((Art. 1 - quater Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attivita' di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni 1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attivita' di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita. 2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale. 3. Le autorita' di regolazione competenti dettano, ove non gia' previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))