Art. 7 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In via transitoria e  fino  alla  definizione  della  disciplina
relativa alle prerogative sindacali nell'ambito  dell'area  negoziale
dirigenziale, i dirigenti sindacali che  ricoprono  cariche  in  seno
agli   organismi    direttivi    delle    Organizzazioni    Sindacali
rappresentative  dei  soli  dirigenti  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile, a cui non si applicano le  disposizioni  previste
dall'articolo 46, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo  straordinario
per gravi motivi, nei limiti  dei  45  giorni  annui  previsti  dalla
normativa vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il  testo  dell'articolo  46,  comma  7-bis,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  si  veda  nelle
          note alle premesse.