((Art. 1 - quater 
 
  Correttezza,  trasparenza  e   adeguatezza   delle   attivita'   di
consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei  settori
dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni 
 
  1. Gli  operatori  dei  settori  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti
di fornitura a clienti finali sono  responsabili  della  correttezza,
della trasparenza e dell'adeguatezza delle attivita' di consulenza  e
di formulazione della proposta  contrattuale  svolte  direttamente  o
tramite reti di vendita. 
  2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui  al
comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie  sulle  esigenze  del
cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale. 
  3. Le autorita' di regolazione competenti  dettano,  ove  non  gia'
previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare  il  rispetto  dei
principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.))