((Art. 1 - quinquies Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia 1. Al fine di promuovere la trasparenza, concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorita' le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalita', trasparenza e comparabilita' delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.))