Art. 5 
 
Misure di semplificazione in materia di  sistemi  di  responsabilita'
                        estesa del produttore 
 
  1.  All'articolo  185-bis,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole:  «punto  vendita»
sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di  pertinenza  o  in  altri
luoghi   di   raggruppamento   nella   diretta   disponibilita'   dei
distributori stessi o  messi  loro  a  disposizione  dai  sistemi  di
gestione dei produttori». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si   riporta   l'articolo   185-bis,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
          ambientale», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  185-bis  (Deposito  temporaneo   prima   della
          raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai  fini  del
          trasporto  degli  stessi  in  un  impianto  di  recupero  o
          smaltimento e' effettuato come deposito  temporaneo,  prima
          della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) nel luogo in cui i  rifiuti  sono  prodotti,  da
          intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
          che ha determinato la produzione dei  rifiuti  o,  per  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile,  presso  il  sito  che  sia  nella   disponibilita'
          giuridica  della  cooperativa  agricola,  ivi  compresi   i
          consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; 
                  b)  esclusivamente  per  i   rifiuti   soggetti   a
          responsabilita'  estesa  del  produttore,  anche  di   tipo
          volontario, il  deposito  preliminare  alla  raccolta  puo'
          essere effettuato dai  distributori  presso  i  locali  del
          proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in  altri
          luoghi di raggruppamento nella diretta  disponibilita'  dei
          distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi
          di gestione dei produttori.» 
                  c) per i  rifiuti  da  costruzione  e  demolizione,
          nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi  sia  una
          specifica disposizione di legge,  il  deposito  preliminare
          alla raccolta puo' essere  effettuato  presso  le  aree  di
          pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 
                2. Il deposito temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle seguenti condizioni: 
                  a) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  sono  depositati  nel  rispetto
          delle  norme  tecniche  che  regolano   lo   stoccaggio   e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  b)  i  rifiuti  sono  raccolti  ed   avviati   alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  c)  i  rifiuti  sono  raggruppati   per   categorie
          omogenee,  nel  rispetto  delle  relative  norme  tecniche,
          nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
          che disciplinano il deposito delle sostanze  pericolose  in
          essi contenute; 
                  d)  nel  rispetto  delle  norme  che   disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 
                3. Il deposito temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle condizioni di cui ai commi  1  e  2  e  non
          necessita  di  autorizzazione   da   parte   dell'autorita'
          competente.»