Art. 5
Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilita'
estesa del produttore
1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita»
sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri
luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilita' dei
distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di
gestione dei produttori».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 185-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della
raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o
smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a
responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo
volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo'
essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri
luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilita' dei
distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi
di gestione dei produttori.»
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,
nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una
specifica disposizione di legge, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie
omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non
necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.»