Art. 4 
 
        Misure di semplificazione in materia di immigrazione 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «dalla
legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5
luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2,  lettera
b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»; 
    b) all'articolo 22: 
      1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «. Nell'ipotesi in  cui  l'alloggio  sia  rappresentato  dai
dormitori  stabili  del  cantiere  e'  ammessa  la  presentazione  di
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di
cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81.
Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia  rappresentato  da  una  struttura
alberghiera  o  struttura  ricettiva  comunque  denominata,  ai  fini
dell'idoneita'  dell'alloggio  e'  sufficiente  l'indicazione   della
struttura ospitante, ferme restando le  eventuali  responsabilita'  a
carico della medesima struttura in caso di mancata  osservanza  della
normativa di settore»; 
      2) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
        «5-quater.1. Il termine massimo per  il  rilascio  del  nulla
osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il
soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che  partecipano  ai
programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei  Paesi
di origine, di cui all'articolo 23». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli  5-bis  e  22  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante  «Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5-bis  (Contratto  di  soggiorno  per   lavoro
          subordinato). - 1. Il contratto  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato stipulato fra un datore di  lavoro  italiano  o
          straniero  regolarmente  soggiornante  in   Italia   e   un
          prestatore  di  lavoro,  cittadino   di   uno   Stato   non
          appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: 
                  a) la garanzia da parte del datore di lavoro  della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro  per
          la  sanita'  5  luglio  1975,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 190 del 18 luglio  1975.  Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  22,  comma  2,  lettera  b),   del
          presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate; 
                  b) l'impegno al pagamento da parte  del  datore  di
          lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
          nel Paese di provenienza. 
                2. Non costituisce titolo valido per il rilascio  del
          permesso di soggiorno il  contratto  che  non  contenga  le
          dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.» 
                «Art. 22 (Lavoro subordinato a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
                2.  Il  datore  di  lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  trasmettere  in  via  telematica,  previa
          verifica, presso il centro per l'impiego competente,  della
          indisponibilita' di un lavoratore presente  sul  territorio
          nazionale, idoneamente documentata,  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione della provincia di residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                  b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
          sistemazione  alloggiativa  per  il  lavoratore  straniero,
          sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
          tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in  cui
          l'alloggio sia  rappresentato  dai  dormitori  stabili  del
          cantiere     e'     ammessa     la     presentazione     di
          un'autocertificazione del datore di lavoro  che  attesti  i
          requisiti di cui all'allegato XIII del decreto  legislativo
          9 aprile 2008, n.81. Nell'ipotesi  in  cui  l'alloggio  sia
          rappresentato da  una  struttura  alberghiera  o  struttura
          ricettiva  comunque  denominata,  ai  fini   dell'idoneita'
          dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della  struttura
          ospitante, ferme restando le  eventuali  responsabilita'  a
          carico  della  medesima  struttura  in  caso   di   mancata
          osservanza della normativa di settore. 
                2-bis. La previa  verifica  di  cui  al  comma  2  si
          intende esperita  con  esito  negativo  se  il  centro  per
          l'impiego non  comunica  la  disponibilita'  di  lavoratori
          presenti sul territorio nazionale entro otto  giorni  dalla
          richiesta del datore di lavoro  interessato  all'assunzione
          di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
                2-bis. 2. I datori di lavoro di cui al comma  2-bis.1
          possono presentare come utenti privati fino a un massimo di
          tre richieste di  nulla  osta  al  lavoro  subordinato  per
          ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al medesimo  comma.  Tale
          limite non si applica alle richieste presentate tramite  le
          organizzazioni datoriali di categoria di  cui  all'articolo
          24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 1 della legge 11  gennaio  1979,  n.
          12, i quali garantiscono che il numero delle  richieste  di
          nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume
          di affari  o  ai  ricavi  o  compensi  dichiarati  ai  fini
          dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del  numero
          dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa. 
                2-ter. E' irricevibile  la  richiesta  presentata  ai
          sensi del comma 2 dal datore di lavoro  che,  nel  triennio
          antecedente  la  presentazione,   avendo   presentato   una
          precedente richiesta di nulla  osta  al  lavoro,  all'esito
          della  relativa  procedura  non   abbia   sottoscritto   il
          contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis.  La
          disposizione di cui al primo periodo non si applica  se  il
          datore di lavoro prova che  la  mancata  sottoscrizione  e'
          dovuta  a  causa  a  lui  non   imputabile.   E'   altresi'
          irricevibile la richiesta presentata dal datore  di  lavoro
          nei cui confronti, al  momento  della  presentazione  della
          stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per
          i reati di cui agli articoli 600, 601, 602  e  603-bis  del
          codice penale o emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non
          definitiva, per i predetti reati. 
                3. Nei casi in cui non abbia una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
                4. 
                5.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo termine massimo di sessanta giorni  dalla  data
          di imputazione della richiesta alle quote  di  ingresso  di
          cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,  a  condizione
          che siano state rispettate le prescrizioni di cui al  comma
          2 e le prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro
          applicabile  alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,
          acquisite le informazioni  dalla  questura  competente,  il
          nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
          qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
                5.01. Il  nulla  osta  e'  rilasciato  in  ogni  caso
          qualora, nel termine indicato al comma 5,  non  sono  state
          acquisite dalla  questura  le  informazioni  relative  agli
          elementi ostativi di cui al presente articolo. 
                5.1. Le istanze di  nulla  osta  sono  esaminate  nei
          limiti  numerici  stabiliti   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti  tali  limiti
          possono essere esaminate nell'ambito  delle  quote  che  si
          rendono successivamente disponibili  tra  quelle  stabilite
          con il medesimo decreto. 
                5-bis. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reato previsto dal comma 12. 
                5-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro   e',   altresi',
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato se i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti
          mediante frode o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
          ovvero  qualora  il   contratto   di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
          comma  6,  non  sia  trasmesso  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma,  salvo
          che il ritardo sia dipeso da  cause  di  forza  maggiore  o
          comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
                5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
                5-quater.1. Il termine massimo per  il  rilascio  del
          nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per
          l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  degli
          stranieri  che  partecipano  ai  programmi  di   formazione
          professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di
          cui all'articolo 23.» 
                5-quinquies.  Il  datore  di  lavoro  e'   tenuto   a
          confermare la  richiesta  di  nulla  osta  al  lavoro  allo
          sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla
          comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di
          rito sulla domanda di  visto  di  ingresso  presentata  dal
          lavoratore.  In  assenza  di  conferma  entro  il  suddetto
          termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta,
          ove gia' rilasciato, e'  revocato.  In  caso  di  conferma,
          l'ufficio consolare presso  il  Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero rilascia il visto di  ingresso.  Le
          comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello  unico
          per  l'immigrazione  avvengono  esclusivamente  tramite  il
          portale informatico per la gestione delle domande di  visto
          di ingresso in Italia. 
                6. Entro otto  giorni  dalla  data  di  ingresso  del
          lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
          lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,  mediante
          apposizione  di  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
          elettronica qualificata, il contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare  il
          contratto in forma  autografa.  L'apposizione  della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,   e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. 
                6-bis. Nelle more della sottoscrizione del  contratto
          di  soggiorno  il  nulla  osta  consente   lo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. 
                8. Salvo quanto previsto dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
                9. Le questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL  ,
          tramite   collegamenti    telematici,    le    informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro,
          o comunque idoneo per l'accesso  al  lavoro,  e  comunicano
          altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i  familiari
          ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
          sulla base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un
          "Archivio anagrafico dei  lavoratori  extracomunitari",  da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle informazioni avviene in base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
                10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
                11. La perdita del posto di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto  di  lavoro,  anche  per  dimissioni,  puo'   rendere
          dichiarazione  di  immediata  disponibilita'   al   sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa  correlati  per
          il periodo di residua validita' del permesso di  soggiorno,
          e comunque, salvo che si tratti di  permesso  di  soggiorno
          per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
          anno  ovvero  per  tutto  il  periodo   di   durata   della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. 
                Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego,  anche  ai  fini  del  rilascio,  da  parte  del
          lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilita'
          con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
                12. Il datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
                12-bis. Le pene per il fatto previsto  dal  comma  12
          sono aumentate da un terzo alla meta': 
                  a)  se  i  lavoratori  occupati  sono   in   numero
          superiore a tre; 
                  b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
          lavorativa; 
                  c) se i lavoratori occupati  sono  sottoposti  alle
          altre  condizioni  lavorative  di  cui   al   terzo   comma
          dell'articolo 603-bis del codice penale. 
                12-ter.  Con  la  sentenza  di  condanna  il  giudice
          applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
          del costo  medio  di  rimpatrio  del  lavoratore  straniero
          assunto illegalmente. 
                13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
                15. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.»