((Art. 1 - ter 
 
  Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, in materia di informazioni ai clienti delle societa' di  vendita
di energia al dettaglio 
 
  1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole:  «  ai  clienti  finali  sia  offerta
l'opzione  di  ricevere  in  via   elettronica   informazioni   sulla
fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario  con
cui e' stata sottoscritta l'offerta e sia fornita »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  i  clienti  finali  ricevano  in  via  elettronica
informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che  comprendono,  a
beneficio dei medesimi clienti finali,  l'indicazione  dell'identita'
dell'intermediario  mediante  il  quale  e'  stata  sottoscritta   la
fornitura; tale informazione e' resa disponibile esclusiva  mente  al
venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  7,  del
          citato decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
                Art.  9  (Misurazione  e  fatturazione  dei   consumi
          energetici). - Omissis. 
                7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  normativi  e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
                  a)  nella  misura  in  cui  sono  disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
                  b) i clienti finali  ricevano  in  via  elettronica
          informazioni  sulla  fatturazione  e  sulle  bollette   che
          comprendono,  a  beneficio  dei  medesimi  clienti  finali,
          l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il
          quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione
          e' resa disponibile esclusivamente al venditore che  emette
          la bolletta e al cliente finale; sia fornita, su richiesta,
          una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in  cui  la
          loro fattura e' stata  compilata,  soprattutto  qualora  le
          fatture non siano basate sul consumo effettivo; 
                  c) insieme alla fattura siano rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
                    1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
          effettivo; 
                    2) confronti tra il consumo  attuale  di  energia
          del cliente  finale  e  il  consumo  nello  stesso  periodo
          dell'anno  precedente,  preferibilmente  sotto   forma   di
          grafico; 
                    3) informazioni sui  punti  di  contatto  per  le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
                  c-bis)  in  occasione  dell'invio   di   contratti,
          modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
          nei  siti  web  destinati   ai   clienti   individuali,   i
          distributori di energia o le societa' di vendita di energia
          includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti  di
          assistenza   ai   consumatori   riconosciuti    ai    sensi
          dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi  i
          relativi  indirizzi  internet,  dove  i   clienti   possono
          ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
          energetica  disponibili,  profili  comparativi   sui   loro
          consumi   di   energia,   nonche'   indicazioni    pratiche
          sull'utilizzo di  apparecchiature  domestiche  al  fine  di
          ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco  e'
          predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
          presente decreto,  ed  e'  aggiornato,  se  del  caso,  con
          cadenza annuale; 
                  d) su richiesta del cliente finale, siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalle
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
                  e) le informazioni e le stime dei costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
                  Omissis.