Art. 3 
 
             ((Disposizioni in materia di aliquota IRAP 
              per le imprese del comparto energetico)) 
 
  1. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo
16, ((commi 1 e 1-bis)), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti  esercenti,
in via prevalente, le attivita'  economiche  individuate  dai  codici
ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 
  2. Nella determinazione dell'acconto ((dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive)) dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2025  si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6  milioni  di
euro ((per l'anno 2026)), 545,4 milioni di euro ((per l'anno 2027)) e
74,5 milioni  di  euro  ((per  l'anno  2028)),  sono  destinate  alla
riduzione  della  componente  della  spesa  per  gli  oneri  generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e  alla  cogenerazione
(ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad
esclusione di quelle relative all'illuminazione  pubblica,  in  bassa
tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta  e
altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del  regime
tariffario speciale di cui  all'articolo  29  del  decreto  legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che  sono  iscritte
nell'elenco delle  imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica
istituito presso la Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA), ai sensi dell'articolo  3((,  comma  10,  lettera  b),))  del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   131,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169. 
  4. Agli oneri ((derivanti)) dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028  e  1,3
milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno  2028,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni  di  euro
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  ((per
interventi strutturali di politica economica,)) di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298: 
                «Art.  16   (Determinazione   dell'imposta).   -   1.
          L'imposta  e'  determinata  applicando  al   valore   della
          produzione netta  l'aliquota  del  3,50  per  cento,  salvo
          quanto previsto dal comma  2,  nonche'  nei  commi  1  e  2
          dell'articolo 45. 
                1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
                  a) all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'  di
          imprese concessionarie diverse da quelle di  costruzione  e
          gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
          3,80 per cento; 
                  b) all'articolo 6, si applica l'aliquota  del  4,20
          per cento; 
                  c) all'articolo 7, si applica l'aliquota  del  5,30
          per cento. 
                2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  3,
          comma 1, lettera e-bis), relativamente al  valore  prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota  dell'8,5
          per cento. 
                3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello  di
          emanazione del presente decreto, le regioni hanno  facolta'
          di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad  un
          massimo di 0,92 punti percentuali. 
                La variazione puo' essere differenziata  per  settori
          di attivita' e per categorie di soggetti passivi. 
                3-bis. Allo scopo  di  semplificare  gli  adempimenti
          tributari dei contribuenti e  le  funzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale nonche'  degli  altri  intermediari,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta  si  riferisce,
          inviano  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  delle  finanze  i  dati  rilevanti   per   la
          determinazione del  tributo  mediante  l'inserimento  degli
          stessi nell'apposita sezione del  portale  del  federalismo
          fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  28
          settembre  1998,  n.  360.  Con   decreto   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuati
          i  dati  rilevanti  per  la   determinazione   dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive.   Il    mancato
          inserimento  da  parte  delle  regioni  e  delle   province
          autonome nel suddetto sito informatico dei  dati  rilevanti
          ai  fini   della   determinazione   dell'imposta   comporta
          l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.». 
              - Per il testo dell'articolo 29  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 2. 
              - Per il testo dell'articolo  3  del  decreto-legge  29
          settembre 2023, n. 131 si vedano le note all'articolo 2. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».