Art. 4 
 
Disposizioni  urgenti  per  promuovere  la  contrattazione  di  lungo
  termine della produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili
  da parte delle imprese 
 
  1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia
elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese,  ivi  comprese
le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28,  comma
1((, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)),  e'  adeguata
prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per  la
stipula  di  contratti  di  durata  non  inferiore  a  tre  anni.  La
contrattazione di cui al primo periodo puo' avvenire, anche in  forma
aggregata, in funzione  dell'ubicazione,  del  profilo  dei  consumi,
ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al
primo    periodo    promuove,    dal    lato     dell'offerta,     la
contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non  gia'
oggetto  di  contrattualizzazione  nell'ambito  dei   meccanismi   di
supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
  2. I contratti sono stipulati  tra  le  parti  al  di  fuori  della
bacheca di cui al comma 1, anche con il  supporto  del  GSE,  e  sono
soggetti all'obbligo di  registrazione  sulla  bacheca  medesima.  Le
parti, che  soddisfano  i  requisiti  di  cui  al  comma  4,  possono
richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza
in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel  limite
delle risorse destinate allo scopo ai sensi  dell'articolo  28  ((del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), al netto delle risorse
utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3. 
  ((3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al
comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di  cui  all'articolo  28,
comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  forme
di  minimizzazione  e  trasferimento  del  rischio   dei   contraenti
nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche  avvalendosi
del supporto della societa' SACE S.p.A. -  Servizi  assicurativi  del
commercio estero, che, per  la  parte  eccedente  e  solo  una  volta
esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di  cui
all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo  n.  199
del 2021, e' autorizzata a rilasciare, a  favore  dello  stesso  GSE,
garanzie a condizioni di mercato,  per  una  percentuale  massima  di
copertura non eccedente  il  70  per  cento.  Gli  impegni  derivanti
dall'attivita' di cui al  presente  comma  sono  assunti  dalla  SACE
S.p.A. nella misura del 20 per  cento  e  dallo  Stato  nella  misura
dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di  solidarieta'.
Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli  impegni
assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operativita' di cui  al  presente
comma, e' pari a 250 milioni di euro, a valere  sulle  disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40.)) 
  ((4. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  approvate,  su  proposta  del  GSE,  le  regole
operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente  articolo,
con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza  di  cui  all'articolo  28,
comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  anche
ai fini del rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al  comma  2-ter
dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n.  199  del  2021,
nonche' agli schemi di contratto di adesione al servizio di  garanzia
di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipulare tra il  GSE
e la  SACE  S.p.A.,  sono  stabilite  le  procedure  e  le  modalita'
operative  per  il  rilascio  delle  garanzie   e   delle   coperture
assicurative da parte della SACE  S.p.A.  Alla  garanzia  di  cui  al
presente comma si applica l'articolo 1, comma  880,  della  legge  30
dicembre 2025, n. 199.)) 
  5. La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda
di energia elettrica finalizzati  a  favorire  la  contrattazione  di
lungo  termine  della  produzione  di  energia  elettrica  da   fonti
rinnovabili  da  parte  delle  imprese,  anche  mediante  schemi   di
contratto standard, che tengano conto della  distribuzione  temporale
dell'energia oggetto del  contratto  e  degli  specifici  profili  di
consumo. 
  6. Per favorire la massima  partecipazione  ai  meccanismi  di  cui
all'articolo 28 del decreto  legislativo  8  novembre  2021  n.  199,
l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
del servizio di aggregazione di cui al  comma  5,  adotta  specifiche
linee guida per i gruppi di acquisto  abilitati  alla  contrattazione
collettiva ed a lungo termine della produzione di  energia  elettrica
da fonti rinnovabili((, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e
medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei  consumatori
e delle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica.)) 
  ((6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del  decreto-legge
28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«non che' i dati necessari all'individuazione  delle  microimprese  e
delle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite  ai  sensi   della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del  6  maggio
2003».)) 
  7. Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche  mediante  appositi
protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di  categoria
delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  attivita'  di  formazione  e   divulgazione   nei
confronti  delle  piccole  e  medie   imprese   in   relazione   alla
contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. 
  8. L'ARERA definisce  le  modalita'  attra  verso  cui  le  imprese
possono  approvvigionarsi  di   energia   attraverso   contratti   di
compravendita di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo
termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944  ((del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5  giugno  2019)),  come
modificato  dall'articolo  2  della  Direttiva  (UE)  2024/1711   del
Parlamento europeo e del Consiglio((,)) del 13 giugno 2024. 
  9.  Al  fine  di  favorire   la   decarbonizzazione   del   settore
industriale, attraverso la stipula di contratti a  lungo  termine  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi  per  le  Aree  di
Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare
alla  realizzazione  di  impianti  di  energia  elettrica  da   fonti
rinnovabili  oggetto  di  successiva  contrattualizzazione  a   lungo
termine. A tal fine, ((i medesimi Consorzi))  possono  avvalersi  del
supporto del GSE, per effettuare: 
    1)  il  censimento  della  disponibilita'  di  coperture  o  aree
pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti  fotovoltaici
nelle aree dei Consorzi, indicando  contestualmente  la  destinazione
catastale; 
    2) la stima del potenziale dell'autoconsumo  istantaneo  e  delle
altre forme  di  autoconsumo  previste  dal  Titolo  IV  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021 n. 199; 
    3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su  base
volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la  partecipazione
ai meccanismi di cui all'articolo  28  ((del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199.)) 
  10. All'articolo 28 ((del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199)), il comma 5 e' abrogato. 
  11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «i  costi  residuali  per
l'esercizio»  sono  sostituite  con  le  seguenti:   «i   costi   per
l'esercizio e il mantenimento»; 
      2) al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  cinque  anni»  sono
sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola:  «prodotta»  e'
sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: «Prima dello»  sono  sostituite
dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le   parole:   «prevedendo   profili
predefiniti e» sono soppresse; 
      3) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le
quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al
presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate  mediante
le procedure di cui  al  ((comma  1  e))  i  prezzi  contrattuali  di
esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della
domanda devono es sere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto
determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»; 
      4) il quarto  periodo  e'  sostituito  con  il  seguente:  «Gli
eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente
articolo sono  destinati  alla  riduzione  degli  oneri  generali  di
sistema.». 
  12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di
incentivazione, siano selezionati, con priorita' sulla bacheca di cui
all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre  2021  n.
199, dalla societa' Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio
di  aggregazione  di  cui  al  comma  5  del  presente  articolo,  e'
corrisposta, su base annuale e sull'energia  oggetto  del  contratto,
una premialita' pari  al  quindici  per  cento  della  differenza  se
positiva   tra   la   media   annua   ponderata,   sulle    quantita'
contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in  cui  e'
localizzato l'impianto  e  il  prezzo  riconosciuto  nell'ambito  del
servizio di aggregazione. La premialita'  e'  riconosciuta  a  valere
sugli oneri generali di sistema. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano  agli  impianti
di potenza superiore ai 20  kW  che  siano  stati  beneficiari  degli
schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro  dello  Sviluppo
Economico, di concerto con  il  ((Ministro))  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del  Mare,  18  dicembre  2008,  ((pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009,)) o dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di  concerto  con  il  ((Ministro))
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012,
((pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012,)) ivi compresi quelli di cui  all'articolo
19 del medesimo decreto, e ad esclusione di  quelli  che  operano  in
regime di concessione, o dal  decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo
Economico, di concerto con  il  ((Ministro))  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016,  ((pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,))  o  dal  decreto  del
Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da  uno
dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  19
febbraio 2007, 6 agosto 2010,  5  maggio  2011  e  5  luglio  2012((,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «ART.  28  (Accordi  di  compravendita   di   energia
          elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici  -  GME
          S.p.A. (di seguito: GME), al fine di  assicurare  un  avvio
          graduale delle contrattazioni di lungo termine  di  energia
          rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo  scopo
          di  promuovere  l'incontro  tra  le  parti   potenzialmente
          interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati  dei
          contratti che risultano necessari a  garantire  la  massima
          diffusione degli esiti e il  monitoraggio,  anche  ai  fini
          della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
          2. 
                2.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  dei
          contratti di lungo termine, della liquidita' della  domanda
          e  dell'offerta,   nonche'   di   specifici   rapporti   di
          monitoraggio  forniti   dal   GME,   il   Ministero   della
          transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
          affinche'  sia  sviluppata  una  piattaforma   di   mercato
          organizzato,   a   partecipazione   volontaria,   per    la
          negoziazione  di  lungo  termine  di   energia   da   fonti
          rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato  e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
                2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di  lungo
          termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di
          cui al comma 2, primo periodo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
          modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume,
          nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo  di  garante  di
          ultima istanza per la gestione dei rischi di  inadempimento
          di controparte nei contratti  di  lungo  termine  da  fonti
          rinnovabili, secondo criteri di mercato e  di  contenimento
          dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di
          garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente
          comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo
          previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo
          delle risorse destinate alla garanzia  anche  al  fine  del
          rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  medesimo  comma
          2-ter. I  requisiti  e  gli  obblighi  di  garanzia  per  i
          contraenti, anche attraverso gli strumenti  utilizzati  nel
          mercato elettrico, e le  misure  disciplinari  in  caso  di
          inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con  il
          decreto  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  che  e'
          conseguentemente aggiornato di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'ARERA.  L'ARERA
          definisce il corrispettivo  a  carico  dei  contraenti  per
          l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui  al  primo
          periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica; a  tale  fine,  il  GSE  e  l'ARERA  svolgono  le
          attivita' di cui al presente comma con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                2-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  nel
          limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
          dal 2025  al  2027,  si  provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo di quota parte dei proventi delle  aste,  relative
          ai medesimi anni, delle  quote  di  emissione  di  anidride
          carbonica di cui all'articolo  23,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  destinati  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal  fine  il
          GSE trattiene tale quota non trasferendo  i  corrispondenti
          proventi,  incassati  negli  anni  2025,   2026   e   2027,
          sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
          dandone comunicazione al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento  del  Tesoro  e  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  ai  fini  del  relativo
          computo nei decreti di riparto da  emanare  rispettivamente
          entro il 31 maggio di ciascuno  degli  anni  2026,  2027  e
          2028, ai sensi e per gli effetti del  comma  4  del  citato
          articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
                3. L'articolo  18  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  186  del  9  agosto
          2019, e' abrogato. 
                4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  la  Concessionaria  Servizi
          Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di  seguito:  Consip)
          definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
          gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili  alla
          Pubblica amministrazione attraverso schemi di  accordo  per
          la compravendita di energia  elettrica  di  lungo  termine.
          L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo  periodo
          si aggiunge alle procedure di  acquisto  per  forniture  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili definite da  Consip,
          nell'ambito del piano  d'azione  nazionale  sugli  acquisti
          verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
          a quest'ultima di  acquistare  prevalentemente  energia  da
          fonti rinnovabili. 
                5. (abrogato). 
                5-bis. I  gestori  delle  infrastrutture  ferroviarie
          possono  stipulare  accordi  di  compravendita  di  energia
          elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo  termine  anche
          tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 94 del 8 aprile  2020,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
                «Art. 1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
          limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
          c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
          comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
                1-ter. Dalle garanzie per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
          territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
          giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
          delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
          adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
          La condizione di cui al presente comma non si applica se la
          societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
          un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
          personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
                2. Le garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                  a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  30  giugno
          2022, per finanziamenti di durata non superiore  a  6  anni
          ovvero al maggior termine di durata previsto dalla  lettera
          a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi  di
          un preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                  a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
                  b) al 31 dicembre 2019 l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                  b-bis) nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
                  c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                    1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                  d)  la   garanzia,   in   concorso   paritetico   e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                    1) 90 per cento per imprese con non piu' di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                    2) 80  per  cento  per  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                    3) 70 per cento per le  imprese  col  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                  e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per
          il rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                    2) per i finanziamenti di imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  f) la garanzia e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                  g) la garanzia copre nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                  h)  le  commissioni  devono  essere   limitate   al
          recupero dei costi e il  costo  dei  finanziamenti  coperti
          dalla garanzia deve essere inferiore al costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                  i) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                  l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                  m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                  n) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
                  n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. Ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
                4. Ai fini dell'individuazione della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
                5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 4 
                6.  Per  il  rilascio  delle  garanzie  che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
                  a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
                  b) in caso di  esito  positivo  della  delibera  di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 7 
                  c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
                7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e mercato  del
          lavoro; 
                  e)  peso  specifico  nell'ambito  di  una   filiera
          produttiva strategica. 
                8. Con il decreto di cui al comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
                9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
                11. In caso di modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                12. L'efficacia dei commi da 1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione Europea. 
                13. Fermo restando il limite complessivo  massimo  di
          cui al comma 1, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere  concessa,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea, la garanzia dello  Stato  su
          esposizioni assunte o  da  assumere  da  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A.  (CDP  S.p.A.)  entro  il  30  giugno  2022
          derivanti da garanzie, anche nella  forma  di  garanzie  di
          prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi,  in
          qualsiasi forma, da banche e da  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in Italia alle imprese  con  sede
          in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a
          causa dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  e  che
          prevedano modalita' tali da assicurare  la  concessione  da
          parte dei soggetti finanziatori di nuovi  finanziamenti  in
          funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
          per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
                14.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
                14-bis.  Al  fine   di   assicurare   la   necessaria
          liquidita' alle  imprese  indicate  al  comma  1,  la  SACE
          S.p.A., fino  al  30  giugno  2022,  concede  garanzie,  in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
          condizioni previsti nel presente  articolo,  in  favore  di
          banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
          e altri  soggetti  che  sottoscrivono  in  Italia  prestiti
          obbligazionari  o  altri  titoli  di  debito  emessi  dalle
          suddette imprese a cui  sia  attribuita  da  parte  di  una
          primaria agenzia di rating una classe almeno pari a  BB-  o
          equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
          del presente comma, unitamente a quelli  assunti  ai  sensi
          del comma 1,  non  devono  superare  l'importo  complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro. 
                14-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
                14-quater. Alle garanzie di cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
                14-quinquies. Alle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
                14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e sul  mercato
          del lavoro; 
                  e) rilevanza specifica nell'ambito di  una  filiera
          produttiva strategica. 
                14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
          al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono  concesse,
          alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di
          comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
          ai  maggiori  costi  derivanti  dagli  aumenti  dei  prezzi
          dell'energia.". 
              - Si riporta il testo del comma 880,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025: 
                «880  Al  fine  di   potenziare   le   attivita'   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   garanzie   pubbliche
          concesse, ciascun gestore  di  tali  garanzie  comunica  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  frequenza
          almeno trimestrale  o  con  diversa  cadenza  temporale  da
          individuare con il decreto di cui al secondo periodo,  ogni
          dato o  informazione  indispensabile  alla  quantificazione
          dell'esposizione in essere, all'evoluzione del  profilo  di
          rischio,  aggregato  e  distinto  per  singola   posizione,
          sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia  dello
          Stato, alla stima della perdita  attesa,  ad  una  corretta
          quantificazione degli  accantonamenti  indispensabili  alla
          relativa copertura, nonche' alla valutazione degli  impatti
          di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di  garanzia
          pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sentiti i gestori dei  singoli  schemi  di
          garanzia pubblica,  possono  essere  individuati  eventuali
          ulteriori criteri e modalita' operative di attuazione delle
          disposizioni di cui al presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          28  febbraio  2025,  n.  19,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.49  del  28  febbraio  2025,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2025,  n.  60,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Misure di riduzione del  costo  dell'energia
          per le imprese). - 1. E' autorizzata, per l'anno  2025,  la
          spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo
          per la transizione energetica nel  settore  industriale  di
          cui all'articolo 27, comma 2, del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30. 
                2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  di  quota  parte   dei   proventi
          derivanti dalle aste delle quote  di  emissione  di  gas  a
          effetto serra dell'anno 2024, di cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle
          attribuzioni di cui al secondo  periodo  del  comma  4  del
          medesimo articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del
          bilancio dello  Stato  e  resta  definitivamente  acquisita
          all'erario. 
                3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non
          si  applica  il  comma  8  dell'articolo  23  del   decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  relativamente  alla
          destinazione  di  risorse  al  Fondo  per  la   transizione
          energetica nel settore industriale. 
                4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  dopo  le   parole
          «individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma
          1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015,  n.  221,»
          sono  inserite  le  seguenti:  «di  agevolazioni   per   la
          fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici  in
          bassa tensione con potenza  disponibile  superiore  a  16,5
          kW». 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 1, con la medesima deliberazione di cui  al  predetto
          comma 1, e' data attuazione alle  disposizioni  di  cui  al
          comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre  la
          parte della componente della spesa per gli  oneri  generali
          relativi al  sostegno  delle  energie  rinnovabili  e  alla
          cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per  i
          clienti  non  domestici  in  bassa  tensione  con   potenza
          disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite  delle  risorse
          disponibili, necessarie a garantire la relativa  copertura,
          a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per  i  servizi
          energetici e ambientali, al netto di quelle destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. 
                6. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  costi
          energetici delle  imprese,  sono  trasferiti  dal  registro
          delle imprese  al  sistema  informativo  integrato  gestito
          dalla societa' Acquirente unico  Spa  i  dati  relativi  ai
          codici  ATECO  delle  imprese  nonche'  i  dati   necessari
          all'individuazione delle microimprese  e  delle  piccole  e
          medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione europea, del 6  maggio  2003.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,  comma  7,
          del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,  l'ARERA
          utilizza tali  informazioni  per  analizzare  e  monitorare
          l'impatto dei costi dell'energia, dei  servizi  regolati  e
          degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie  di
          imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente
          e   della   sicurezza   energetica    sugli    esiti    del
          monitoraggio.». 
              - La Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione). 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16-bis  (Integrazione  stabile   delle   fonti
          rinnovabili nel mercato elettrico con  trasferimento  delle
          efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al  fine  di
          garantire la piena integrazione e  remunerazione  di  medio
          termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
          elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
          al mercato elettrico i benefici conseguenti  alla  predetta
          integrazione, il GSE, attraverso procedure  concorsuali  al
          ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del
          Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, attuate secondo  regole
          operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per
          differenza  a  due  vie,  che  conferiscono  il  diritto  a
          regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
          prima e  un  prezzo  contrattuale  di  esercizio  dal  lato
          dell'offerta, che deve essere definito in modo  da  coprire
          esclusivamente i costi per l'esercizio  e  il  mantenimento
          degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali
          contratti,  stipulati  su  base  volontaria,  hanno  durata
          pluriennale e sono riferiti all'energia elettrica da  fonte
          rinnovabile immessa  in  rete  da  impianti  stabiliti  nel
          territorio nazionale. La sottoscrizione dei  contratti  non
          e' compatibile con  altri  schemi  di  supporto  per  fonti
          rinnovabili esistenti o futuri  per  tutta  la  durata  del
          contratto.  I  volumi  attesi  degli  impianti  rinnovabili
          sottesi  ai  contratti  sono  commisurati  alla  produzione
          storica dei medesimi impianti. Con il decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al  primo
          periodo sono stabilite le procedure relative  al  controllo
          degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel
          corso della durata contrattuale. 
                2.  In  modo  coordinato  con  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali di cui al comma  1,  sono  effettuate
          procedure  concorsuali   dal   lato   della   domanda   cui
          partecipano le imprese, quali consumatori finali  residenti
          nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato   di   soggetti   non   residenti,
          indipendentemente  dalla  forma  giuridica,   dal   settore
          economico di appartenenza, dalla dimensione  e  dal  regime
          fiscale  di  determinazione  del  reddito  dell'impresa,  e
          aggregatori. Tali procedure sono definite  con  il  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  di
          cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive
          in  termini  di  prezzo  per  lotti  di  energia,  e   sono
          disciplinate  da  regole  tecniche  del   GSE,   assegnando
          l'energia  attraverso  la  stipulazione  di  contratti  per
          differenze diretti a regolare le differenze tra  il  prezzo
          del mercato del giorno prima  e  un  altro  riferimento  di
          prezzo (prezzo contrattuale di  esercizio  dal  lato  della
          domanda), che si perfezionano come  diritti  acquisiti  dal
          GSE solo alla conclusione delle procedure  concorsuali  dal
          lato dell'offerta di  cui  al  comma  1.  Le  quantita'  di
          energia assegnate con le procedure concorsuali  di  cui  al
          presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate
          mediante le procedure  di  cui  al  comma  1,  e  i  prezzi
          contrattuali di esercizio definiti in esito alle  procedure
          concorsuali  dal  lato  della  domanda  devono  essere  non
          inferiori al prezzo di esercizio piu' alto  determinato  in
          esito alle procedure di cui al comma 1. Lo  stesso  decreto
          regola i criteri per garantire la  completa  copertura  del
          GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e  diritti
          acquisiti dal lato  dell'offerta.  Gli  eventuali  proventi
          netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo
          sono destinati  alla  riduzione  degli  oneri  generali  di
          sistema. I volumi oggetto delle richieste sono  commisurati
          ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          disciplinati sistemi di garanzia  a  cui  attinge  il  GSE,
          prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie  e  degli
          operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento
          integrale del sistema di garanzia. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
          transizione ecologica,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a); 
                  b) le modalita' con le quali  il  GSE  puo'  cedere
          l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti  a
          fonti    rinnovabili    che    beneficiano    di    tariffe
          onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a  lungo
          termine di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo
          nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
          di  cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello  scambio  sul
          posto  di  cui  all'articolo   6   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 387 del 2003, ai quali non  si  applicano  i
          commi 1, 2, 3,  4  e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
          decreto-legge n. 4 del 2022,  garantendo  che  la  medesima
          energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
          alle  piccole  e  medie  imprese,   come   definite   dalla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole  maggiori
          e  che  partecipino  al  servizio  di  interrompibilita'  e
          riduzione istantanea insulare  di  cui  alla  deliberazione
          dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; 
                  c); 
                  d); 
                4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.".