Art. 4
Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo
termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
da parte delle imprese
1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia
elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese
le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma
1((, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), e' adeguata
prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la
stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La
contrattazione di cui al primo periodo puo' avvenire, anche in forma
aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi,
ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al
primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la
contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non gia'
oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di
supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della
bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono
soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le
parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono
richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza
in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite
delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 ((del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), al netto delle risorse
utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.
((3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al
comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28,
comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme
di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti
nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi
del supporto della societa' SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del
commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta
esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui
all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199
del 2021, e' autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE,
garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di
copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti
dall'attivita' di cui al presente comma sono assunti dalla SACE
S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura
dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'.
Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni
assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operativita' di cui al presente
comma, e' pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40.))
((4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole
operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28,
comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche
ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter
dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021,
nonche' agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia
di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipulare tra il GSE
e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalita'
operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture
assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al
presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30
dicembre 2025, n. 199.))
5. La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda
di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di
lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di
contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale
dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di
consumo.
6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche
linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione
collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili((, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e
medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori
e delle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica.))
((6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge
28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«non che' i dati necessari all'individuazione delle microimprese e
delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio
2003».))
7. Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi
protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria
delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, attivita' di formazione e divulgazione nei
confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla
contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
8. L'ARERA definisce le modalita' attra verso cui le imprese
possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di
compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo
termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 ((del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)), come
modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del
Parlamento europeo e del Consiglio((,)) del 13 giugno 2024.
9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore
industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di
energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di
Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare
alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti
rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo
termine. A tal fine, ((i medesimi Consorzi)) possono avvalersi del
supporto del GSE, per effettuare:
1) il censimento della disponibilita' di coperture o aree
pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici
nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione
catastale;
2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle
altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto
legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base
volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione
ai meccanismi di cui all'articolo 28 ((del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199.))
10. All'articolo 28 ((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199)), il comma 5 e' abrogato.
11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per
l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per
l'esercizio e il mantenimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono
sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» e'
sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite
dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili
predefiniti e» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le
quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al
presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante
le procedure di cui al ((comma 1 e)) i prezzi contrattuali di
esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della
domanda devono es sere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto
determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
4) il quarto periodo e' sostituito con il seguente: «Gli
eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente
articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di
sistema.».
12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di
incentivazione, siano selezionati, con priorita' sulla bacheca di cui
all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.
199, dalla societa' Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio
di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, e'
corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto,
una premialita' pari al quindici per cento della differenza se
positiva tra la media annua ponderata, sulle quantita'
contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui e'
localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del
servizio di aggregazione. La premialita' e' riconosciuta a valere
sugli oneri generali di sistema.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti
di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli
schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il ((Ministro)) dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, ((pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009,)) o dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ((Ministro))
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012,
((pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012,)) ivi compresi quelli di cui all'articolo
19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in
regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il ((Ministro)) dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, ((pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,)) o dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno
dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19
febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012((,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«ART. 28 (Accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo
termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di
cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume,
nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di
ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento
di controparte nei contratti di lungo termine da fonti
rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento
dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di
garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente
comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo
previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo
delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i
contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel
mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di
inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il
decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e'
conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA
definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo
periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le
attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel
limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative
ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride
carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il
GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti
proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027,
sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo
computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente
entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato
articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. (abrogato).
5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie
possono stipulare accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche
tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo. 4
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia; 7
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.".
- Si riporta il testo del comma 880, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025:
«880 Al fine di potenziare le attivita' di
monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche
concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza
almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da
individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni
dato o informazione indispensabile alla quantificazione
dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di
rischio, aggregato e distinto per singola posizione,
sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello
Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta
quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla
relativa copertura, nonche' alla valutazione degli impatti
di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia
pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di
garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali
ulteriori criteri e modalita' operative di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 febbraio 2025, n. 19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure di riduzione del costo dell'energia
per le imprese). - 1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la
spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo
per la transizione energetica nel settore industriale di
cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a
effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del
medesimo articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita
all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non
si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla
destinazione di risorse al Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole
«individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma
1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,»
sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in
bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5
kW».
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, con la medesima deliberazione di cui al predetto
comma 1, e' data attuazione alle disposizioni di cui al
comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la
parte della componente della spesa per gli oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla
cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per i
clienti non domestici in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse
disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura,
a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi
energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi
energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro
delle imprese al sistema informativo integrato gestito
dalla societa' Acquirente unico Spa i dati relativi ai
codici ATECO delle imprese nonche' i dati necessari
all'individuazione delle microimprese e delle piccole e
medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7,
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA
utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare
l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e
degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di
imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sugli esiti del
monitoraggio.».
- La Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di
garantire la piena integrazione e remunerazione di medio
termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta
integrazione, il GSE, attraverso procedure concorsuali al
ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, attuate secondo regole
operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per
differenza a due vie, che conferiscono il diritto a
regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato
dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire
esclusivamente i costi per l'esercizio e il mantenimento
degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali
contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata
pluriennale e sono riferiti all'energia elettrica da fonte
rinnovabile immessa in rete da impianti stabiliti nel
territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non
e' compatibile con altri schemi di supporto per fonti
rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del
contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili
sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione
storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo
periodo sono stabilite le procedure relative al controllo
degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel
corso della durata contrattuale.
2. In modo coordinato con lo svolgimento delle
procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate
procedure concorsuali dal lato della domanda cui
partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti
nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e
aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di
cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive
in termini di prezzo per lotti di energia, e sono
disciplinate da regole tecniche del GSE, assegnando
l'energia attraverso la stipulazione di contratti per
differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo
del mercato del giorno prima e un altro riferimento di
prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della
domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal
GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal
lato dell'offerta di cui al comma 1. Le quantita' di
energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al
presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate
mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi
contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure
concorsuali dal lato della domanda devono essere non
inferiori al prezzo di esercizio piu' alto determinato in
esito alle procedure di cui al comma 1. Lo stesso decreto
regola i criteri per garantire la completa copertura del
GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti
acquisiti dal lato dell'offerta. Gli eventuali proventi
netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo
sono destinati alla riduzione degli oneri generali di
sistema. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati
ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE,
prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli
operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento
integrale del sistema di garanzia.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
a);
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c);
d);
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".