Art. 3 
 
Misure di semplificazione  normativa  in  materia  di  apparecchi  di
                             accensione 
 
  1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n.
376, i primi due periodi sono soppressi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  20  aprile
          1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          giugno  1971,  n.  376,  recante  «Regime   fiscale   degli
          apparecchi di accensione», come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  3   (Licenza   per   la   fabbricazione,   per
          l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per  la
          vendita  al  pubblico).  -  La  fabbricazione,  anche  come
          semplice  montaggio  di  accenditori,  l'importazione,   la
          distribuzione all'ingrosso e la vendita al  pubblico  degli
          apparecchi di accensione, delle relative parti o  pezzi  di
          ricambio principali, possono  esercitarsi  soltanto  previo
          rilascio   di   apposita   licenza   fiscale    da    parte
          dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento,  per
          la ditta o per la persona cui viene rilasciata. 
                Tali  licenze  sono  valide  per  l'anno  solare   di
          emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento
          dei relativi diritti-annuali, ove dovuti. 
                Oltre che nei casi di revoca previsti dai  successivi
          articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non  effettuino
          entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti
          decadono dal rinnovo della licenza  stessa.  Essi  tuttavia
          potranno  ottenere  tale  rinnovo  qualora  effettuino   il
          pagamento entro i successivi quindici giorni; in  tal  caso
          sono assoggettati alla pena pecuniaria  da  lire  10.000  a
          lire 100.000. 
                Per il rilascio della licenza per  la  fabbricazione,
          per la distribuzione  all'ingrosso  e  per  la  vendita  al
          pubblico  e'  dovuto  un  diritto  annuale  nelle  seguenti
          misure: 
                  a) lire 100.000 per la fabbricazione di  tutti  gli
          apparecchi di  accensione  e  parti  o  pezzi  di  ricambio
          principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli
          accendisigari per autovetture; 
                  b)  lire  50.000   per   la   fabbricazione   degli
          accendisigari per autovetture; 
                  c) lire 25.000 per  la  distribuzione  all'ingrosso
          dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b); 
                  d) lire 10.000  per  la  vendita  al  pubblico  dei
          prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b). 
                I  fabbricanti  che  provvedono   direttamente   alla
          vendita  all'ingrosso  o  al  minuto  non  sono  tenuti  al
          pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d). 
                I  rivenditori  di  generi  di  monopolio  non   sono
          soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d). 
                La vendita al pubblico di  tutti  gli  apparecchi  di
          accensione tascabili, esclusi quelli  in  metalli  preziosi
          ovvero  con  ornamentazioni  o  rivestimento   in   metalli
          preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle  rivendite  di
          generi di monopolio. 
                Gli  apparecchi  di  accensione  non  compresi  nella
          riserva di cui al precedente comma possono  essere  venduti
          al pubblico anche da privati esercenti  in  possesso  della
          licenza, di cui alla lettera d).»