Art. 9 
 
Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
  in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese 
 
  1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «e al 31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   60   del
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante
          «Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno  delle
          imprese).  -  1.   L'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per  l'anno
          2020. 
                2. Per  la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020. 
                3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1 le parole «100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni
          di euro per l'anno 2020»; 
                  b) al comma 2, dopo le parole «di cui al  comma  5»
          sono inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  di  imprese  che,
          indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
          e  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale»; 
                  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
          Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di  sei  mesi
          della  cassa  integrazione  di  cui  all'articolo  44   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  il
          Fondo opera per i costi da  sostenersi  dalla  societa'  in
          relazione alla proroga medesima  ed  indipendentemente  dal
          numero dei dipendenti della societa' interessata.  In  tali
          casi, la  procedura  di  licenziamento  gia'  avviata  deve
          intendersi sospesa per il  periodo  di  operativita'  della
          proroga  della  cassa  integrazione   per   consentire   la
          finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
          produttiva.»; 
                  d) al comma 5, le parole «Con decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali». 
                4. Al fine di rafforzare il sostegno ai  processi  di
          trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
          imprese, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 231,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
                5. Per le finalita' di  promozione  della  nascita  e
          dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  4  dicembre  2014,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la  dotazione  del  Fondo
          per la crescita sostenibile  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
                6. Per il sostegno alle imprese che partecipano  alla
          realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
          europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  b),
          del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  la
          dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementata  di
          950 milioni di euro per l'anno 2021. 
                7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a  774
          milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
          il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                7-bis.  I  soggetti  che  non  adottano  i   principi
          contabili internazionali, negli esercizi  in  corso  al  31
          dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre  2023  e
          al 31 dicembre 2024 possono, anche in  deroga  all'articolo
          2426, primo  comma,  numero  2),  del  codice  civile,  non
          effettuare fino al 100 per  cento  dell'ammortamento  annuo
          del costo delle immobilizzazioni materiali  e  immateriali,
          mantenendo  il  loro  valore  di  iscrizione,  cosi'   come
          risultante  dall'ultimo   bilancio   annuale   regolarmente
          approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi
          del presente comma e' imputata al conto economico  relativo
          all'esercizio successivo e  con  lo  stesso  criterio  sono
          differite le quote successive, prolungando quindi per  tale
          quota il piano di ammortamento originario di un anno. 
                7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta'  di
          cui al comma 7-bis destinano a  una  riserva  indisponibile
          utili   di   ammontare   corrispondente   alla   quota   di
          ammortamento   non   effettuata   in   applicazione   delle
          disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili  di
          esercizio di importo  inferiore  a  quello  della  suddetta
          quota di ammortamento, la riserva e' integrata  utilizzando
          riserve di utili o altre riserve patrimoniali  disponibili;
          in mancanza, la riserva e' integrata,  per  la  differenza,
          accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
                7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
          della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo  della
          corrispondente    riserva    indisponibile,     indicandone
          l'influenza   sulla   rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio. 
                7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
          deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
          e' ammessa alle stesse condizioni e con gli  stessi  limiti
          previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  prescindere
          dall'imputazione  al  conto  economico.   Ai   fini   della
          determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui
          agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  la  deduzione  della  quota   di
          ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa  alle  stesse
          condizioni e con gli  stessi  limiti  previsti  dai  citati
          articoli,   a   prescindere   dall'imputazione   al   conto
          economico. 
                7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
          ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che,  a
          far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,  hanno  il
          domicilio fiscale o la sede  operativa  nel  territorio  di
          comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
          erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
          di emergenza da COVID-19, classificati totalmente  montani,
          di  cui  all'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   ovvero
          ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n.  9
          del 14 giugno 1993, e non inseriti nella  lista  indicativa
          dei  comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
          istruzioni  per  la  compilazione   dell'istanza   per   il
          riconoscimento del contributo a fondo  perduto,  pubblicate
          dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020,  possono
          presentare la domanda entro trenta  giorni  dalla  data  di
          riavvio della procedura  telematica  per  la  presentazione
          della stessa, come definita con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          riavvia la procedura telematica e disciplina  le  modalita'
          attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
          n. 34 del 2020. 
                7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, per l'anno  2020,  un  apposito
          fondo,  con  una  dotazione  di  5  milioni  di  euro,  che
          costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo  1,
          comma 199, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' attuative delle risorse  del  fondo.
          Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
          monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.»