Art. 8 
 
  Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione 
 
  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
    «l) le targhe  nonche'  le  insegne  di  esercizio  di  attivita'
commerciali e di produzione di beni o servizi che  contraddistinguono
la sede o il cantiere ove si svolge l'attivita' cui  si  riferiscono,
di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma 833 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n.160  recante  «Misure  urgenti  per  il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «833. Sono esenti dal canone: 
                  a) le occupazioni  effettuate  dallo  Stato,  dalle
          regioni, province,  citta'  metropolitane,  comuni  e  loro
          consorzi,  da  enti  religiosi  per  l'esercizio  di  culti
          ammessi nello Stato, da enti pubblici di  cui  all'articolo
          73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986,  n.  917,  per  finalita'  specifiche  di
          assistenza,  previdenza,  sanita',  educazione,  cultura  e
          ricerca scientifica; 
                  b) le occupazioni con le tabelle  indicative  delle
          stazioni e fermate e degli orari dei  servizi  pubblici  di
          trasporto,  nonche'  i  mezzi  la   cui   esposizione   sia
          obbligatoria per norma di legge o regolamento,  purche'  di
          superficie non superiore ad un metro quadrato, se  non  sia
          stabilito altrimenti; 
                  c)  le  occupazioni  occasionali  di   durata   non
          superiore a quella che  e'  stabilita  nei  regolamenti  di
          polizia locale; 
                  d) le occupazioni con impianti adibiti  ai  servizi
          pubblici nei casi in cui ne sia  prevista,  all'atto  della
          concessione o successivamente, la devoluzione  gratuita  al
          comune al termine della concessione medesima; 
                  e) le occupazioni di aree cimiteriali; 
                  f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
          per l'attivita' agricola; 
                  g) i messaggi  pubblicitari,  escluse  le  insegne,
          relativi ai giornali e alle  pubblicazioni  periodiche,  se
          esposti sulle sole facciate esterne delle edicole  o  nelle
          vetrine o  sulle  porte  di  ingresso  dei  negozi  ove  si
          effettua la vendita; 
                  h)  i  messaggi  pubblicitari  esposti  all'interno
          delle stazioni dei servizi di trasporto  pubblico  di  ogni
          genere inerenti all'attivita'  esercitata  dall'impresa  di
          trasporto; 
                  i) le insegne,  le  targhe  e  simili  apposte  per
          l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni,
          fondazioni ed ogni altro ente che  non  persegua  scopo  di
          lucro; 
                  l) le targhe nonche' le  insegne  di  esercizio  di
          attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
          contraddistinguono la sede o  il  cantiere  ove  si  svolge
          l'attivita' cui si riferiscono, di  superficie  complessiva
          fino a 5 metri quadrati; 
                  m) le indicazioni relative al marchio  apposto  con
          dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru  mobili,
          delle gru a torre adoperate  nei  cantieri  edili  e  delle
          macchine da cantiere, la  cui  superficie  complessiva  non
          ecceda i seguenti limiti: 
                    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
          lineari; 
                    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre  i  10  e
          fino a 40 metri lineari; 
                    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a  40
          metri lineari; 
                  n) le indicazioni del marchio, della  ditta,  della
          ragione  sociale  e  dell'indirizzo  apposti  sui   veicoli
          utilizzati per il trasporto,  anche  per  conto  terzi,  di
          proprieta' dell'impresa o  adibiti  al  trasporto  per  suo
          conto; 
                  o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti  esterne
          dei  locali  di  pubblico  spettacolo  se   riferite   alle
          rappresentazioni in programmazione; 
                  p)  i  messaggi  pubblicitari,  in  qualunque  modo
          realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  90
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  rivolti  all'interno
          degli impianti dagli stessi utilizzati  per  manifestazioni
          sportive dilettantistiche con capienza inferiore a  tremila
          posti; 
                  q)  i  mezzi  pubblicitari  inerenti  all'attivita'
          commerciale o di  produzione  di  beni  o  servizi  ove  si
          effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi  pubblicitari,
          ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine  e  sulle
          porte d'ingresso  dei  locali  medesimi  purche'  attinenti
          all'attivita'  in  essi  esercitata  che  non  superino  la
          superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna  vetrina  o
          ingresso; 
                  r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
          soggetti portatori di handicap.»