Art. 3
((Disposizioni in materia di aliquota IRAP
per le imprese del comparto energetico))
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo
16, ((commi 1 e 1-bis)), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti,
in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici
ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Nella determinazione dell'acconto ((dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive)) dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di
euro ((per l'anno 2026)), 545,4 milioni di euro ((per l'anno 2027)) e
74,5 milioni di euro ((per l'anno 2028)), sono destinate alla
riduzione della componente della spesa per gli oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione
(ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad
esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa
tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e
altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime
tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte
nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA), ai sensi dell'articolo 3((, comma 10, lettera b),)) del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
4. Agli oneri ((derivanti)) dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3
milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo ((per
interventi strutturali di politica economica,)) di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2
dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di
imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
3,80 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20
per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30
per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali.
La variazione puo' essere differenziata per settori
di attivita' e per categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
- Per il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 131 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».