Art. 7
Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle
attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una volta
frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le
imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
Note all'art. 7:
-Si riporta l'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012
n. 224, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell'attivita' di autoriparazione», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Norme transitorie). - 1. Le imprese che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto
allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122
del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a
quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono proseguire le rispettive attivita' per i dodici
anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale
termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito
positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del
medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative
all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta
frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo
periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In
mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto
non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa
ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano
altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia'
iscritte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, che intendano
conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre
attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la
persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche
se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al
compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina
vigente in materia, per il conseguimento della pensione di
vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di
attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano
ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei
corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data
di entrata in vigore della presente legge.»