((Art. 1 - ter
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, in materia di informazioni ai clienti delle societa' di vendita
di energia al dettaglio
1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, le parole: « ai clienti finali sia offerta
l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla
fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con
cui e' stata sottoscritta l'offerta e sia fornita » sono sostituite
dalle seguenti: « i clienti finali ricevano in via elettronica
informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a
beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identita'
dell'intermediario mediante il quale e' stata sottoscritta la
fornitura; tale informazione e' resa disponibile esclusiva mente al
venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, del
citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - Omissis.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) i clienti finali ricevano in via elettronica
informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che
comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali,
l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il
quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione
e' resa disponibile esclusivamente al venditore che emette
la bolletta e al cliente finale; sia fornita, su richiesta,
una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la
loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora le
fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia
del cliente finale e il consumo nello stesso periodo
dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di
grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti,
modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
nei siti web destinati ai clienti individuali, i
distributori di energia o le societa' di vendita di energia
includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di
assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i
relativi indirizzi internet, dove i clienti possono
ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e'
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con
cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
Omissis.