Art. 2
Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette
elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche
1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche
accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilita'
delle politiche di supporto ((alla produzione di energia da fonti
rinnovabili,)) i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici
aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano
di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con
scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi
di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici- GSE
S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 28 luglio 2005, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 5 agosto 2005,)) e dei decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, ((pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,)) 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, e 5
maggio 2011, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011,)) possono aderire esclusivamente su base volontaria ad
uno dei seguenti schemi:
a) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari all'85
per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra
il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;
b) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari al 70 per
cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il
secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.
2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di
cui al comma 1 e' riconosciuta un'estensione delle convenzioni,
aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo
pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo
pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo
oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media
delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026
l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che
provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.
4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal
meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato,
riconosciuti dal ((GSE)), in attuazione del ((citato)) decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei
((citati)) decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono
optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi
meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:
a) la fuoriuscita e' consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028,
ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non su peri i 10
GW;
b) e' garantita la priorita' di fuoriuscita per gli impianti che
hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti
modalita':
1) a tali impianti e' riconosciuto un corrispettivo, espresso
in euro per ((MW e)) determinato dal GSE per ciascun impianto, pari
al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui
degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028
e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I
corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione
attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo
quinquennio;
2) i flussi di cassa di cui al ((numero 1) sono)) attualizzati
utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo a riferimento il
costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla
lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di
cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva,
gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma
telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita',
tutela della ((concorrenza e)) non discriminazione, e con le seguenti
modalita':
1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso
percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);
2) il valore base, espresso in euro per MW, e' determinato dal
GSE per ((ciascun impianto ed)) e' pari al 90 per cento del valore
attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di
cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base
e' calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media
della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati
utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo a riferimento il
costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente
rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del
limite della potenza residua del contingente di cui alla ((lettera))
a);
d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica
agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di
fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di
potenza complessiva di 10 GW;
e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi
delle lettere b), c) ((o d) ricevono)) a decorrere dal 2028, in rate
costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati
ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il
costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non
superiore al 6 per cento, a condizione che:
1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere
dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di
rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da
garantire valori di producibilita' pari almeno al doppio di quella
attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1)
siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al
registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11,)) che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e
tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;
3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area
agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1)
devono garantire un incremento della producibilita' pari ((almeno al
30 per cento)) rispetto al valore atteso nel periodo di
incentivazione residua;
4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli
interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono
garantire un incremento della producibilita' pari ((almeno al 30 per
cento)) rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione
residua;
5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono
partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza
corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in esito
agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);
6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4)
possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b),
ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla
potenza corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in
esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;
7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile
alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6),
deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche
attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa
europea in materia di aiuti di Stato;
8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma
possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, ((n. 199.))
5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di
cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) e'
inserita la seguente:
«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici
esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree
industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo,
l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a
prescindere dalla potenza risultante;».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 4, ivi ((compresi)) le modalita' operative per
l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera
c), le modalita' di contrattualizzazione degli impegni assunti dai
soggetti richiedenti, nonche' i casi di revoca o decadenza dal
beneficio di cui al comma 4, lettera e).
7. Entro 30 giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle
fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese
esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le
tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle
componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 del
l'Allegato A alla ((deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023, n.
618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni)), allineandole
alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per
gli esercenti l'attivita' di vendita dell'energia elettrica.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
con propria deliberazione determina le modalita' con cui riconoscere
il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del
presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa
per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili
e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle
utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative
all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle
utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad
esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di
cui all'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle
imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi
dell'articolo 3((, comma 10, lettera b),)) del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2023, n. 169.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11:
«Art. 12 (Registro delle tecnologie per il
fotovoltaico). - 1. Al fine di predisporre una piu'
completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in
favore di imprese e utenti finali, L'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i
prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere
territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo
almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le
altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con
un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per
cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con
un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero
delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel
proprio sito internet istituzionale le modalita' di invio
della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di
cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini
dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet
istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel
registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di
procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui
alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei
richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 7-bis, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al
ribasso). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite
l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a
contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e
specifiche categorie di interventi. I predetti contingenti
possono essere differenziati per zone geografiche al fine
di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema
elettrico e l'individuazione delle aree idonee;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche'
gli incentivi e i livelli massima di potenza incentivabile
sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire
una programmazione che assicuri, congiuntamente alle altre
misure stabilite in attuazione del presente decreto, il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
d) per gli impianti che accedono ai meccanismi
d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la
tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato
dell'energia elettrica; ove tale differenza risulti
negativa, e' prevista la restituzione, anche a conguaglio,
dei relativi importi;
e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di
termini per l'entrata in esercizio;
f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione
delle procedure competitive, al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la
massima efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di
significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella
obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi
delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle
attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 48, sono
individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione
delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del
livello degli incentivi a base d'asta; le predette
variazioni sono approvate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, sentita l'ARERA;
g) puo' essere ridotto il valore minimo di potenza
per l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto
delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie,
al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema
di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la
concorrenza;
h) per gli impianti di potenza superiore a una
soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW, puo'
essere avviata una fase sperimentale nella quale:
1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il
progetto per via telematica contestualmente allo
svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e
rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con
tempistiche parallele a quelle del rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica;
2) agli impianti dotati dell'idoneita' per la
richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso
ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della
predetta autorizzazione, e' richiesta esclusivamente
l'offerta economica al ribasso, ferma restando la
fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
i) possono accedere ai meccanismi di cui al
presente articolo anche gli impianti facenti parte di
configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche;
l).»
Art. 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli
impianti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e
la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 3, nel rispetto
dei seguenti criteri direttivi:
a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a):
1) la domanda di accesso agli incentivi e'
presentata alla data di entrata in esercizio e non e'
richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri,
fermo restando quanto previsto al punto 2;
2) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al
raggiungimento di tetti di potenza stabiliti, su base
quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3;
3) l'incentivo favorisce l'autoconsumo e
l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non
programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da
consentire una maggior programmabilita' delle fonti;
b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b):
1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di
contingenti di potenza;
2) sono utilizzati come criteri di priorita'
dapprima il rispetto di requisiti di tutela ambientale e
del territorio e poi l'offerta di riduzione percentuale
della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative
maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto
sull'ambiente, nonche' che siano maggiormente virtuose in
termini di riduzione dei costi;
3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono meccanismi a garanzia della realizzazione degli
impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini
per l'entrata in esercizio.
c) possono essere previsti sistemi di controllo e
regolazione con le modalita' di cui all'articolo 6 lettere
f) e g).»
«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli
investimenti in capacita' di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un
meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi
degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla
promozione di investimenti in capacita' di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da
impianti a fonti rinnovabili;
b) e' prevista la stipulazione di contratti per
differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli
operatori di mercato selezionati in esito alle procedure
competitive di cui alla lettera h);
c) i contratti di cui alla lettera b) sono
caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento e' definito in
funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a
pronti;
2) il prezzo di esercizio e' definito in esito
alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) e' previsto l'obbligo, a carico
dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se
positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di
esercizio;
4) e' previsto il diritto dell'operatore a
ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il
prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) e' prevista l'individuazione, in funzione
delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili
contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica
utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai
sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo
rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente
determinata applicando alla potenza oggetto del contratto
un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non
superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data
di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di
efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3)
e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei
tempi di realizzazione degli impianti funzionali al
soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla
lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in
rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia
elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia
elettrica correlata al profilo contrattuale standard,
prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo
istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto
previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e'
tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento,
un numero di certificati corrispondente all'obbligo
medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della
lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di
certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti
iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati
rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere
oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una
piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati
energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di
compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e'
definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio
elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei
contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante
procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e
definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi
per il sistema, fornendo altresi' segnali per la
localizzazione della produzione in coerenza con gli
sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio
elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui
alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in
funzione dei costi medi che caratterizzano il mix
efficiente di risorse richiesto per assicurare
l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche
tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h)
sono coordinate con le procedure di allocazione di cui
all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle
procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali
standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale
pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di
garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di
predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in
coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la
disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la
sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il
consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo
alla realizzazione dei medesimi obiettivi di
decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti
previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono
aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate
con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui
alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare
al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla
lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di
generazione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di
realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto
dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati
consegnati al GSE ai sensi della lettera d).».
- Si riporta il testo dell'Allegato A del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o
edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
senza modifiche della sagoma della struttura o
dell'edificio e con superficie non superiore a quella della
copertura su cui e' realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di
edifici collocati al di fuori della zona A) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e
nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a
10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e
bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della
superficie bagnata inferiore al 20 per cento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree
nella disponibilita' di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di
potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5
MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola e
pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici
esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo non superiore a 36
mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o
comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione
delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro
un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione,
realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della
portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il
prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto
cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici,
con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su
strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici
esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per
i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile fino a 200 kW;
p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici,
diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q),
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio
di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o
superfici, ne' comportano modifiche delle destinazioni di
uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento
del numero delle unita' immobiliari o incremento dei
parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino
a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano
di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal
piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza
fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici
esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il
potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la
riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a
condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, non incrementino l'area occupata e
comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti
nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a
prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati
su strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza
mediana dei moduli superiore a quella della balaustra
perimetrale;
3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici,
che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e
dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella
sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, non
comportano variazioni o comportano variazioni in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano
della superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su
coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione
architettonica;
a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero
ricostruzione, anche integrale, di impianti solari
fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a
condizione che non incrementino il volume e la superficie
occupati e rispettino le misure di mitigazione
eventualmente stabilite in sede di rilascio dei
provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante;
a-ter) rifacimento integrale di impianti solari
fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che
insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito
dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere
interamente in area industriale, a prescindere dalla
potenza risultante;
b) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per
cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
in una riduzione di superficie o di volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli
aerogeneratori;
d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o
ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati che comportano una riduzione minima del numero
degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati
o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito
dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice,
il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento
della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori
estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su piu'
direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie oggetto
di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza
complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro
individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce,
formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni;
3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza
massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale
rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima
dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1)
raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo
(TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo
aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1):
h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti,
abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1)
non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2
e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
5.3) d2: diametro rotori dei nuovi
aerogeneratori;
5.4)
e) modifiche su impianti idroelettrici o di
accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati
che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento
della volumetria delle strutture e dell'area occupata
dall'impianto esistente e dalle opere connesse non
superiori al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del
1968;
f-bis) sostituzione di impianti solari termici che
non incrementino il volume occupato e rispettino le misure
di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio
dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante dalla sostituzione medesima;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 20 del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio
di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria;
n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico
esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare
all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto che non
comportino aggravi degli impatti acustici ed
elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per
cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al
50 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al
30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti,
abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi,
con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino, rispetto
a elettrolizzatori esistenti o a progetti di
elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento
dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti
ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi
per i quali la presente sezione rechi disposizioni
specifiche in relazione alla potenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario
elettrico delle Ferrovie dello Stato). - 1. Il regime
tariffario speciale al consumo della societa' RFI-Rete
ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a
decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto
ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria
nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di
trasporto di passeggeri effettuati sulle linee
appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a
25 kV in corrente alternata.
2. La componente tariffaria compensativa annua,
riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale
di cui al comma 1, e' ridotta, sulla parte eccedente il
quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo
di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai
fini della determinazione della componente tariffaria
compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni
per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati
nell'ambito del servizio universale e del trasporto
ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel
servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle
disposizioni del presente articolo secondo un criterio di
gradualita' valido per il primo triennio, in misura non
superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al
70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza
delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione
della norma sul mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 169:
«Art. Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a
favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del
18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle
agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le
imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime,
hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non
inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui
alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022
ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore», avendo rispettato i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero
b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui
al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla
presentazione dell'istanza di concessione delle
agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un
settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra
quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato
ammissibile in conformita' a quanto previsto al punto 406
della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti
termini e modalita' per la presentazione, da parte delle
imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate,
della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la
verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati
necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di
ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b), della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a
carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e la
completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'». L'ammissione al programma di
cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di
difficolta'.
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai
seguenti contributi a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi
al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto
lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35
per cento della componente degli oneri generali afferenti
al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b),
copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono
carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno
il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito
o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,
lettera b), e' pari al minor valore tra il 15 per cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c),
copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono
carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno
il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito
o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,
lettera c), e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor
valore tra il 35 per cento della componente degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per
cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4,
lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso,
essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia
elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui
al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi
energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo
sono altresi' tenute ad adottare almeno una delle seguenti
misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di
diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli
investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e
il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione
percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di
energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del
proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non
emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento
dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano
riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto
serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un
livello di riduzioni al di sotto del parametro di
riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel
sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione
europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447
della Commissione, del 12 marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua i controlli per accertare l'adempimento
dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di
cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un
sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO
50001. L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare
l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a),
b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di
informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione
alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del
medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare
la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli
esiti dei controlli di cui al presente comma sono
comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In
caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8,
l'impresa interessata e' tenuta a rimborsare l'importo
delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato
adempimento degli obblighi medesimi e puo' beneficiare di
ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo
stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al
comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente
articolo, definendo:
a) le modalita' e i tempi con cui le imprese
interessate presentano istanza di concessione delle
agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a
decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte
delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e
costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di
energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle
imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo
svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto
lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del
consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal
GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle
agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le
modalita' per il controllo ex post ai sensi del punto 413
della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01
e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in
eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione
verso il regime di agevolazioni di cui al presente
articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le
modalita' e i criteri per il soddisfacimento delle
condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli
di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonche'
per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9,
comprese le condizioni per la revoca totale o parziale
delle agevolazioni.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e
all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione
del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e
provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica provvede all'individuazione dell'esperto
indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione
ex post del regime di agevolazioni di cui al presente
articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal
primo periodo sono posti a carico della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione di cui al
presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60
dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di
cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti
delle disponibilita' di bilancio della Cassa medesima.".