Art. 3
Estensione degli istituti normativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile
sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di decorrenza,
le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24 commi
1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 2022, n. 57.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare Triennio normativo
ed economico 2016-2018»:
«Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con
figli minori di dodici anni che intende avvalersi del
congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi,
alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per
un periodo complessivamente non superiore a quello previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo
decreto:
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni,
anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro
il limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato
articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di
cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il
limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e
4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo
della tredicesima mensilita' e sono computati per intero
nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, e' concesso un
corrispondente periodo di congedo straordinario senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5,
non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
- Si riporta il testo degli articoli 22, 24, 25, 27 e
29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 2022, n. 57:
«Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il personale
puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad
altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere
i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i
genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di
salute in cui versano, necessitano di cure costanti,
nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla
azienda sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito,
eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti
o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario
di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei
giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 937.7
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere
sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a
garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere
effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi
centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna
Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, a seguito di contrattazione
collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di
cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al
limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo
ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa
cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per
il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente
ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini
di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»
«Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a
richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla
stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta'
per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o
da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da turni continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria
competente per territorio o da struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono
concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
«Art. 25 (Congedo straordinario per donne vittime di
violenza di genere). - 1. La dipendente inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
percorso di protezione per un periodo massimo di novanta
giorni di congedo straordinario da fruire su base
giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti
dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal
computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva
impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al
dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette
giorni prima della decorrenza del congedo, con
l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di
congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e'
attribuito il trattamento economico fisso e continuativo
nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione del
congedo ordinario e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela
della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»
«Art. 27 (Congedo per aggiornamento scientifico). - 1.
Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, possono essere autorizzati
a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di
congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395:
a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e
dei medici veterinari;
b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi
per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento
dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai
fini dello svolgimento delle proprie specifiche
attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia
di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda
in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o
enti esterni.»
«Art. 29 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e'
sostituita dalla seguente:
"3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo
al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso
in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del
personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta
capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la
meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora
la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa
non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti
ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto
limite massimo.".».