Art. 2 
 
                 Estensione degli istituti economici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2022,  al  personale  con  qualifica
dirigenziale sono applicate, cosi' come vigenti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto e in quanto compatibili  in  relazione
all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad  ordinamento  civile,
le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti  articoli  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: 
    a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti
per le singole qualifiche; 
    b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' mensile di impiego
per il personale del Nucleo operativo centrale  di  sicurezza  (NOCS)
della Polizia  di  Stato  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,  n.  51,  e'  estesa  al
personale dirigente in relazione alla qualifica e  all'anzianita'  di
servizio, nella misura e con la decorrenza  indicate  nelle  seguenti
tabelle: 
dal 1° gennaio 2022 
 
               INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE 
             DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA 
 
 
     ===========================================================
     |                                       | Importo mensile |
     |               Qualifica               |      lordo      |
     +=======================================+=================+
     |Dirigente generale di pubblica         |                 |
     |sicurezza                              |1.375,22         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Dirigente superiore della Polizia di   |                 |
     |Stato                                  |1.284,55         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+23 nella carriera                     |1.284,55         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+25 anzianita' di servizio             |1.193,87         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+13 nella carriera                     |1.103,18         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |1.103,18         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+23 nella carriera                     |1.284,55         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+25 anzianita' di servizio             |1.193,87         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+13 nella carriera                     |1.103,18         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |745,83           |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato +23 nella carriera               |1.284,55         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato +25 anzianita' di servizio       |1.193,87         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato  +13 nella carriera              |1.103,18         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato                                  |688,85           |
     +---------------------------------------+-----------------+
 
dal 1° gennaio 2023 
 
               INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE 
             DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA 
 
 
     ===========================================================
     |                                       | Importo mensile |
     |               Qualifica               |      lordo      |
     +=======================================+=================+
     |Dirigente generale di pubblica         |                 |
     |sicurezza                              |1.388,70         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Dirigente superiore della Polizia di   |                 |
     |Stato                                  |1.297,14         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+23 nella carriera                     |1.297,14         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+25 anzianita' di servizio             |1.205,56         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |                 |
     |+13 nella carriera                     |1.113,99         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Primo dirigente della Polizia di Stato |1.113,99         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+23 nella carriera                     |1.297,14         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+25 anzianita' di servizio             |1.205,56         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |                 |
     |+13 nella carriera                     |1.113,99         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore della Polizia di Stato   |753,14           |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato +23 nella carriera               |1.297,14         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato +25 anzianita' di servizio       |1.205,56         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato  +13 nella carriera              |1.113,99         |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Vice Questore Aggiunto della Polizia di|                 |
     |Stato                                  |695,60           |
     +---------------------------------------+-----------------+
 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 15,  16,
          17, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 2022, n. 57,  recante  «Recepimento  dell'accordo
          sindacale per il personale non  dirigente  delle  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»: 
                «Art. 9 (Trattamento di missione). - 1.  A  decorrere
          dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 
                  a) l'indennita' di missione prevista  dall'articolo
          1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.  836,  per
          il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto  e'
          rideterminata in euro 24,00; 
                  b) al  personale  inviato  in  missione  di  durata
          superiore a dodici ore  compete  il  rimborso  delle  spese
          documentate nel limite di euro 30,55  per  un  pasto  e  di
          complessivi euro 61,10 per  due  pasti.  Per  incarichi  di
          durata non inferiore a otto ore compete il rimborso  di  un
          solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si  applicano  al
          personale in trasferta che  dichiari  di  non  aver  potuto
          consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
          strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il
          diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito  il
          rimborso  del  documento  fiscale   con   dicitura   «pasto
          completo".» 
                «Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. Fermo  restando  il
          diritto al recupero,  al  personale  che  per  sopravvenute
          inderogabili   esigenze   di    servizio    sia    chiamato
          dall'Amministrazione  a  prestare   servizio   nel   giorno
          destinato   al   riposo   settimanale   o    nel    festivo
          infrasettimanale, a decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a
          valere  dal   2022,   l'indennita'   spettante   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola
          ordinaria   prestazione   di   lavoro    giornaliero,    e'
          rideterminata in euro 12,00.» 
                «Art. 11 (Indennita' di rischio). -  1.  A  decorrere
          dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al  personale  di
          cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio  di
          cui: 
                  a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5  maggio  1975,  n.  146,  per
          attivita'  di  servizio  comportanti  continua  e   diretta
          esposizione  a  rischi  pregiudizievoli   alla   salute   o
          all'incolumita' personale, sono rideterminate nei  seguenti
          importi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  n.  146  del  1975,  per  gli
          operatori  subacquei,  sono  rideterminate   nei   seguenti
          importi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                » 
                «Art.  12  (Indennita'  di  impiego   operativo   per
          attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,  di
          imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari).  -
          1.  Ferme  restando  le   vigenti   disposizioni   relative
          all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale
          delle Forze di polizia e  quello  delle  Forze  armate,  le
          indennita'  di   impiego   operativo   per   attivita'   di
          aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di  imbarco  e  di
          marcia,  nonche'  le  relative   indennita'   supplementari
          attribuite  al  personale  delle  Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  civile,  sono  rapportate,  con  le   medesime
          modalita'  applicative  e   ferme   restando   le   vigenti
          percentuali di  cumulo  tra  le  diverse  indennita',  agli
          importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle
          Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 
                2. Il personale impiegato fuori sede  nell'ambito  di
          servizi collettivi, di cui all'articolo 8  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la
          durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.» 
                «Art. 14 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal  2022,
          al personale della Polizia di Stato e del Corpo di  polizia
          penitenziaria: 
                  a) impiegato in turni di servizio,  effettuati  tra
          le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo  12,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di  euro
          4,30 per ciascuna ora; 
                  b)  che  presta  servizio  in  un  giorno  festivo,
          l'indennita'  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 novembre  2004,  n.  301,  e'
          rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.» 
                «Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico).  -
          1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
          personale della Polizia di Stato in possesso  del  brevetto
          militare di paracadutismo che, durante lo  svolgimento  del
          servizio aviolancistico per addestramento e operazioni,  e'
          impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla
          sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per  servizio
          aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.» 
                «Art. 16 (Indennita' per attivita' di  controllo  del
          territorio delle Forze di polizia a competenza  generale  e
          in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza).  -  1.  A
          decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
          nell'ambito  delle  attivita'  delle  Forze  di  polizia  a
          competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
          sicurezza, al personale della Polizia di Stato in  servizio
          presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per
          turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce  serali  e  di
          euro  10,00   per   le   fasce   notturne,   in   relazione
          all'effettivo  impiego  nei  servizi  esterni   di   pronto
          intervento  e  soccorso  pubblico,  organizzati  in   turni
          continuativi, sulla base di ordini formali  di  servizio  e
          coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale
          operative o dalle sale radio dei  commissariati  distaccati
          di pubblica sicurezza e dalle sale operative o  dalle  sale
          radio degli uffici di Specialita'.  Nelle  fasce  serali  e
          notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce  orarie
          dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle  19  alle
          24, e le fasce orarie dalle 01 alle  07,  ovvero  dalle  24
          alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 
                2. L'indennita' di cui al comma  1  spetta  anche  al
          personale che nelle medesime fasce orarie  presta  servizio
          nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e  concorre
          al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle
          unita' operative esterne. 
                3. L'indennita' di cui al comma  1  spetta  anche  al
          personale in servizio negli uffici ivi indicati che,  nelle
          stesse fasce orarie, con turni di servizio  di  durata  non
          inferiore alle tre ore continuative, sulla base  di  ordini
          formali di servizio, concorre al dispositivo  di  controllo
          del territorio a supporto delle  unita'  operative  esterne
          sotto il coordinamento  delle  sale  operative  di  cui  al
          medesimo comma. 
                4. Al personale impiegato occasionalmente in  servizi
          di  controllo   del   territorio   organizzati   in   turni
          continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di
          cui al medesimo comma  viene  corrisposta  in  ragione  dei
          turni di servizio effettuati. 
                5. L'indennita' di cui al comma 1 non  e'  cumulabile
          con l'indennita' di missione e con le indennita' di  ordine
          pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando  le
          disposizioni adottate, in via eccezionale  e  limitatamente
          al periodo pandemico, per le  attivita'  di  controllo  del
          territorio finalizzate  all'osservanza  delle  prescrizioni
          imposte  per  contenere  la  diffusione  del  contagio   da
          COVID-19, per le quali e' attribuito  il  compenso  per  le
          attivita' di controllo del  territorio  e  l'indennita'  di
          ordine pubblico. 
                6.    Con    determinazione    del     Capo     della
          polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e'
          stabilito annualmente,  tenendo  conto  degli  stanziamenti
          previsti per l'indennita' di cui al presente  articolo,  il
          numero  dei  turni  in  relazione  ai  quali  puo'   essere
          corrisposta  la  medesima  indennita',  con   facolta'   di
          rimodulazione degli stessi per  corrispondere  ad  esigenze
          sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed  efficacia
          delle attivita' istituzionali nell'ambito  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.» 
                «Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso  di
          qualifiche  professionali  nel  settore  cyber).  -  1.   A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale  della  Polizia  di  Stato  in   possesso   delle
          qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con
          decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali  e
          periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazioni,  impiegato  nei  servizi  di  protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale e nella tutela  della  sicurezza  delle
          reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155, spetta  un'indennita'  giornaliera  di
          euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 
                2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta,
          altresi', con  la  stessa  decorrenza  al  personale  della
          Polizia  di  Stato,  in  possesso  delle   qualifiche   ivi
          indicate, effettivamente impiegato, presso il  Dipartimento
          della pubblica sicurezza e gli Uffici di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera b), n. 5, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 marzo 2001, n.  208,  in  attivita'  di
          protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
          informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta
          agli eventi di sicurezza  informatica  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza. 
                3.    Con    determinazione    del     Capo     della
          polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e'
          stabilito annualmente,  tenendo  conto  degli  stanziamenti
          previsti per l'indennita' di cui al presente  articolo,  il
          numero delle giornate in relazione alle quali  puo'  essere
          corrisposta  la  medesima  indennita',  con   facolta'   di
          rimodulazione delle stesse per  corrispondere  ad  esigenze
          sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed  efficacia
          delle attivita' istituzionali nell'ambito  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.» 
                «Art.  19  (Indennita'  41-bis   vigilanza   detenuti
          sottoposti al regime previsto  dall'articolo  41-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354). -  1.  A  decorrere  dal  31
          dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale  del  Corpo
          di polizia penitenziaria impiegato in  servizi  organizzati
          in turni, sulla base di  ordini  formali  di  servizio,  di
          sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di  detenuti
          sottoposti al regime previsto  dall'articolo  41-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per  ogni
          turno giornaliero pari ad euro  14,00  non  cumulabile  con
          l'indennita' per servizi esterni.» 
                «Art. 20 (Indennita' mensile  artificieri).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale della Polizia di Stato specializzato artificiere,
          in  possesso  della  qualifica  di   operatore   improvised
          explosive device disposal  (IEDD),  conventional  munitions
          disposal (CMD) o explosive ordnance disposal  (EOD)  ovvero
          artificiere antisabotaggio ed effettivamente  impiegato  in
          relazione   alla   qualifica   posseduta   e'    attribuita
          un'indennita' mensile pari a euro 100,00.» 
                «Art. 21 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di
          soccorso alpino, in  dipendenza  del  Centro  Addestramento
          Alpino  della  Polizia  di  Stato  e  in   possesso   delle
          qualifiche  operativo  professionali  di   alpinista,   sci
          alpinista ed  esperto  manovratore  di  corde,  nonche'  ai
          conduttori  cinofili  della  squadra  unita'   cinofile   a
          carattere speciale per la ricerca di persone in  valanga  e
          in  superficie  impiegati  in  operazioni  di   ricerca   e
          soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di  euro
          6,00  in  occasione  dello  svolgimento   delle   attivita'
          operative  o  di  mantenimento  dell'efficienza   operativa
          esterne, di durata non inferiore a tre ore. 
                2. L'indennita' di cui  al  comma  1  e'  corrisposta
          anche al personale abilitato al  servizio  di  sicurezza  e
          soccorso in montagna impiegato in  operazioni  di  soccorso
          alpino di durata non inferiore a tre ore.»