Art. 5
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020
1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non
utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono
oggetto di successivo accordo e sono pari a:
a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro
728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per il
2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023 e euro
2.127.769 a decorrere dal 2024;
b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il
2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro 93.533
per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e euro
285.562 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate
in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14
giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2019, n. 77.
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri
contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 12-bis del decreto-legge 14
giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la
funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Al fine di
accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del
personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a
tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a
decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva
l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante
al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7
euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro
298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere
dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla
carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza
di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla
carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata
dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto
segue:
a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1
e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile",
sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di
407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno
2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato
articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, e'
disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa,
pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172
per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro
22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre
2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;
2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita
dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il
seguente:
"01. In sede di prima applicazione e
limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di
formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi, di cui
almeno uno di applicazione pratica";
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla
lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630
euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di
137.110 euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5
milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per
la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale di livello dirigenziale contrattualizzato
dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle
predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo
periodo del comma 149 possono essere ulteriormente
incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5
milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi
strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione
e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi
all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione
degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della
missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e
i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di
4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e
b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di
euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno
2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.»