Art. 3 
 
                 Estensione degli istituti normativi 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al personale dirigente delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile
sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di  decorrenza,
le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24  commi
1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica  20
aprile 2022, n. 57. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  39,  recante
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile e militare Triennio normativo
          ed economico 2016-2018»: 
              «Art. 8 (Congedo parentale).  -  1.  Al  personale  con
          figli minori di  dodici  anni  che  intende  avvalersi  del
          congedo parentale  di  cui  dall'articolo  32  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n.   151,   sono   concessi,
          alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per
          un periodo complessivamente non superiore a quello previsto
          dall'articolo 34, comma  1,  primo  periodo,  del  medesimo
          decreto: 
              a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni,
          anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro
          il  limite  massimo  annuale  previsto  per   il   medesimo
          istituto; 
              b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato
          articolo 34, comma 1, primo periodo. 
              2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di  inizio  del
          congedo. 
              3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
          a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, non comportano
          riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo  di
          cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il
          limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 
              4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa  tra
          i tre e gli  otto  anni  ciascun  genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
              4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3  e
          4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo
          della tredicesima mensilita' e sono  computati  per  intero
          nell'anzianita' di servizio. 
              5. In caso di parto prematuro  alle  lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
              6. Nei casi di adozione o  di  affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale  di  cui  all'articolo  36  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, e' concesso un
          corrispondente  periodo  di  congedo  straordinario   senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
              7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
          paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
          nella misura intera. 
              8. I riposi giornalieri  di  cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151  5,
          non incidono sul  periodo  di  congedo  ordinario  e  sulla
          tredicesima mensilita'. 
              9. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, 24, 25,  27  e
          29 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  20
          aprile 2022, n. 57: 
              «Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il personale
          puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire  ad
          altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere
          i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente  di
          fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero  i
          genitori conviventi, che, per le particolari condizioni  di
          salute  in  cui  versano,  necessitano  di  cure  costanti,
          nonche' i genitori non  conviventi,  affetti  da  patologie
          gravi che richiedono terapie  salvavita  documentate  dalla
          azienda sanitaria competente per territorio o da  struttura
          convenzionata: 
              a) il congedo ordinario spettante e non ancora  fruito,
          eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti
          o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario
          di lavoro settimanale, rispettivamente,  su  cinque  o  sei
          giorni; 
              b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23
          dicembre 1977, n. 937.7 
              2. La cessione di cui al comma 1: 
              a) e' a titolo volontario e gratuito, non  puo'  essere
          sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; 
              b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee  a
          garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere
          effettuata sia mediante cessione diretta  che  con  sistemi
          centralizzati,  secondo  procedure  definite  da   ciascuna
          Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto,   a   seguito   di   contrattazione
          collettiva  integrativa  a  livello  centrale,   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, con le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto. 
              3. Il dipendente ricevente: 
              a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di
          cessione    deve    presentare    all'Amministrazione    di
          appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo  stato
          di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da  struttura
          sanitaria pubblica o convenzionata; 
              b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili  anche
          consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al
          limite di centoventi giorni annui; 
              c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti  solo  a  seguito
          dell'avvenuta completa  fruizione  dei  giorni  di  congedo
          ordinario e di riposo di cui alla legge 23  dicembre  1977,
          n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di  pregressa
          cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 
              4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti  restano  nella
          disponibilita'  del  ricevente  fino  al  perdurare   delle
          necessita'  che  hanno  giustificato  la  cessione,   fermi
          restando  in  capo  ai  beneficiari  i   termini   previsti
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto  e
          dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.  937,  per
          il riposo ceduto. 
              5. Ove cessino le condizioni  di  cui  al  comma  1,  i
          giorni ricevuti devono  essere  restituiti  dal  dipendente
          ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo  i  termini
          di cui al comma 4, secondo le modalita' definite  ai  sensi
          del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
          corrispondere trattamenti economici sostitutivi.» 
              «Art. 24 (Tutela della genitorialita'). -  1.  Oltre  a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni,  a
          richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla
          stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni  di  eta'
          per provvedere alle materiali esigenze del minore; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino  al
          compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, sino  al  compimento  del  terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno  o
          da turni continuativi articolati sulle 24  ore,  o  per  le
          situazioni monoparentali da turni  continuativi  articolati
          sulle 24 ore; 
              d) esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario ovvero, in caso di  affidamento  condiviso,  il
          genitore   collocatario   nei    termini    del    relativo
          provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno
          di eta' del figlio convivente; 
              e) divieto di inviare  in  missione  all'estero,  fuori
          sede o in servizio di  ordine  pubblico  per  piu'  di  una
          giornata, senza il consenso dell'interessato, il  personale
          con figli di eta' inferiore a  tre  anni  che  ha  proposto
          istanza  per  essere  esonerato  dai  turni   continuativi,
          notturni o dalla sovrapposizione dei turni; 
              f)  esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  i
          dipendenti che assistono un soggetto disabile per il  quale
          risultano gia' godere  delle  agevolazioni  previste  dalla
          legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f-bis)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente,   per   il   padre,   in    attesa    del
          perfezionamento  della   concessione   delle   agevolazioni
          previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal  servizio
          notturno per l'assistenza dei figli  affetti  da  patologie
          gravi  che   richiedono   terapie   salvavita   documentate
          dall'ufficio   medico   legale    dell'azienda    sanitaria
          competente per territorio o da struttura convenzionata; 
              g) possibilita'  per  le  lavoratrici  madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
              h) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  in
          turni continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. Il personale genitore di studenti  del  primo  ciclo
          dell'istruzione   affetti   da   disturbi   specifici    di
          apprendimento in ambito scolastico di  cui  all'articolo  1
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto,  salvo  che
          sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire  di
          orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle  attivita'
          scolastiche  a   casa   richiesta   dal   piano   didattico
          personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
          emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
          7 della legge n. 170 del 2010. 
              3. Al lavoratore padre che  ne  faccia  richiesta  sono
          concessi, entro la prima settimana di nascita  del  figlio,
          due giorni di  congedo  per  paternita'.  Tale  periodo  e'
          escluso dal limite massimo di congedo straordinario di  cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
              4. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.» 
              «Art. 25 (Congedo straordinario per  donne  vittime  di
          violenza di  genere).  -  1.  La  dipendente  inserita  nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
          del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  80,  ha  il
          diritto di astenersi dal  lavoro  per  motivi  connessi  al
          percorso di protezione per un periodo  massimo  di  novanta
          giorni  di  congedo  straordinario  da   fruire   su   base
          giornaliera e nell'arco temporale di  tre  anni  decorrenti
          dalla  data  di   inizio   del   percorso   di   protezione
          certificato. Tali  periodi  di  assenza  sono  esclusi  dal
          computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
              2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          presente articolo, la dipendente, salvo casi  di  oggettiva
          impossibilita', e' tenuta  a  farne  richiesta  scritta  al
          dirigente dell'Ufficio ove  presta  servizio  almeno  sette
          giorni   prima   della   decorrenza   del   congedo,    con
          l'indicazione dell'inizio  e  della  fine  del  periodo  di
          congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1. 
              3. Durante il periodo di congedo,  alla  dipendente  e'
          attribuito il trattamento economico  fisso  e  continuativo
          nella misura intera. Tale  periodo  e'  computato  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio nonche' della  maturazione  del
          congedo ordinario e della tredicesima mensilita'. 
              4. L'Amministrazione  adotta  idonee  misure  a  tutela
          della riservatezza della condizione di cui al comma 1.» 
              «Art. 27 (Congedo per aggiornamento scientifico). -  1.
          Ai  fini  dell'aggiornamento  scientifico   della   propria
          specializzazione professionale, possono essere  autorizzati
          a usufruire, compatibilmente con le esigenze  di  servizio,
          di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi  di
          congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395: 
              a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e
          dei medici veterinari; 
              b) il personale tenuto a rispettare obblighi  formativi
          per  l'aggiornamento  scientifico  e  per  il  mantenimento
          dell'iscrizione all'albo o a un  elenco  professionale,  ai
          fini   dello   svolgimento   delle    proprie    specifiche
          attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza  di  polizia
          di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi  provveda
          in proprio ovvero attraverso  convenzioni  con  soggetti  o
          enti esterni.» 
              «Art. 29 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1.  La
          disposizione di cui all'articolo 16, comma 3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.  51,  e'
          sostituita dalla seguente: 
              "3. Il personale giudicato permanentemente  non  idoneo
          al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso
          in cui non venga attivata  la  procedura  di  utilizzo  del
          personale in servizi d'istituto compatibili con la  ridotta
          capacita' lavorativa, previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n.  339,  come  modificato
          dall'articolo  5,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  27  dicembre  2019,  n.  172,  e  dal  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  sono  ripetibili  la
          meta'  delle   somme   corrisposte   dal   tredicesimo   al
          diciottesimo mese continuativo di aspettativa  e  tutte  le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. Non si da' luogo alla  ripetizione  qualora
          la pronuncia sul riconoscimento  della  causa  di  servizio
          intervenga oltre il ventiquattresimo mese  dalla  data  del
          collocamento in aspettativa. Tale  periodo  di  aspettativa
          non si cumula con gli altri periodi di  aspettativa  fruiti
          ad altro titolo ai fini  del  raggiungimento  del  predetto
          limite massimo.".».