Art. 5 
 
   Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020 
 
  1. Per le Forze di polizia a  ordinamento  civile  le  risorse  non
utilizzate derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  sono
oggetto di successivo accordo e sono pari a: 
    a) per la Polizia di  Stato:  euro  209.807  per  il  2018,  euro
728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per  il
2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023  e  euro
2.127.769 a decorrere dal 2024; 
    b) per il Corpo di polizia  penitenziaria:  euro  33.490  per  il
2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro  93.533
per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e  euro
285.562 a decorrere dal 2024. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle  utilizzate
in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del  decreto-legge  14
giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2019, n. 77. 
  3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri
contributivi  a  carico  dello  Stato  e  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo  12-bis  del  decreto-legge  14
          giugno  2019,  n.  53,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di ordine e sicurezza  pubblica»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. 
                «Art.  12-bis  (Misure  urgenti  per  assicurare   la
          funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Al fine  di
          accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del
          personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. 
                2. Al fine di assicurare il  medesimo  trattamento  a
          tutto il personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a
          decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di  adozione
          dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6,  del
          decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,  fatta  salva
          l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto  spettante
          al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7
          euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari  a  euro
          298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a  decorrere
          dall'anno 2020, comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla
          carriera dirigenziale penitenziaria, si  provvede  mediante
          utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10
          maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna  Forza
          di polizia, alle Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, nonche' agli  effetti  indotti  sulla
          carriera  dirigenziale  penitenziaria,  come   incrementata
          dall'articolo 1, comma 442,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
                3. Al fine di favorire l'ottimale  funzionalita'  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  e'  disposto  quanto
          segue: 
                  a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi  1
          e 2, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  gli
          stanziamenti di spesa per  la  retribuzione  del  personale
          volontario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile",
          sono incrementati di  449.370  euro  per  l'anno  2019,  di
          407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per  l'anno
          2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2022.
          L'impiego del personale volontario,  ai  sensi  del  citato
          articolo 9 del decreto legislativo  n.  139  del  2006,  e'
          disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di  spesa,
          pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a  euro  21.578.172
          per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro
          22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022; 
                  b) al capo VI del  decreto  legislativo  6  ottobre
          2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»; 
                    2) la  rubrica  dell'articolo  12  e'  sostituita
          dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»; 
                    3) al comma 1 dell'articolo  12  e'  premesso  il
          seguente: 
                    "01.   In   sede   di   prima   applicazione    e
          limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso  di
          formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei  mesi,  di  cui
          almeno uno di applicazione pratica"; 
                  c) per l'attuazione delle disposizioni di cui  alla
          lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa  di  350.630
          euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e  di
          137.110 euro per l'anno 2021. 
                4. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi: «E' istituito un fondo con una  dotazione  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, da destinare all'incremento del  Fondo  per
          la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
          del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
          retribuzione di posizione e la  retribuzione  di  risultato
          del personale  di  livello  dirigenziale  contrattualizzato
          dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle
          predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo"; 
                  b) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
                    "152. I fondi  di  cui  al  primo  e  al  secondo
          periodo  del  comma  149   possono   essere   ulteriormente
          incrementati, rispettivamente, fino a  un  massimo  di  3,5
          milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2019,   mediante   risparmi
          strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione
          e dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  relativi
          all'acquisizione dei servizi di  noleggio  e  assicurazione
          degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica'  nell'ambito  della
          missione 'Ordine  pubblico  e  sicurezza',  iscritti  nello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e
          i conseguenti risparmi sono  individuati  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio". 
                5. Il fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'  incrementato   di
          4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000
          euro per ciascuno degli anni  dal  2021  al  2026  e  di  7
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
                6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a)  e
          b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a  8,8  milioni  di
          euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e a 14,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno.»