Art. 2 
 
Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle  bollette
  elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  un  costo  delle  bollette  elettriche
accessibile e favorire,  al  contempo,  una  migliore  sostenibilita'
delle politiche di supporto ((alla produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili,)) i soggetti responsabili  degli  impianti  fotovoltaici
aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano
di premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto  energia  con
scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti  dai  prezzi
di mercato, riconosciuti dal  Gestore  dei  servizi  energetici-  GSE
S.p.A., in  attuazione  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio 28 luglio 2005, ((pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 181 del 5 agosto 2005,)) e dei decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare,  19  febbraio  2007,  ((pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del  23  febbraio  2007,))  6  agosto  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto  2010,  e  5
maggio 2011, ((pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  12
maggio 2011,)) possono aderire esclusivamente su base  volontaria  ad
uno dei seguenti schemi: 
    a) la tariffa premio e' riconosciuta per un  valore  pari  all'85
per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra
il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027; 
    b) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari al 70 per
cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra  il
secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027. 
  2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli  schemi  di
cui al comma  1  e'  riconosciuta  un'estensione  delle  convenzioni,
aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di  un  periodo
pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo
pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il  periodo
oggetto di estensione, il GSE applica una  tariffa  pari  alla  media
delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio  2026
l'eventuale adesione allo schema di  cui  al  comma  1  al  GSE,  che
provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni. 
  4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici  di  potenza
superiore a 20 kW, che  beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal
meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi  di  mercato,
riconosciuti dal ((GSE)), in attuazione del  ((citato))  decreto  del
Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28  luglio  2005,  e  dei
((citati)) decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 19 febbraio 2007, 6  agosto  2010  e  5  maggio  2011,  possono
optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita  dai  relativi
meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni: 
    a) la fuoriuscita e' consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028,
ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non su peri i  10
GW; 
    b) e' garantita la priorita' di fuoriuscita per gli impianti  che
hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le  seguenti
modalita': 
      1) a tali impianti e' riconosciuto un  corrispettivo,  espresso
in euro per ((MW e)) determinato dal GSE per ciascun  impianto,  pari
al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di  cassa  residui
degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028
e il  termine  di  cessazione  del  contratto  di  incentivazione.  I
corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima  della  produzione
attesa, la media della produzione storica  dell'impianto  dell'ultimo
quinquennio; 
      2) i flussi di cassa di cui al ((numero 1) sono))  attualizzati
utilizzando un tasso de terminato dal GSE  avendo  a  riferimento  il
costo del capitale di rischio che caratterizza  gli  investimenti  in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura; 
    c) per l'eventuale potenza residua del contingente  di  cui  alla
lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di
cui al comma 1 sono selezionati mediante una  procedura  competitiva,
gestita dal GSE, da svolgersi  entro  il  30  giugno  2027  in  forma
telematica, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  pubblicita',
tutela della ((concorrenza e)) non discriminazione, e con le seguenti
modalita': 
      1)  i  soggetti  richiedenti  presentano  offerte  di   ribasso
percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2); 
      2) il valore base, espresso in euro per MW, e' determinato  dal
GSE per ((ciascun impianto ed)) e' pari al 90 per  cento  del  valore
attualizzato dei flussi di cassa residui  degli  incentivi  spettanti
nel periodo  compreso  tra  il  1°  gennaio  2028  e  il  termine  di
cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo  valore  base
e' calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la  media
della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio; 
      3) i flussi di cassa di cui  al  numero  2)  sono  attualizzati
utilizzando un tasso de terminato dal GSE  avendo  a  riferimento  il
costo del capitale di rischio che caratterizza  gli  investimenti  in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura; 
      4) il GSE ordina  le  offerte  ricevute  in  senso  decrescente
rispetto al beneficio atteso per il sistema fino  a  concorrenza  del
limite della potenza residua del contingente di cui alla  ((lettera))
a); 
    d) la procedura competitiva di cui alla  lettera  c)  si  applica
agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste  di
fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite  di
potenza complessiva di 10 GW; 
    e) i soggetti responsabili degli impianti  selezionati  ai  sensi
delle lettere b), c) ((o d) ricevono)) a decorrere dal 2028, in  rate
costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi  rivalutati
ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento  il
costo  medio  del  capitale  che  caratterizza  gli  investimenti  in
impianti  fotovoltaici  oggetto  della  procedura,  e  comunque   non
superiore al 6 per cento, a condizione che: 
      1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a  decorrere
dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030,  di  interventi  di
rifacimento integrale che comportino un aumento di  potenza  tale  da
garantire valori di producibilita' pari almeno al  doppio  di  quella
attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente; 
      2) per la realizzazione degli interventi di cui  al  numero  1)
siano  utilizzati  esclusivamente  moduli  fotovoltaici  iscritti  al
registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11,)) che corrispondano ai  requisiti  di  carattere  territoriale  e
tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12; 
      3) nel caso di impianti con moduli collocati a  terra  in  area
agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1)
devono garantire un incremento della producibilita' pari ((almeno  al
30  per  cento))  rispetto  al   valore   atteso   nel   periodo   di
incentivazione residua; 
      4) nel caso di impianti con moduli non collocati a  terra,  gli
interventi di rifacimento  integrale  di  cui  al  numero  1)  devono
garantire un incremento della producibilita' pari ((almeno al 30  per
cento)) rispetto al  valore  atteso  nel  periodo  di  incentivazione
residua; 
      5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono
partecipare, a valle della procedura  di  cui  alla  lettera  b),  ai
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del  decreto
legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,  limitatamente  alla  potenza
corrispondente all'incremento di  producibilita'  ottenuto  in  esito
agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1); 
      6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri  3)  e  4)
possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera  b),
ai meccanismi di supporto di cui agli  articoli  6,  7  e  7-bis  del
decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  limitatamente  alla
potenza corrispondente all'incremento di producibilita'  ottenuto  in
esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri; 
      7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile
alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri  5)  e  6),
deve  essere  oggetto  di  contrattualizzazione  a   termine,   anche
attraverso  i  meccanismi  di  cui  all'articolo   28   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  o  di  incentivazione  mediante
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato; 
      8) i corrispettivi di cui alla lettera e)  del  presente  comma
possono  essere  erogati  nell'ambito  dei  contratti  attuativi  dei
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, ((n. 199.)) 
  5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento  integrale  di
cui  al  comma  4,  alla  sezione  II  dell'allegato  A  al   decreto
legislativo 25 novembre 2024, n.  190,  dopo  la  lettera  a-bis)  e'
inserita la seguente: 
    «a-ter) rifacimento integrale  di  impianti  solari  fotovoltaici
esistenti,  abilitati  o   autorizzati,   che   insistano   su   aree
industriali, a condizione che, a  seguito  dell'intervento  medesimo,
l'impianto continui a ricadere interamente  in  area  industriale,  a
prescindere dalla potenza risultante;». 
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'   di
attuazione del comma 4, ivi ((compresi)) le modalita'  operative  per
l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera
c), le modalita' di contrattualizzazione degli  impegni  assunti  dai
soggetti richiedenti, nonche'  i  casi  di  revoca  o  decadenza  dal
beneficio di cui al comma 4, lettera e). 
  7. Entro 30 giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente
(ARERA)  con  propria  deliberazione  adegua,   a   decorrere   dalle
fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese
esercenti il servizio di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  le
tempistiche di versamento alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle
componenti tariffarie ASOS  e  ARIM,  di  cui  all'articolo  5.1  del
l'Allegato A alla ((deliberazione dell'ARERA  27  dicembre  2023,  n.
618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni)), allineandole
alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per
gli esercenti l'attivita' di vendita dell'energia elettrica. 
  8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA)
con propria deliberazione determina le modalita' con cui  riconoscere
il beneficio derivante  dall'attuazione  dei  commi  1,  4  e  7  del
presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della  spesa
per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili
e alla cogenerazione  (ASOS)  applicata  all'energia  prelevata  alle
utenze   non   domestiche,   ad   esclusione   di   quelle   relative
all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri  usi  e  alle
utenze non  domestiche  in  media,  alta  e  altissima  tensione,  ad
esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale  di
cui all'articolo  29  del  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
ad esclusione  delle  utenze  che  sono  iscritte  nell'elenco  delle
imprese a forte consumo di  energia  elettrica  istituito  presso  la
Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali  (CSEA),  ai  sensi
dell'articolo 3((, comma  10,  lettera  b),))  del  decreto-legge  29
settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2023, n. 169. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11: 
                «Art.  12   (Registro   delle   tecnologie   per   il
          fotovoltaico).  -  1.  Al  fine  di  predisporre  una  piu'
          completa mappatura dei  prodotti  europei  di  qualita'  in
          favore di imprese e utenti finali, L'Agenzia nazionale  per
          le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
          un registro in cui sono iscritti, in tre distinte  sezioni,
          su istanza del produttore o del distributore interessato, i
          prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di  carattere
          territoriale e qualitativo: 
                  a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati  membri
          dell'Unione europea con un'efficienza a livello  di  modulo
          almeno pari al 21,5 per cento; 
                  b) moduli fotovoltaici con  celle,  gli  uni  e  le
          altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea,  con
          un'efficienza a livello di cella almeno pari  al  23,5  per
          cento; 
                  c) moduli prodotti negli Stati  membri  dell'Unione
          europea composti da celle bifacciali ad  eterogiunzione  di
          silicio  o  tandem   prodotte   nell'Unione   europea   con
          un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. 
                2. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito  il  Ministero
          delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  pubblica  nel
          proprio sito internet istituzionale le modalita'  di  invio
          della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di
          cui al comma 1 e  la  documentazione  da  fornire  ai  fini
          dell'iscrizione. 
                3.  L'ENEA  pubblica  nel   proprio   sito   internet
          istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
          e  distributori  che  hanno  ottenuto   l'inserimento   nel
          registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita'  di
          procedere  a  controlli  documentali  e  prestazionali  sui
          prodotti indicati come rientranti nelle  categorie  di  cui
          alle tre sezioni del  registro,  con  oneri  a  carico  dei
          richiedenti l'iscrizione. 
                4.  L'ENEA  provvede  all'attuazione   del   presente
          articolo nei limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 7-bis,  del
          citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di  asta  al
          ribasso). - 1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro della transizione  ecologica,  sentite
          l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite
          le  modalita'  per   l'implementazione   dei   sistemi   di
          incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto
          dei seguenti ulteriori criteri direttivi: 
                  a) le procedure d'asta al ribasso sono  riferite  a
          contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie  e
          specifiche categorie di interventi. I predetti  contingenti
          possono essere differenziati per zone geografiche  al  fine
          di  favorire  le  sinergie  con  lo  sviluppo  del  sistema
          elettrico e l'individuazione delle aree idonee; 
                  b) l'incentivo riconosciuto e'  quello  aggiudicato
          sulla base dell'asta al ribasso; 
                  c) i contingenti resi disponibili ad asta,  nonche'
          gli incentivi e i livelli massima di potenza  incentivabile
          sono stabiliti su base quinquennale, al fine  di  garantire
          una programmazione che assicuri, congiuntamente alle  altre
          misure stabilite in attuazione  del  presente  decreto,  il
          raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3; 
                  d) per gli  impianti  che  accedono  ai  meccanismi
          d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra  la
          tariffa  spettante  aggiudicata  e  il  prezzo  di  mercato
          dell'energia  elettrica;  ove   tale   differenza   risulti
          negativa, e' prevista la restituzione, anche a  conguaglio,
          dei relativi importi; 
                  e) le aste hanno luogo con  frequenza  periodica  e
          possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione
          degli impianti autorizzati, anche  mediante  fissazione  di
          termini per l'entrata in esercizio; 
                  f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione
          delle procedure  competitive,  al  fine  di  consentire  il
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la
          massima efficacia ed efficienza. A tal fine,  nei  casi  di
          significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella
          obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi
          delle tecnologie riscontrabili sul mercato a  fronte  delle
          attivita' di monitoraggio  di  cui  all'articolo  48,  sono
          individuati algoritmi  e  condizioni  per  la  calibrazione
          delle quote di potenza  rese  disponibili  ad  asta  e  del
          livello  degli  incentivi  a  base  d'asta;   le   predette
          variazioni sono approvate con decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica, sentita l'ARERA; 
                  g) puo' essere ridotto il valore minimo di  potenza
          per l'inclusione nei  meccanismi  di  asta,  tenendo  conto
          delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
          impianto e della progressiva maturazione delle  tecnologie,
          al fine di aumentare l'efficienza complessiva  del  sistema
          di  incentivazione,  ridurne  i  costi   e   stimolare   la
          concorrenza; 
                  h) per gli impianti  di  potenza  superiore  a  una
          soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW,  puo'
          essere avviata una fase sperimentale nella quale: 
                    1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il
          progetto   per   via   telematica   contestualmente    allo
          svolgimento del  procedimento  di  autorizzazione  unica  e
          rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con
          tempistiche   parallele   a   quelle   del   rilascio   del
          provvedimento di autorizzazione unica; 
                    2) agli impianti  dotati  dell'idoneita'  per  la
          richiesta di incentivo, che presentano domanda  di  accesso
          ai meccanismi di asta entro tre  mesi  dal  rilascio  della
          predetta  autorizzazione,   e'   richiesta   esclusivamente
          l'offerta  economica  al   ribasso,   ferma   restando   la
          fissazione di termini per l'entrata in esercizio; 
                    i) possono  accedere  ai  meccanismi  di  cui  al
          presente articolo  anche  gli  impianti  facenti  parte  di
          configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche; 
                  l).» 
                Art. 7 (Regolamentazione delle  tariffe  per  piccoli
          impianti). - 1. Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA  e
          la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita'   per   l'implementazione    dei    sistemi    di
          incentivazione di cui all'articolo 5, comma 3, nel rispetto
          dei seguenti criteri direttivi: 
                  a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
          lettera a): 
                    1)  la  domanda  di  accesso  agli  incentivi  e'
          presentata alla data di  entrata  in  esercizio  e  non  e'
          richiesta la preventiva  iscrizione  a  bandi  o  registri,
          fermo restando quanto previsto al punto 2; 
                    2) l'accesso all'incentivo e' garantito  fino  al
          raggiungimento di  tetti  di  potenza  stabiliti,  su  base
          quinquennale, in congruenza  con  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui all'articolo 3; 
                    3)   l'incentivo   favorisce   l'autoconsumo    e
          l'abbinamento  degli  impianti  a  fonti  rinnovabili   non
          programmabili  con  i  sistemi  di  accumulo,  in  modo  da
          consentire una maggior programmabilita' delle fonti; 
                  b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
          lettera b): 
                    1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di
          contingenti di potenza; 
                    2) sono  utilizzati  come  criteri  di  priorita'
          dapprima il rispetto di requisiti di  tutela  ambientale  e
          del territorio e poi  l'offerta  di  riduzione  percentuale
          della tariffa base, al fine di  selezionare  le  iniziative
          maggiormente meritorie da un punto  di  vista  dell'impatto
          sull'ambiente, nonche' che siano maggiormente  virtuose  in
          termini di riduzione dei costi; 
                    3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica  e
          prevedono meccanismi a garanzia della  realizzazione  degli
          impianti autorizzati, anche mediante fissazione di  termini
          per l'entrata in esercizio. 
                  c) possono essere previsti sistemi di  controllo  e
          regolazione con le modalita' di cui all'articolo 6  lettere
          f) e g).» 
                «Art. 7-bis (Disciplina del regime  incentivante  gli
          investimenti  in  capacita'  di   produzione   di   energia
          elettrica da fonti  rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'
          decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica, sentite l'ARERA e la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di  un
          meccanismo, alternativo  a  quelli  disciplinati  ai  sensi
          degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla
          promozione di investimenti in capacita'  di  produzione  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
                  a) la produzione di  energia  elettrica  deriva  da
          impianti a fonti rinnovabili; 
                  b) e' prevista la  stipulazione  di  contratti  per
          differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli
          operatori di mercato selezionati in  esito  alle  procedure
          competitive di cui alla lettera h); 
                  c)  i  contratti  di  cui  alla  lettera  b)   sono
          caratterizzati dai seguenti elementi: 
                    1)  il  prezzo  di  riferimento  e'  definito  in
          funzione del valore dell'energia elettrica  nei  mercati  a
          pronti; 
                    2) il prezzo di esercizio e'  definito  in  esito
          alle procedure competitive di cui alla lettera h); 
                    3)    e'    previsto    l'obbligo,    a    carico
          dell'operatore, di versare  al  GSE  il  differenziale,  se
          positivo, tra il prezzo  di  riferimento  e  il  prezzo  di
          esercizio; 
                    4)  e'  previsto  il  diritto  dell'operatore   a
          ricevere dal GSE il  differenziale,  se  negativo,  tra  il
          prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 
                    5)  e'  prevista  l'individuazione,  in  funzione
          delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili
          contrattuali standard. La quantita'  di  energia  elettrica
          utilizzata per la regolazione  dei  pagamenti  eseguiti  ai
          sensi dei numeri 3) e 4) in  relazione  a  ciascun  periodo
          rilevante  dell'anno  di   riferimento   e'   coerentemente
          determinata applicando alla potenza oggetto  del  contratto
          un moltiplicatore  dal  valore  predefinito,  comunque  non
          superiore a 1; 
                    6) il lasso temporale che intercorre tra la  data
          di sottoscrizione del contratto e l'inizio del  periodo  di
          efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri  3)
          e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto  dei
          tempi  di  realizzazione  degli  impianti   funzionali   al
          soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d); 
                  d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla
          lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso  in
          rete, su base annua,  un  quantitativo  minimo  di  energia
          elettrica,  pari  a  una  quota  percentuale   dell'energia
          elettrica  correlata  al  profilo  contrattuale   standard,
          prodotta  dagli  impianti  iscritti  in  un  apposito  albo
          istituito presso il GSE e certificata ai  sensi  di  quanto
          previsto  alla  lettera  e).  Ai   fini   dell'assolvimento
          dell'obbligo di cui alla presente lettera,  l'operatore  e'
          tenuto a consegnare al GSE, per il  relativo  annullamento,
          un  numero  di   certificati   corrispondente   all'obbligo
          medesimo, rilasciati dal  Gestore  stesso  ai  sensi  della
          lettera e); 
                  e)  il  GSE  istituisce  un  apposito  sistema   di
          certificazione dell'energia immessa in rete dagli  impianti
          iscritti nell'albo di cui alla lettera  d).  I  certificati
          rilasciati ai sensi della presente lettera  possono  essere
          oggetto  di  scambio  tra  operatori,  nell'ambito  di  una
          piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei  mercati
          energetici - GME Spa; 
                  f) ai fini dell'assolvimento  dell'obbligo  di  cui
          alla lettera  d),  e'  possibile  prevedere  meccanismi  di
          compensazione tra anni diversi; 
                  g) la quota percentuale di cui alla lettera  d)  e'
          definita anche tenendo conto della capacita' di  stoccaggio
          elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 210; 
                  h) le quantita' di energia  elettrica  oggetto  dei
          contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate  mediante
          procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e
          definite in modo da assicurare la minimizzazione dei  costi
          per  il  sistema,  fornendo   altresi'   segnali   per   la
          localizzazione  della  produzione  in  coerenza   con   gli
          sviluppi attesi delle reti e della capacita' di  stoccaggio
          elettrico; 
                  i) in relazione alle procedure competitive  di  cui
          alla lettera h), i prezzi a base d'asta  sono  definiti  in
          funzione  dei  costi  medi  che   caratterizzano   il   mix
          efficiente   di   risorse    richiesto    per    assicurare
          l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera  d),  anche
          tenuto conto del profilo contrattuale standard; 
                  l) le procedure competitive di cui alla lettera  h)
          sono coordinate con le  procedure  di  allocazione  di  cui
          all'articolo  18,  comma  5,  del  decreto  legislativo   8
          novembre 2021, n. 210; 
                  m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle
          procedure competitive di cui alla lettera h): 
                    1) sono differenziati  per  profili  contrattuali
          standard senza alcuna distinzione per tecnologia; 
                    2)  sono  determinati  con  orizzonte   temporale
          pluriennale; 
                    3) sono definiti tenendo conto  dell'esigenza  di
          garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di
          predefinite quantita' di energia da  fonte  rinnovabile  in
          coerenza  con  gli  obiettivi  di   decarbonizzazione,   la
          disponibilita' attesa di  risorse  di  flessibilita'  e  la
          sicurezza del sistema elettrico  al  minore  costo  per  il
          consumatore finale, nonche' avuto  riguardo  al  contributo
          alla    realizzazione    dei    medesimi    obiettivi    di
          decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti
          previsti dalla normativa vigente; 
                  n) i  contingenti  di  cui  alla  lettera  m)  sono
          aggiornati periodicamente  secondo  modalita'  disciplinate
          con i decreti di cui all'alinea del presente comma; 
                  o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di  cui
          alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a  versare
          al GSE un importo pari al prodotto tra: 
                    1) un valore, indicato nel contratto di cui  alla
          lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di
          generazione  di  energia  elettrica  da  impianti  a  fonti
          rinnovabili  con  tecnologie  non   mature   e   tempi   di
          realizzazione contenuti; 
                    2) la  differenza  tra  il  quantitativo  oggetto
          dell'obbligo  stesso  e  il  quantitativo  di   certificati
          consegnati al GSE ai sensi della lettera d).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'Allegato  A  del  decreto
          legislativo 25  novembre  2024,  n.  190  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  291  del  12  dicembre  2024,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Allegato A 
                Interventi in attivita' libera 
                Sezione I - Interventi di nuova realizzazione 
                1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli
          interventi relativi a: 
                  a)  impianti  solari   fotovoltaici,   di   potenza
          inferiore a 12 MW, integrati su coperture  di  strutture  o
          edifici esistenti  o  sulle  relative  pertinenze,  con  la
          stessa inclinazione e lo stesso orientamento  della  falda,
          senza   modifiche   della   sagoma   della   struttura    o
          dell'edificio e con superficie non superiore a quella della
          copertura su cui e' realizzato; 
                  b)  impianti  solari  fotovoltaici  a  servizio  di
          edifici  collocati  al  di  fuori  della  zona  A)  di  cui
          all'articolo 2  del  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 
                    1) inferiore a 12 MW, se installati su  strutture
          o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti  su
          strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 
                    2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
          agli edifici esistenti cui sono asserviti; 
                  c)  impianti   solari   fotovoltaici   di   potenza
          inferiore a 5 MW installati a terra ubicati  nelle  zone  e
          nelle  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale   e
          commerciale, nonche' in discariche  o  lotti  di  discarica
          chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni  di
          cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 
                  c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a
          10 MW collocati in modalita' flottante su  aree  bagnate  e
          bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione  della
          superficie bagnata inferiore al 20 per cento; 
                  d) impianti solari  fotovoltaici  ubicati  in  aree
          nella disponibilita' di  strutture  turistiche  o  termali,
          finalizzati   a   utilizzare   prioritariamente   l'energia
          autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture,  di
          potenza: 
                    1) inferiore a 10 MW, se installati su  strutture
          o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti  su
          strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 
                    2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
          agli edifici esistenti cui sono asserviti; 
                  e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore  a  5
          MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola  e
          pastorale; 
                  f) singoli generatori eolici installati su  edifici
          esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
          e diametro non superiore a 1 metro; 
                  g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
          temporanea del vento per un  periodo  non  superiore  a  36
          mesi, realizzate mediante  strutture  mobili,  semifisse  o
          comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione
          delle stesse e al ripristino dello stato dei  luoghi  entro
          un mese dalla conclusione della rilevazione; 
                  h) impianti eolici con potenza complessiva  fino  a
          20 kW posti  al  di  fuori  delle  zone  A)  e  B)  di  cui
          all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
          n. 1444 del 1968; 
                  i) impianti eolici con potenza complessiva  fino  a
          20 kW e altezza non superiore a 5 metri; 
                  i-bis)  impianti  idroelettrici  con  capacita'  di
          generazione inferiore a 500 kW di potenza  di  concessione,
          realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della
          portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha  luogo  il
          prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che  non
          alterino i volumi e le superfici, non comportino  modifiche
          alle destinazioni d'uso, non riguardino  parti  strutturali
          dell'edificio,  non   comportino   aumento   delle   unita'
          immobiliari  e  non  implichino  incremento  dei  parametri
          urbanistici; 
                  l)  impianti  alimentati  da   biomasse,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas con  potenza  fino  a  50  kW  operanti  in  assetto
          cogenerativo; 
                  m) impianti solari termici a servizio  di  edifici,
          con potenza nominale utile fino  a  10  MW,  installati  su
          strutture o edifici esistenti o  sulle  loro  pertinenze  o
          posti su strutture o manufatti fuori  terra  diversi  dagli
          edifici o collocati  a  terra  in  adiacenza  agli  edifici
          esistenti cui sono asserviti, purche'  al  di  fuori  della
          zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro  per
          i lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
                  n) pompe di calore a servizio  di  edifici  per  la
          climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
                  o) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica a servizio di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
          e negli spazi liberi privati annessi, con potenza  nominale
          utile fino a 200 kW; 
                  p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8  febbraio
          2007, n. 20; 
                  q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
          a servizio di edifici  per  la  climatizzazione  e  l'acqua
          calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW; 
                  r) generatori di  calore  a  servizio  di  edifici,
          diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o),  p),  q),
          per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
                  s) sonde geotermiche a circuito chiuso  a  servizio
          di  edifici  esistenti,  che  non   alterano   volumi   e/o
          superfici, ne' comportano modifiche delle  destinazioni  di
          uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento
          del  numero  delle  unita'  immobiliari  o  incremento  dei
          parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino
          a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano
          di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal
          piano di campagna, se verticali; 
                  t) impianti di accumulo elettrochimico con  potenza
          fino a 10 MW; 
                  u)   elettrolizzatori,   compresi   compressori   e
          depositi, con potenza fino a 10 MW; 
                  v)  le   opere   connesse   e   le   infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          impianti di cui alle precedenti lettere. 
                Sezione II - Interventi su impianti esistenti 
                1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli
          interventi consistenti in: 
                  a)  modifiche  su  impianti   solari   fotovoltaici
          esistenti,  abilitati  o  autorizzati,   ivi   inclusi   il
          potenziamento,  il  ripotenziamento,  il  rifacimento,   la
          riattivazione  e  la  ricostruzione,  anche  integrale,   a
          condizione che: 
                    1) nel caso di impianti fotovoltaici  con  moduli
          collocati a  terra,  non  incrementino  l'area  occupata  e
          comportino una variazione dell'altezza  massima  dal  suolo
          non superiore al 50 per cento,  anche  qualora  consistenti
          nella sostituzione della soluzione tecnologica  utilizzata,
          mediante  la  sostituzione  dei  moduli   e   degli   altri
          componenti e/o la  modifica  del  layout  dell'impianto,  a
          prescindere dalla potenza risultante; 
                    2) nel caso di impianti  fotovoltaici  installati
          su  strutture  o  edifici  esistenti   o   sulle   relative
          pertinenze,  non  comportino  un  incremento   dell'altezza
          mediana dei  moduli  superiore  a  quella  della  balaustra
          perimetrale; 
                    3) nel caso di moduli  fotovoltaici  su  edifici,
          che, senza incremento dell'area  occupata  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse,  anche  qualora  consistenti  nella
          sostituzione della soluzione  tecnologica  utilizzata  e  a
          prescindere  dalla  potenza   elettrica   risultante,   non
          comportano   variazioni   o   comportano   variazioni    in
          diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il  piano
          della superficie su cui i moduli sono collocati; 
                    4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su
          coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative
          pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione
          architettonica; 
                  a-bis)   ripotenziamento,    rifacimento,    ovvero
          ricostruzione,  anche   integrale,   di   impianti   solari
          fotovoltaici  esistenti,   abilitati   o   autorizzati,   a
          condizione che non incrementino il volume e  la  superficie
          occupati   e   rispettino   le   misure   di    mitigazione
          eventualmente   stabilite   in   sede   di   rilascio   dei
          provvedimenti  di  valutazione  ambientale   in   relazione
          all'impianto  originario,  a  prescindere   dalla   potenza
          risultante; 
                  a-ter) rifacimento  integrale  di  impianti  solari
          fotovoltaici  esistenti,  abilitati  o   autorizzati,   che
          insistano su aree industriali, a condizione che, a  seguito
          dell'intervento medesimo, l'impianto  continui  a  ricadere
          interamente  in  area  industriale,  a  prescindere   dalla
          potenza risultante; 
                  b)  modifiche   su   impianti   eolici   esistenti,
          abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle  relative  alla
          soluzione  tecnologica  utilizzata  che,  senza  incremento
          dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
          prescindere dalla potenza elettrica risultante,  consistono
          nella sostituzione della tipologia di rotore  che  comporta
          una variazione in aumento delle  dimensioni  fisiche  delle
          pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per
          cento; 
                  c)  modifiche   su   impianti   eolici   esistenti,
          abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle  relative  alla
          soluzione  tecnologica  utilizzata  che,  senza  incremento
          dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
          prescindere dalla potenza elettrica risultante,  consistono
          in   una   riduzione   di   superficie   o    di    volume,
          indipendentemente   dalla   sostituzione   o   meno   degli
          aerogeneratori; 
                  d)  modifiche,  ivi  incluso  il  potenziamento   o
          ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati  o
          autorizzati che comportano una riduzione minima del  numero
          degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati
          o  autorizzati  e  sono  realizzati   nello   stesso   sito
          dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 
                    1) nel caso di impianti su  un'unica  direttrice,
          il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
          una deviazione massima di un angolo di 20°,  mantenendo  la
          stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20  per  cento
          della  lunghezza  dell'impianto  esistente,   abilitato   o
          autorizzato, calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori
          estremi, arrotondato per eccesso; 
                    2)  nel  caso  di  impianti  dislocati  su   piu'
          direttrici,  la  superficie  planimetrica  complessiva  del
          nuovo impianto e' al massimo pari alla  superficie  oggetto
          di  abilitazione  o  autorizzazione,  con  una   tolleranza
          complessiva del 20 per  cento;  la  superficie  oggetto  di
          abilitazione o autorizzazione  e'  definita  dal  perimetro
          individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,
          formando sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti
          agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni; 
                    3) i nuovi aerogeneratori  presentano  un'altezza
          massima  (h2)  raggiungibile  dall'estremita'  delle   pale
          rispetto al suolo pari al prodotto  tra  l'altezza  massima
          dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1)
          raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al  suolo
          (TIP) e il rapporto tra i diametri  del  rotore  del  nuovo
          aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore  esistente  (d1):
          h2 = h1*(d2/d1); 
                    4) nel caso in cui gli aerogeneratori  esistenti,
          abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore  o
          uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori  (n1)
          non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2
          e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore; 
                    5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
          autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
          numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2
          arrotondato per eccesso dove: 
                    5.1)  d1:  diametro  rotori  gia'   esistenti   o
          autorizzati; 
                    5.2) n1: numero aerogeneratori gia'  esistenti  o
          autorizzati; 
                    5.3)    d2:    diametro    rotori    dei    nuovi
          aerogeneratori; 
                    5.4) 
                  e)  modifiche  su  impianti  idroelettrici   o   di
          accumulo idroelettrico esistenti, abilitati  o  autorizzati
          che, anche se consistenti nella  modifica  della  soluzione
          tecnologica utilizzata, comportano  variazioni  in  aumento
          della  volumetria  delle  strutture  e  dell'area  occupata
          dall'impianto  esistente  e  dalle   opere   connesse   non
          superiori al 15 per cento; 
                  f) sostituzione di  impianti  solari  termici,  con
          potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di  edifici
          installati su strutture o edifici esistenti  o  sulle  loro
          pertinenze o posti su strutture  o  manufatti  fuori  terra
          diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in  adiacenza,
          purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del
          decreto del Ministro per i  lavori  pubblici  n.  1444  del
          1968; 
                  f-bis) sostituzione di impianti solari termici  che
          non incrementino il volume occupato e rispettino le  misure
          di mitigazione eventualmente stabilite in sede di  rilascio
          dei provvedimenti di valutazione  ambientale  in  relazione
          all'impianto  originario,  a  prescindere   dalla   potenza
          risultante dalla sostituzione medesima; 
                  g) sostituzione di pompe di calore  a  servizio  di
          edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
                  h) sostituzione  di  impianti  a  biomassa  per  la
          produzione di energia termica a servizio di edifici per  la
          climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
          edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
          potenza termica utile nominale fino a 2 MW; 
                  i) sostituzione di unita' di microcogenerazione  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo n. 20 del 2007; 
                  l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 20 del 2007 a servizio  di  edifici  per  la
          climatizzazione e  l'acqua  calda  sanitaria,  con  potenza
          nominale utile fino a 2 MW; 
                  m) sostituzione di generatori di calore a  servizio
          di  edifici  per  la  climatizzazione   e   l'acqua   calda
          sanitaria; 
                  n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico
          esistenti,   abilitati   o   autorizzati   da    realizzare
          all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto  che  non
          comportino    aggravi    degli    impatti    acustici    ed
          elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per
          cento, incrementi dell'altezza dei manufatti  superiori  al
          50 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori  al
          30 per cento; 
                  o)   modifiche   su   elettrolizzatori   esistenti,
          abilitati o autorizzati, compresi compressori  e  depositi,
          con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino,  rispetto
          a   elettrolizzatori   esistenti   o    a    progetti    di
          elettrolizzatori abilitati  o  autorizzati,  un  incremento
          dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un
          incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento; 
                  p)  realizzazione  delle  opere  connesse  e  delle
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli impianti come modificati  o  sostituiti
          ai sensi delle precedenti lettere. 
                2.  Qualora  gli  interventi  di  cui  alla  presente
          sezione comportino un incremento  di  potenza  di  impianti
          esistenti o  gia'  abilitati  o  comunque  autorizzati,  la
          potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
          puo'  superare  le  soglie  stabilite  negli  allegati  II,
          II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo
          n. 152 del 2006. Il primo periodo non si  applica  ai  casi
          per  i  quali  la  presente  sezione   rechi   disposizioni
          specifiche in relazione alla potenza.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno  2014,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art.  29  (Rimodulazione  del   sistema   tariffario
          elettrico delle Ferrovie  dello  Stato).  -  1.  Il  regime
          tariffario speciale  al  consumo  della  societa'  RFI-Rete
          ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 maggio 1963, n.  730,  e'  applicato  a
          decorrere dal 1°  gennaio  2015  ai  servizi  di  trasporto
          ferroviari   eserciti    sull'infrastruttura    ferroviaria
          nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di
          trasporto   di   passeggeri    effettuati    sulle    linee
          appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a
          25 kV in corrente alternata. 
                2.  La  componente  tariffaria  compensativa   annua,
          riconosciuta in attuazione del regime  tariffario  speciale
          di cui al comma 1, e' ridotta,  sulla  parte  eccedente  il
          quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a  un  massimo
          di 80 milioni di euro. I  consumi  elettrici  rilevanti  ai
          fini  della  determinazione  della  componente   tariffaria
          compensativa sono calcolati sulla base del numero di  treni
          per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI. 
                3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  sui  prezzi  e  sui  pedaggi  praticati
          nell'ambito  del  servizio  universale  e   del   trasporto
          ferroviario delle merci. La  definizione  dei  pedaggi  per
          l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel
          servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
          tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti  dalle
          disposizioni del presente articolo secondo un  criterio  di
          gradualita' valido per il primo  triennio,  in  misura  non
          superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore  al
          70 per cento nell'anno 2016 e all'80  per  cento  nell'anno
          2017. L'Autorita' per i  trasporti  vigila  sull'osservanza
          delle disposizioni di cui al primo periodo, anche  mediante
          accertamenti a  campione,  e  sulla  corretta  applicazione
          della norma sul mercato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  10,  del
          decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  228   del   29   settembre   2023,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2023, n. 169: 
                «Art. Art. 3 (Riforma del regime  di  agevolazioni  a
          favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica).
          -  1. Al fine  di  adeguare  la  normativa  nazionale  alla
          comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  del
          18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia  di  aiuti
          di Stato a favore del clima, dell'ambiente  e  dell'energia
          2022», a decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  accedono  alle
          agevolazioni di cui al comma 4  del  presente  articolo  le
          imprese  che,  nell'anno  precedente   alla   presentazione
          dell'istanza di concessione  delle  agevolazioni  medesime,
          hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica  non
          inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) operano in uno dei settori ad  alto  rischio  di
          rilocalizzazione di cui all'allegato 1  alla  comunicazione
          della Commissione europea 2022/C 80/01; 
                  b)  operano  in  uno  dei  settori  a  rischio   di
          rilocalizzazione di cui all'allegato 1  alla  comunicazione
          della Commissione europea 2022/C 80/01; 
                  c) pur non operando in alcuno dei  settori  di  cui
          alle lettere a) e b),  hanno  beneficiato,  nell'anno  2022
          ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,  di
          cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  300
          del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in  materia  di
          riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
          sistema  per  imprese  energivore»,  avendo  rispettato   i
          requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero
          b), del medesimo decreto. 
                2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui
          al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente  alla
          presentazione    dell'istanza    di    concessione    delle
          agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di
          energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un
          settore o sotto-settore  che,  seppur  non  ricompreso  tra
          quelli di  cui  all'allegato  1  alla  comunicazione  della
          Commissione   europea   2022/C   80/01,   sia   considerato
          ammissibile in conformita' a quanto previsto al  punto  406
          della comunicazione medesima.  Con  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  sono  stabiliti
          termini e modalita' per la presentazione,  da  parte  delle
          imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate,
          della  proposta   di   ammissione   del   settore   o   del
          sotto-settore ai sensi del punto  406  della  comunicazione
          della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli  oneri  per  la
          verifica, da parte di un  esperto  indipendente,  dei  dati
          necessari a dimostrare il soddisfacimento  dei  criteri  di
          ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b),  della
          comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a
          carico dei  proponenti.  Le  proposte  di  cui  al  secondo
          periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e  la
          completezza, le trasmette alla Commissione europea. 
                3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente
          articolo le imprese che, seppur in possesso  dei  requisiti
          di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
          periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi  della
          comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  249/01,
          recante  «Orientamenti  sugli  aiuti  di   Stato   per   il
          salvataggio  e   la   ristrutturazione   di   imprese   non
          finanziarie in difficolta'». L'ammissione al  programma  di
          cessione dei complessi aziendali di  cui  all'articolo  27,
          comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
          n. 270,  nell'ambito  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria non e' di per se' sintomo  di  uno  stato  di
          difficolta'. 
                4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette  ai
          seguenti  contributi  a  copertura  degli  oneri   generali
          afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
          11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  relativi
          al sostegno delle energie rinnovabili: 
                  a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,
          lettera a), nella misura del minor valore  tra  il  15  per
          cento della componente degli oneri  generali  afferenti  al
          sistema  elettrico  destinata  al  sostegno   delle   fonti
          rinnovabili di energia  e  lo  0,5  per  cento  del  valore
          aggiunto lordo dell'impresa; 
                  b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,
          lettera b), nella misura del minor valore  tra  il  25  per
          cento della componente degli oneri  generali  afferenti  al
          sistema  elettrico  destinata  al  sostegno   delle   fonti
          rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore  aggiunto
          lordo dell'impresa; 
                  c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,
          lettera c), nella misura del minor valore: 
                    1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35
          per cento della componente degli oneri  generali  afferenti
          al sistema elettrico  destinata  al  sostegno  delle  fonti
          rinnovabili  di  energia  e  l'1,5  per  cento  del  valore
          aggiunto lordo dell'impresa; 
                    2) per l'anno 2027, tra il  55  per  cento  della
          componente  degli  oneri  generali  afferenti  al   sistema
          elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili  di
          energia e il  2,5  per  cento  del  valore  aggiunto  lordo
          dell'impresa; 
                    3) per l'anno 2028,  tra  l'80  per  cento  della
          componente  degli  oneri  generali  afferenti  al   sistema
          elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili  di
          energia e il  3,5  per  cento  del  valore  aggiunto  lordo
          dell'impresa. 
                5. Qualora l'impresa di cui al comma 1,  lettera  b),
          copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
          elettrica con energia prodotta da fonti  che  non  emettono
          carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
          un contratto di approvvigionamento a termine oppure  almeno
          il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in  sito
          o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo  30,  comma  1,
          lettera a), numeri 1) e 2.1),  del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 199, il contributo di  cui  al  comma  4,
          lettera b), e' pari al minor valore tra  il  15  per  cento
          della componente degli oneri generali afferenti al  sistema
          elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili  di
          energia e lo  0,5  per  cento  del  valore  aggiunto  lordo
          dell'impresa medesima. 
                6. Qualora l'impresa di cui al comma 1,  lettera  c),
          copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
          elettrica con energia prodotta da fonti  che  non  emettono
          carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
          un contratto di approvvigionamento a termine oppure  almeno
          il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in  sito
          o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo  30,  comma  1,
          lettera a), numeri 1) e 2.1),  del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 199, il contributo di  cui  al  comma  4,
          lettera c), e' pari, fino al 31  dicembre  2028,  al  minor
          valore tra il 35 per cento  della  componente  degli  oneri
          generali  afferenti  al  sistema  elettrico  destinata   al
          sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1,5  per
          cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima. 
                7. In ciascun anno, i contributi di cui ai  commi  4,
          lettere a), b) e c), 5 e  6  non  possono,  in  ogni  caso,
          essere inferiori al prodotto  tra  0,5  €/MWh  e  l'energia
          elettrica prelevata dalla rete pubblica. 
                8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui
          al presente articolo sono tenute a effettuare  la  diagnosi
          energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102. Le imprese di  cui  al  primo  periodo
          sono altresi' tenute ad adottare almeno una delle  seguenti
          misure: 
                  a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di
          diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli
          investimenti a tal fine necessari non superi i tre  anni  e
          il relativo costo non  ecceda  l'importo  dell'agevolazione
          percepita; 
                  b) ridurre l'impronta di carbonio  del  consumo  di
          energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del
          proprio fabbisogno con energia prodotta da  fonti  che  non
          emettono carbonio; 
                  c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento
          dell'importo dell'agevolazione in progetti  che  comportano
          riduzioni sostanziali delle  emissioni  di  gas  a  effetto
          serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415  della
          comunicazione della Commissione europea  2022/C  80/01,  un
          livello  di  riduzioni  al  di  sotto  del   parametro   di
          riferimento  utilizzato  per  l'assegnazione  gratuita  nel
          sistema  di  scambio  di  quote  di  emissione  dell'Unione
          europea di cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2021/447
          della Commissione, del 12 marzo 2021. 
                9.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile   (ENEA)
          effettua   i   controlli   per   accertare    l'adempimento
          dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica  di
          cui al primo periodo del comma 8, anche  nei  casi  in  cui
          l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia  adottato  un
          sistema di gestione dell'energia conforme  alla  norma  ISO
          50001. L'ENEA effettua altresi' i controlli  per  accertare
          l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a),
          b)  e  c),  collaborando,  anche  mediante  lo  scambio  di
          informazioni, con il Gestore dei servizi energetici  -  GSE
          S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e
          la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione
          alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c)  del
          medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli  per  accertare
          la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6.  Gli
          esiti  dei  controlli  di  cui  al  presente   comma   sono
          comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno,  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e  all'Autorita'
          di regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA).  In
          caso di inadempimento degli obblighi di  cui  al  comma  8,
          l'impresa interessata  e'  tenuta  a  rimborsare  l'importo
          delle agevolazioni percepite  per  il  periodo  di  mancato
          adempimento degli obblighi medesimi e puo'  beneficiare  di
          ulteriori  agevolazioni  ai  sensi  del  presente  articolo
          esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo
          stesso. 
                Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Fermo restando quanto  previsto  al
          comma  10,  lettera  e),  le  amministrazioni   interessate
          provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al  presente
          articolo, definendo: 
                  a) le modalita'  e  i  tempi  con  cui  le  imprese
          interessate  presentano  istanza   di   concessione   delle
          agevolazioni di cui ai commi  4,  5  e  6  e  attestano  il
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; 
                  b) le modalita' con cui  la  Cassa  per  i  servizi
          energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna  annualita'  a
          decorrere dall'anno 2024, verifica il  possesso,  da  parte
          delle imprese, dei requisiti di  cui  ai  commi  1  e  2  e
          costituisce l'elenco  delle  imprese  a  forte  consumo  di
          energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni  di  cui
          al presente articolo, curandone l'aggiornamento; 
                  c) le modalita' per la copertura,  a  carico  delle
          imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla  CSEA  per  lo
          svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b); 
                  d) le modalita'  di  calcolo  del  valore  aggiunto
          lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del
          consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2; 
                  e) le modalita' per la copertura,  a  valere  sulla
          componente  degli  oneri  generali  afferenti  al   sistema
          elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili  di
          energia, dei costi sostenuti dall'ENEA,  dall'ISPRA  e  dal
          GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9; 
                  f)  le  modalita'  per  il   riconoscimento   delle
          agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6; 
                  g) fatto salvo quanto  previsto  al  comma  11,  le
          modalita' per il controllo ex post ai sensi del  punto  413
          della comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01
          e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute  in
          eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo; 
                  h) ogni misura  volta  a  regolare  la  transizione
          verso  il  regime  di  agevolazioni  di  cui  al   presente
          articolo. 
                11. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati  le
          modalita'  e  i  criteri  per  il   soddisfacimento   delle
          condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi  quelli
          di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6  e  8,  nonche'
          per lo svolgimento dei controlli  ai  sensi  del  comma  9,
          comprese le condizioni per  la  revoca  totale  o  parziale
          delle agevolazioni. 
                12.  La  CSEA  trasmette  annualmente  al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle  Camere  e
          all'ARERA una  relazione  sull'andamento  dell'applicazione
          del regime di agevolazioni di cui al  presente  articolo  e
          provvede agli adempimenti relativi  al  registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                13. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica   provvede    all'individuazione    dell'esperto
          indipendente per l'adempimento all'obbligo  di  valutazione
          ex post del regime  di  agevolazioni  di  cui  al  presente
          articolo ai sensi del  capo  5  della  comunicazione  della
          Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri  derivanti  dal
          primo periodo sono posti a carico  della  componente  degli
          oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al
          sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 
                14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1,
          2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla
          preventiva  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                15. Al fine di assicurare la  tempestiva  e  puntuale
          realizzazione  delle  misure  di  agevolazione  di  cui  al
          presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
          febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  60
          dell'11 marzo 2021, e' incrementata di  cinque  unita',  di
          cui una  appartenente  alla  carriera  dirigenziale,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti
          delle disponibilita' di bilancio della Cassa medesima.".