Art. 2
Estensione degli istituti economici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica
dirigenziale sono applicate, cosi' come vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione
all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile,
le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti
per le singole qualifiche;
b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' mensile di impiego
per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' estesa al
personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianita' di
servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti
tabelle:
dal 1° gennaio 2022
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
===========================================================
| | Importo mensile |
| Qualifica | lordo |
+=======================================+=================+
|Dirigente generale di pubblica | |
|sicurezza |1.375,22 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Dirigente superiore della Polizia di | |
|Stato |1.284,55 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+23 nella carriera |1.284,55 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+25 anzianita' di servizio |1.193,87 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+13 nella carriera |1.103,18 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato |1.103,18 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+23 nella carriera |1.284,55 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+25 anzianita' di servizio |1.193,87 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+13 nella carriera |1.103,18 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato |745,83 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +23 nella carriera |1.284,55 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +25 anzianita' di servizio |1.193,87 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +13 nella carriera |1.103,18 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato |688,85 |
+---------------------------------------+-----------------+
dal 1° gennaio 2023
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
===========================================================
| | Importo mensile |
| Qualifica | lordo |
+=======================================+=================+
|Dirigente generale di pubblica | |
|sicurezza |1.388,70 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Dirigente superiore della Polizia di | |
|Stato |1.297,14 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+23 nella carriera |1.297,14 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+25 anzianita' di servizio |1.205,56 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato | |
|+13 nella carriera |1.113,99 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Primo dirigente della Polizia di Stato |1.113,99 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+23 nella carriera |1.297,14 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+25 anzianita' di servizio |1.205,56 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato | |
|+13 nella carriera |1.113,99 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore della Polizia di Stato |753,14 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +23 nella carriera |1.297,14 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +25 anzianita' di servizio |1.205,56 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato +13 nella carriera |1.113,99 |
+---------------------------------------+-----------------+
|Vice Questore Aggiunto della Polizia di| |
|Stato |695,60 |
+---------------------------------------+-----------------+
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»:
«Art. 9 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo
1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per
il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e'
rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata
superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese
documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di
complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di
durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un
solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il
rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto
completo".»
«Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola
ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e'
rideterminata in euro 12,00.»
«Art. 11 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di
cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di
cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per
attivita' di servizio comportanti continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o
all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti
importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli
operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti
importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
»
«Art. 12 (Indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di
imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari). -
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale
delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le
indennita' di impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di
marcia, nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle
Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di
servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la
durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.»
«Art. 14 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra
le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro
4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo,
l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e'
rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»
«Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). -
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto
militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del
servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e'
impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla
sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»
«Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio
presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per
turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di
euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione
all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto
intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni
continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e
coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale
operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati
di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale
radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e
notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie
dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle
24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24
alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio
nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre
al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle
unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle
stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non
inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini
formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo
del territorio a supporto delle unita' operative esterne
sotto il coordinamento delle sale operative di cui al
medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi
di controllo del territorio organizzati in turni
continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di
cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei
turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine
pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente
al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del
territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni
imposte per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le
attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di
ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero dei turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.»
«Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso delle
qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e
periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle
reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di
euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza al personale della
Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi
indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di
protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta
agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.»
«Art. 19 (Indennita' 41-bis vigilanza detenuti
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. A decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo
di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati
in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di
sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni
turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con
l'indennita' per servizi esterni.»
«Art. 20 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato specializzato artificiere,
in possesso della qualifica di operatore improvised
explosive device disposal (IEDD), conventional munitions
disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero
artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in
relazione alla qualifica posseduta e' attribuita
un'indennita' mensile pari a euro 100,00.»
«Art. 21 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di
soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento
Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle
qualifiche operativo professionali di alpinista, sci
alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai
conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a
carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e
in superficie impiegati in operazioni di ricerca e
soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro
6,00 in occasione dello svolgimento delle attivita'
operative o di mantenimento dell'efficienza operativa
esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta
anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e
soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso
alpino di durata non inferiore a tre ore.»