Art. 6 
 
Semplificazioni  per  lo  sviluppo  di  sistemi  di  agricoltura   di
                             precisione 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14  agosto  2012,  n.
150, e' inserito il seguente: 
    «Art.  13-bis  (Irrorazione  aerea  con  sistemi   aeromobili   a
pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a
pilotaggio  remoto  UAS  (Unmanned  Aircraft  System),  di   cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/947  della  Commissione,  del  24
maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme  vigenti  e  in  via
sperimentale, per un periodo di tre anni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati
agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta  nei  limiti  e
con le modalita' di cui al presente articolo. 
    2. L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata: 
      a) con modalita' tali da garantire  il  rispetto  dei  principi
generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso  sostenibile
dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6; 
      b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in
possesso   di   specifiche   competenze   e   adeguatamente   formato
conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3; 
      c) nel rispetto  della  disciplina  sull'impiego  dello  spazio
aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. 
    3. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono  disciplinate  l'individuazione  della  tipologia   di   terreni
agricoli e  di  colture  o  degli  organismi  nocivi  che  richiedono
l'effettuazione   dell'intervento,   la   tipologia    di    prodotti
utilizzabili,  nonche'  le  modalita'  di  attuazione  del   presente
articolo al fine di assicurare  il  minimo  impatto  sull'ambiente  e
prevenire danni alla salute umana e animale. 
    4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni  ai
sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro  al  competente
servizio fitosanitario regionale di una segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA) ai  sensi  dell'articolo  19  della  legge  7
agosto   1990,   n.   241,   che   riporta   la   cadenza   temporale
dell'intervento,   che   puo'   coincidere   con   l'intero   periodo
sperimentale, corredata di una relazione  agronomica  asseverante  il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La  SCIA  puo'
essere  presentata  anche  per  il  tramite  di  soggetti  di  natura
associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono. 
    5. I servizi fitosanitari  regionali  competenti  per  territorio
monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul  rispetto
delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma
4 e dal decreto di cui al comma 3. 
    6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge  6
dicembre 1991, n. 394,  l'irrorazione  tramite  sorvolo  con  UAS  su
parchi  naturali   e   aree   protette   e'   autorizzata   dall'ente
responsabile, il quale adotta specifiche linee  guida  previo  parere
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
    7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».