((Art. 1 - bis
Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di
compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento
1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del
teleriscaldamento»;
2) al quinto periodo sono premesse le seguenti parole: «Nel
caso della forni tura di gas naturale,»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso della
fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria
volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali e stabilisce, altresi', le misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio»;
b) al comma 9-bis, dopo le parole: «per la fornitura di gas
naturale» sono inserite le seguenti: «e del teleriscaldamento».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9 e 9-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 280 del 29 novembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe).
- Omissis
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale
e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del
teleriscaldamento. La compensazione della spesa tiene conto
della necessita' di tutelare i clienti che utilizzano
impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma
parametrata al numero dei componenti della famiglia, in
modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per
cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti
interessati presentano al comune di residenza un'apposita
istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica. Nel caso della fornitura di gas naturale, alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. Nel
caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente istituisce
un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un
conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali e stabilisce, altresi', le misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale e del
teleriscaldamento, di cui al comma 9, sono riconosciuti
anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
con indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro.
Omissis.».