Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «codice dei contratti pubblici»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36; 
    b) «ordine  di  accreditamento»:  l'atto  esecutivo  mediante  il
quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono  messe  a
disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinche'
lo stesso provveda alle pertinenti spese; 
    c)  «dirigente»:  il  titolare  del  centro  di   responsabilita'
amministrativa o l'autorita' da questi delegata per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di  spesa  che
opera nei limiti delle aperture di credito in contabilita'  ordinaria
effettuate a proprio favore dal Comando  generale  della  Guardia  di
finanza,  dai  reparti  amministrativi   del   Corpo   o   da   altra
amministrazione; 
    e) «funzionario delegato di contabilita' speciale»:  il  titolare
della contabilita' incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli
aventi diritto, nei limiti delle risorse a  disposizione  provenienti
dall'Unione  europea,  attraverso  l'emissione   di   ordinativi   di
contabilita'  speciale  utilizzando  le  apposite  funzionalita'  del
sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari  con  l'Unione
europea; 
    f) «reparto amministrativo»: il  reparto  del  Corpo  che  ha  la
gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa  del
conto all'organo al quale e' devoluto il controllo  amministrativo  e
contabile; 
    g)  «buono  prelevamento  in  contanti»:  il  titolo  emesso  dal
funzionario delegato per l'accreditamento di somme,  da  parte  della
tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo; 
    h) «rete  dei  funzionari  delegati»:  l'insieme  dei  funzionari
delegati abilitati dal Comando generale della Guardia  di  finanza  a
ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle
esigenze di  carattere  logistico,  amministrativo  e  operativo  del
Corpo; 
    i)  «sistema  informativo  per  la  gestione  della  contabilita'
finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»:
il sistema della Ragioneria  generale  dello  Stato  che  integra  la
contabilita'  finanziaria,  economico-patrimoniale  e  analitica  per
centri di costo; 
    l)  «centro  di  costo»:  unita'  organizzativa   deputata   alla
rilevazione dei risultati economici; 
    m)  «ordinativo  secondario  di  spesa»:  il  titolo  emesso  dal
funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori; 
    n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato»; 
    o) «regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio  1924,
n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e
per la contabilita' generale dello Stato»; 
    p)  «sistema  informativo   delle   retribuzioni»:   il   sistema
informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti
della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma  402,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    q)  «punto  ordinante  di  spesa»:  il   reparto   amministrativo
destinatario     delle      risorse      finanziarie      individuate
dall'amministrazione con il decreto di riparto e  assegnate  mediante
apposite funzionalita' dei sistemi informativi per la gestione  della
contabilita'  finanziaria,  economico-patrimoniale  e  analitica  per
centri di costo e delle retribuzioni; 
    r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali
alla Corte dei conti»: il dirigente delegato  del  Comando  generale,
capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone
l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti; 
    s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe  degli  agenti
contabili»:  il  dirigente  delegato  del  Comando   generale,   capo
dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua  le
comunicazioni di  variazione  dei  dati  identificativi  relativi  ai
soggetti nominati agenti contabili  e  tenuti  alla  resa  del  conto
giudiziale; 
    t)  «SEC»:  sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea; 
    u)  «controllo  interno  amministrativo-contabile»:   l'attivita'
volta a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine
di  assicurare  la  trasparenza,  la  regolarita'  e  la  correttezza
dell'azione amministrativa; 
    v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza; 
    z) «Comando  generale»:  il  Comando  generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
    aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza; 
    bb)  «comandi  responsabili  della   politica   d'impiego   delle
risorse»:   reparti   del   Corpo   con   competenza    previsionale,
programmatoria e di controllo sulla spesa periferica; 
    cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento
programmatorio e autorizzatorio,  redatto  all'inizio  dell'esercizio
finanziario e aggiornato in  corso  d'anno,  per  il  soddisfacimento
delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo
criteri di funzionalita', razionalizzazione  e  ottimizzazione  delle
risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio  o
per effetto di  ulteriori  manovre  finanziarie  che  modificano  gli
stanziamenti di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo.  Funzioni
          e responsabilita'). - 1. Gli organi di  governo  esercitano
          le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni,  e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
                2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
                3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
                4. Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di rappresentanza politica, adeguano i  propri  ordinamenti
          al principio della distinzione tra indirizzo  e  controllo,
          da un lato, e attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              - Il regio decreto 18 novembre 1923  n.  2440  recante:
          «Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale  dello  Stato»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923. 
              - Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  comma  402,  dell'articolo  1,  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                «402. Entro il 1º gennaio  2016,  tutti  i  Corpi  di
          polizia, compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  si  avvalgono
          delle procedure informatiche del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
          del personale e dei servizi per il pagamento  al  personale
          delle competenze fisse e accessorie. Entro  il  1º  gennaio
          2016, le Forze armate dovranno  avvalersi  delle  procedure
          informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi per il pagamento al personale delle  competenze
          fisse e accessorie. Per le Forze  armate,  compresa  l'Arma
          dei  carabinieri,  l'invio  dei   dati   mensili   di   cui
          all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della  prima
          mensilita'  per  il  cui  pagamento  ci  si  avvale   delle
          procedure informatiche  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo del presente comma.».