((Art. 1 - bis 
 
  Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in  materia  di
compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento 
 
  1. All'articolo 3 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026,  per  la  fornitura  del
teleriscaldamento»; 
      2) al quinto periodo sono premesse  le  seguenti  parole:  «Nel
caso della forni tura di gas naturale,»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel  caso  della
fornitura  del  teleriscaldamento,  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria
volta ad alimentare un  conto  gestito  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali e stabilisce, altresi',  le  misure  tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio»; 
    b) al comma 9-bis, dopo le  parole:  «per  la  fornitura  di  gas
naturale» sono inserite le seguenti: «e del teleriscaldamento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9 e 9-bis,
          del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  280  del  29   novembre   2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Blocco   e   riduzione   delle   tariffe).
          -  Omissis 
                9. La tariffa agevolata per la fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas  naturale
          e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per  la  fornitura  del
          teleriscaldamento. La compensazione della spesa tiene conto
          della necessita'  di  tutelare  i  clienti  che  utilizzano
          impianti  condominiali  ed   e'   riconosciuta   in   forma
          differenziata  per  zone  climatiche,  nonche'   in   forma
          parametrata al numero dei  componenti  della  famiglia,  in
          modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
          delle imposte dell'utente tipo indicativamente del  15  per
          cento. Per la fruizione del predetto beneficio  i  soggetti
          interessati presentano al comune di  residenza  un'apposita
          istanza secondo le modalita' stabilite  per  l'applicazione
          delle  tariffe  agevolate  per  la  fornitura  di   energia
          elettrica. Nel caso della fornitura di gas  naturale,  alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del  beneficio.  Nel
          caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita'  di
          regolazione  per  energia,  reti  e   ambiente   istituisce
          un'apposita componente tariffaria volta  ad  alimentare  un
          conto gestito  dalla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
          ambientali  e  stabilisce,  altresi',  le  misure  tecniche
          necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
                9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per  la  fornitura  di  gas  naturale  e  del
          teleriscaldamento, di cui al  comma  9,  sono  riconosciuti
          anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
          con indicatore della situazione economica  equivalente  non
          superiore a 20.000 euro. 
                Omissis.».