Art. 7
Norma transitoria
1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina
relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale
dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno
agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario
per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla
normativa vigente.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 46, comma 7-bis, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle
note alle premesse.