di
ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo
rilascio di apposita licenza fiscale da parte
dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per
la ditta o per la persona cui viene rilasciata.
Tali licenze sono valide per l'anno solare di
emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento
dei relativi diritti-annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi
articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino
entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti
decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia
potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il
pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso
sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a
lire 100.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione,
per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al
pubblico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti
misure:
a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli
apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio
principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli
accendisigari per autovetture;
b) lire 50.000 per la fabbricazione degli
accendisigari per autovetture;
c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso
dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei
prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).
I fabbricanti che provvedono direttamente alla
vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al
pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).
I rivenditori di generi di monopolio non sono
soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).
La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di
accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi
ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli
preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di
generi di monopolio.
Gli apparecchi di accensione non compresi nella
riserva di cui al precedente comma possono essere venduti
al pubblico anche da privati esercenti in possesso della
licenza, di cui alla lettera d).»