Art. 3 
 
                      Accesso alla piattaforma 
 
  1. L'accesso  alle  informazioni  e  ai  dati  personali  contenuti
all'interno della piattaforma e' consentito ai seguenti soggetti  con
le modalita' di identificazione e autenticazione informatica indicate
dal presente articolo e dall'allegato tecnico: 
    a) ai cittadini, tramite SPID  di  secondo  livello  o  carta  di
identita' elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista; 
    b) ai legali rappresentanti o alle persone  munite  dei  relativi
poteri di rappresentanza  delle  imprese,  tramite  SPID  di  secondo
livello o carta  di  identita'  elettronica,  attraverso  il  Portale
dell'automobilista o il Portale del trasporto; 
    c)  al  personale  degli  studi  di  consulenza  automobilistica,
tramite SPID di secondo livello o  carta  di  identita'  elettronica,
mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del  trasporto,
per l'utilizzo delle specifiche funzionalita' a loro  riservate,  non
accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica; 
    d) al personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  tramite  le
credenziali  istituzionali  con  sistema  di  autenticazione  a  piu'
fattori gestito  dal  sistema  informativo  del  Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, attraverso il Portale del trasporto.  Qualora  l'operatore
non operi  nella  rete  intranet  del  Ministero,  l'accesso  avviene
tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l'utilizzo delle
specifiche funzionalita' riservate,  non  accessibili  dai  cittadini
tramite la rete internet pubblica; 
    e) alle autorita' di cui all'art. 12 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285: 
      delle sedi centrali, tramite  le  modalita'  di  autenticazione
indicate dal centro elaborazione  dati  Interforze  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con i livelli di
sicurezza  descritti  all'interno  del  paragrafo   2   dell'allegato
tecnico; 
      delle  sedi  locali,  tramite  credenziali  istituzionali   con
modalita' di autenticazione a due fattori. 
  2. L'integrazione tra i  servizi  esposti  dalla  piattaforma  e  i
sistemi dell'ANIA avverra' in modalita' machine-to-machine con  mutua
autenticazione TLS. All'interno della medesima piattaforma  non  sono
trattati  dati  personali  relativi  al  personale  dell'associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici. 
  3. La piattaforma e' accessibile ai soggetti che  abbiano  compiuto
il diciottesimo anno di eta', i quali possono presentare la richiesta
di rilascio del contrassegno identificativo anche in nome e per conto
del  minore,  quale  utente  richiedente,  che  abbia   compiuto   il
quattordicesimo anno di eta', in qualita' di soggetti che  esercitano
la responsabilita' genitoriale del minore medesimo. 
  4. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e  b),
del presente articolo, i dati personali oggetto di  trattamento  sono
descritti negli articoli 5 e 6. Con riferimento ai soggetti di cui al
comma  1,  letterea  c),  d)  e  e),  nel  caso  di  accesso  tramite
credenziali, sono oggetto di trattamento i  seguenti  dati  personali
acquisiti in fase di autenticazione alla piattaforma: 
    a) nome e cognome; 
    b) codice fiscale; 
    c) data e luogo di nascita; 
    d) indirizzo di posta elettronica ordinaria. 
  5. I cittadini e le imprese, per il tramite dei  rispettivi  legali
rappresentanti  o  delle  persone  munite  dei  relativi  poteri   di
rappresentanza, accedono alla  piattaforma  per  lo  svolgimento  dei
seguenti compiti: 
    a)   presentare   l'istanza   di   rilascio   del    contrassegno
identificativo; 
    b) prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli
uffici di motorizzazione civile o  presso  gli  studi  di  consulenza
automobilistica; 
    c) comunicare la data e il numero di  protocollo  della  denuncia
nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del
monopattino elettrico; 
    d)  comunicare  i  casi  di   deterioramento   del   contrassegno
identificativo; 
    e) richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo. 
  6. Il personale degli studi di  consulenza  automobilistica  accede
alla piattaforma al fine di: 
    a)  richiedere  agli   uffici   di   motorizzazione   civile   un
quantitativo di contrassegni di cui poter disporre; 
    b)   presentare   l'istanza   di   rilascio   del    contrassegno
identificativo per conto di un cittadino o di un'impresa; 
    c) registrare il codice di prenotazione presentato dal  cittadino
o dall'impresa; 
    d) associare il codice fiscale del proprietario  del  monopattino
elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno  identificativo
richiesto; 
    e) comunicare la data e il numero di  protocollo  della  denuncia
nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del
monopattino elettrico; 
    f)  comunicare  i  casi  di   deterioramento   del   contrassegno
identificativo; 
    g) richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo. 
  7. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  il
tramite del personale degli uffici di motorizzazione  civile,  accede
alla piattaforma al fine di: 
    a) associare il codice fiscale del proprietario  del  monopattino
elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno  identificativo
richiesto; 
    b) richiedere alla Direzione generale per  la  motorizzazione  il
quantitativo necessario di contrassegni identificativi; 
    c) cancellare i contrassegni identificativi. 
  8. Il personale della  Direzione  generale  per  la  motorizzazione
accede alla piattaforma al fine di: 
    a) consultare  il  quantitativo  di  contrassegni  identificativi
richiesti dagli uffici di motorizzazione  civile  e  consegnati  agli
studi di consulenza automobilistica, secondo le modalita' di cui agli
articoli 3 e 4. Nell'ambito di tale attivita' la  Direzione  generale
per la motorizzazione non tratta dati personali; 
    b)  consultare  i  dati   personali   e   informazioni   presenti
all'interno della piattaforma per  l'adempimento  delle  funzioni  di
propria competenza in materia, solo ove strettamente necessario. 
  9. Le autorita' di cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 consultano  i  dati  della  piattaforma  ai  fini
dell'identificazione del proprietario del monopattino elettrico per i
controlli di polizia e l'eventuale applicazione di sanzioni. 
  10. L'ANIA, attraverso l'interoperabilita' tra i sistemi,  comunica
con la piattaforma al fine di: 
    a) verificare l'associazione del contrassegno  identificativo  al
codice fiscale del relativo proprietario; 
    b) comunicare i dati  della  copertura  assicurativa  di  ciascun
contrassegno identificativo.