Art. 6
Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di
precisione
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24
maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme vigenti e in via
sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati
agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e
con le modalita' di cui al presente articolo.
2. L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata:
a) con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi
generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in
possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato
conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio
aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni
agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono
l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti
utilizzabili, nonche' le modalita' di attuazione del presente
articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e
prevenire danni alla salute umana e animale.
4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai
sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro al competente
servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale
dell'intervento, che puo' coincidere con l'intero periodo
sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA puo'
essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura
associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio
monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto
delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma
4 e dal decreto di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su
parchi naturali e aree protette e' autorizzata dall'ente
responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».