Art. 9
Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», come modificato dalla presente legge:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per
l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni
di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»
sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi
della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.»;
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali».
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e
dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774
milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e
al 31 dicembre 2024 possono, anche in deroga all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non
effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi
del presente comma e' imputata al conto economico relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono
differite le quote successive, prolungando quindi per tale
quota il piano di ammortamento originario di un anno.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della suddetta
quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui
agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero
ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa
dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate
dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di
riavvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita'
attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.»