Art. 7 
 
Semplificazione in materia di  aggiornamento  degli  operatori  delle
                    attivita' di autoriparazione 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012,  n.  224,
dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Una   volta
frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le
imprese  inviano  una  comunicazione  alla   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura». 
 
          Note all'art. 7: 
              -Si riporta l'articolo 3 della legge 11  dicembre  2012
          n. 224, recante «Modifica  all'articolo  1  della  legge  5
          febbraio  1992,   n.   122,   concernente   la   disciplina
          dell'attivita' di autoriparazione», come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Norme transitorie). -  1.  Le  imprese  che,
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          iscritte nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle
          imprese artigiane e sono abilitate sia  alle  attivita'  di
          meccanica e motoristica sia  a  quella  di  elettrauto,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della presente legge, sono abilitate  di  diritto
          allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica,  di
          cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della  legge  n.  122
          del 1992, come sostituito dall'articolo  1  della  presente
          legge. 
                2. Le imprese che, alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  sono  iscritte  nel  registro  delle
          imprese  o  nell'albo  delle  imprese  artigiane   e   sono
          abilitate alle attivita' di meccanica  e  motoristica  o  a
          quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
          della legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  nel  testo  vigente
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          possono proseguire le rispettive  attivita'  per  i  dodici
          anni e sei mesi successivi alla medesima data.  Entro  tale
          termine, le persone preposte alla  gestione  tecnica  delle
          predette imprese, qualora non siano in possesso  di  almeno
          uno  dei  requisiti  tecnico-professionali  previsti  dalle
          lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo  7  della  citata
          legge  n.  122  del  1992,  devono  frequentare  con  esito
          positivo il corso professionale di cui alla lettera b)  del
          medesimo comma 2, limitatamente  alle  discipline  relative
          all'abilitazione professionale  non  posseduta.  Una  volta
          frequentato con esito positivo il corso di cui  al  secondo
          periodo, le imprese inviano una comunicazione  alla  camera
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.  In
          mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il  soggetto
          non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa
          ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. 
                2-bis. I termini di  cui  al  comma  2  si  applicano
          altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese  gia'
          iscritte, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
          artigiane e abilitate per  una  o  piu'  attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5
          febbraio  1992,  n.   122,   come   sostituito   ai   sensi
          dell'articolo  1  della  presente  legge,   che   intendano
          conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre
          attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3. 
                3. Qualora,  nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  la
          persona  preposta   alla   gestione   tecnica,   ai   sensi
          dell'articolo 10 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche
          se   titolare    dell'impresa,    abbia    gia'    compiuto
          cinquantacinque anni alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, essa puo' proseguire  l'attivita'  fino  al
          compimento dell'eta' prevista, ai  sensi  della  disciplina
          vigente in materia, per il conseguimento della pensione  di
          vecchiaia. 
                4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali  di
          attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano
          ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei
          corsi regionali, di cui all'articolo 7,  comma  2,  lettera
          b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data
          di entrata in vigore della presente legge.»