Art. 4
Misure di semplificazione in materia di immigrazione
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5
luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera
b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai
dormitori stabili del cantiere e' ammessa la presentazione di
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di
cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura
alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini
dell'idoneita' dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della
struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a
carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della
normativa di settore»;
2) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla
osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il
soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai
programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi
di origine, di cui all'articolo 23».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5-bis e 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del
presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.»
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in cui
l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del
cantiere e' ammessa la presentazione di
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i
requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia
rappresentato da una struttura alberghiera o struttura
ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita'
dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura
ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a
carico della medesima struttura in caso di mancata
osservanza della normativa di settore.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si
intende esperita con esito negativo se il centro per
l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori
presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla
richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione
di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-bis. 2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1
possono presentare come utenti privati fino a un massimo di
tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per
ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale
limite non si applica alle richieste presentate tramite le
organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo
24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati
ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di
nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume
di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini
dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero
dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata ai
sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data
di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di
cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
acquisite le informazioni dalla questura competente, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso
qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state
acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei
limiti numerici stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si
rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del
nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli
stranieri che partecipano ai programmi di formazione
professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di
cui all'articolo 23.»
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a
confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla
comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di
rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal
lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto
termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta,
ove gia' rilasciato, e' revocato. In caso di conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di
origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le
comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico
per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il
portale informatico per la gestione delle domande di visto
di ingresso in Italia.
6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto
di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL ,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del
lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilita'
con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12
sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero
superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero
assunto illegalmente.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»