((Art. 1 - sexies 
 
  Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione  dei
prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore 
 
  1. Al fine di garantire la libera  scelta  dei  clienti  finali  di
energia e  assicurare  la  trasparenza  delle  condizioni  economiche
sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del  processo  di
cambio  del  fornitore,  gestito  tramite  il   sistema   informativo
integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai  mercati
dell'energia elettrica e del  gas,  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  sono  utilizzate  esclusivamente
per finalita' tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente  provvede,  con  propria   deliberazione,
all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione  di
un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure  di  cambio
del fornitore coerente con le disposizioni di cui  al  comma  1,  nel
rispetto dei principi di  neutralita',  trasparenza  e  tutela  della
concorrenza. Per la partecipazione al  tavolo  tecnico  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 158 del 09 luglio 2010, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129: 
                «Art. 1-bis (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.A.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
                2. Le modalita' di gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
                3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
                4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura. 
                Nelle more dell'effettiva operativita'  del  Sistema,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  definisce  in
          via transitoria le modalita'  di  gestione  e  trasmissione
          delle informazioni relative ai clienti finali  inadempienti
          all'atto del passaggio a nuovo fornitore. 
                Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
          misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi
          alle  attivita'  svolte  dall'Acquirente  unico  S.p.A.  e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.».