((Art. 1 - sexies
Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei
prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore
1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di
energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche
sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di
cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo
integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente
per finalita' tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione,
all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di
un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio
del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi di neutralita', trasparenza e tutela della
concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 158 del 09 luglio 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura.
Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in
via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione
delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti
all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi
alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».