((Art. 1 - quinquies 
 
   Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia 
 
  1. Al fine di promuovere la trasparenza, concorrenza e il  corretto
funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  definisce,
con proprio provvedimento, le modalita'  e  i  criteri  con  cui  gli
operatori  della  vendita  al  dettaglio  nei  settori   dell'energia
elettrica e del gas naturale forniscono alla  medesima  Autorita'  le
informazioni relative ai margini di profitto, distinte per  tipologie
di cliente o di offerta. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' definiti la
frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno,  i
soggetti  obbligati  e   le   eventuali   soglie   dimensionali   per
l'applicazione   dell'obbligo,   nel   rispetto   dei   principi   di
proporzionalita', trasparenza e  comparabilita'  delle  informazioni,
tenuto  conto  dell'esigenza  di  minimizzare   i   correlati   oneri
informativi.))