Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il
quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a
disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinche'
lo stesso provveda alle pertinenti spese;
c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa o l'autorita' da questi delegata per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che
opera nei limiti delle aperture di credito in contabilita' ordinaria
effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di
finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra
amministrazione;
e) «funzionario delegato di contabilita' speciale»: il titolare
della contabilita' incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli
aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti
dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di
contabilita' speciale utilizzando le apposite funzionalita' del
sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione
europea;
f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la
gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del
conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e
contabile;
g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal
funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della
tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo;
h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari
delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a
ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle
esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del
Corpo;
i) «sistema informativo per la gestione della contabilita'
finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»:
il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la
contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per
centri di costo;
l) «centro di costo»: unita' organizzativa deputata alla
rilevazione dei risultati economici;
m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal
funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori;
n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»;
o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato»;
p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema
informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti
della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 402,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo
destinatario delle risorse finanziarie individuate
dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante
apposite funzionalita' dei sistemi informativi per la gestione della
contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per
centri di costo e delle retribuzioni;
r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali
alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale,
capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone
l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti;
s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti
contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo
dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua le
comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai
soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto
giudiziale;
t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell'Unione europea;
u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attivita'
volta a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine
di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa;
v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza;
z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della
Guardia di finanza;
aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza;
bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle
risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale,
programmatoria e di controllo sulla spesa periferica;
cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento
programmatorio e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio
finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento
delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo
criteri di funzionalita', razionalizzazione e ottimizzazione delle
risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o
per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli
stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il comma 402, dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di
polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono
delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per il pagamento al personale
delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio
2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure
informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi per il pagamento al personale delle competenze
fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui
all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima
mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle
procedure informatiche indicate al primo e al secondo
periodo del presente comma.».