Art. 5
((Misure per la riduzione degli oneri generali
di sistema derivanti dalle bioenergie))
1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 di cembre 2023, n. 181,
convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in
operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il
31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «((sino)) al 31
marzo 2026»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il
periodo che ((intercorre tra il)) 1° aprile 2026 e il 31 dicembre
2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
((a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero
massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra
tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura
della domanda attesa e delle esigenze di continuita' di produzione
degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione
asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al
tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla
lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo
processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal
GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate
dalla societa' Terna Spa al fine di assicurare il contributo di
questi impianti alla flessibilita' del sistema e di rispettare i
vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo
conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota
massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa
vigente;))
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto
asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente
collegato, in termini elettrici((,)) nell'ambito di un sistema di
distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di
produzione e consumo, ((o)) termici per la cessione di calore a una
utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente
finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta
alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua
produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica
comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro
la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a
partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da
effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni
emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alla lettera d), ((il numero delle ore equivalenti su
base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del
medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di
produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti,
fatta salva la distinzione)) tra tipologie di impianti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si
riferisce;
((2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si
applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a
un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un
processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un
processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da
filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016));
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di
scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per
l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro
per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».
2. ((All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:))
«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il
periodo che ((intercorre tra il)) 1° aprile 2026 e il 31 dicembre
2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:
((a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate
fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura
della domanda attesa e delle esigenze di continuita' di produzione
degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione
asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al
tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla
lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo
processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal
GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate
dalla societa' Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla
flessibilita' del sistema di questi impianti e di rispettare i
vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo
conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota
massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa
vigente));
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto
asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente
collegato, in termini elettrici((,)) nell'ambito di un sistema di
distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di
produzione e consumo, ((o)) termici per la cessione di calore a una
utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente
finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta
alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua
produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica
comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro
la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a
partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da
effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni
emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alle lettere g), h) ed i), ((il numero delle ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito
in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli
impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi
garantiti, fatta salva la distinzione)) tra tipologie di impianti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si
riferisce;
((2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si
applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a
un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un
processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un
processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;))
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai
sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di
scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini
dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore
ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i
medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano
presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ((la permanenza nel meccanismo di
cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti,)) con effetti
non oltre il 31 dicembre 2030, ((al fine di garantire la progressiva
riconversione degli impianti a biometano));
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione
oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di
impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono
stati riconvertiti a biometano ((e nel caso di impianti a biogas che
hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n.
99, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 3 maggio 2024));
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione
oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e
biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il
meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini
dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva
al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi
minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il
meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;
((g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5
milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno
2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di
euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2031 al 2037;))
((h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5
milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno
2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di
euro per l'anno 2030;))
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e
biomasse di cui alla lettera f) e' pari a 125 milioni ((di euro)) per
l'anno 2031, 108 milioni ((di euro)) per ciascuno degli anni
2032-2033, 106 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034-2035, 46
milioni ((di euro)) per l'anno 2036 e 32 milioni ((di euro)) per
l'anno 2037.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per il contributo alla flessibilita'
del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati
alimentati da bioliquidi sostenibili). - 1. (abrogato)
2. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 marzo 2026, agli impianti a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi
garantiti definiti sulla base dei criteri di cui
all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti
necessari all'attuazione del primo periodo.
2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il
meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre
dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per
un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale,
differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di
esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze
di continuita' di produzione degli impianti connessi ai
siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In
particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a
un processo produttivo, il numero massimo di ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con
riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di
ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel
caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo
di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE
con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto
delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle
ore individuate dalla societa' Terna Spa al fine di
assicurare il contributo alla flessibilita' del sistema di
questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in
servizio degli impianti stessi, tenendo conto
dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e
della quota massima di utilizzo di tali combustibili
prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un
impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto
direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di
un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un
sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la
cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le
seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione
elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o
termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del
ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del
meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio
di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di
giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la
possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e'
ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i
quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta
salva la distinzionetra tipologie di impianti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di
produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento,
si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli
impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a
partire da quelli non asserviti a un processo produttivo,
agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data
di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente
in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a
bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema,
derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 700
milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri
derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027,
331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro
per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - Omissis.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2029 per aderire al regime di cui al presente
comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle
stesse.71 72 76
8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il
meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre
tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per
un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale,
differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto
delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle
esigenze di continuita' di produzione degli impianti
connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di
produzione asserviti a un processo produttivo, il numero
massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito
dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel
rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire
dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo
produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e'
definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e
nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a
partire dalle ore individuate dalla societa' Terna Spa al
fine di assicurare il contributo alla flessibilita' del
sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di
permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto
dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e
della quota massima di utilizzo di tali combustibili
prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un
impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto
direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito
di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un
sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la
cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le
seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione
elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o
termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del
ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del
meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio
di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di
giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la
possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e'
ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i
quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta
salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) i' la riduzione, per ciascun impianto di
produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento,
si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli
impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a
partire da quelli non asserviti a un processo produttivo,
agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli
incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a
decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere
prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei
prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza
superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi
garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti
o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di
accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la permanenza nel meccanismo di cui
al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti, con
effetti non oltre il 31 dicembre 2030, al fine di garantire
la progressiva riconversione degli impianti a biometano;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare
applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31
dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza
inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti
a biometano e nel caso di impianti a biogas che hanno
realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13
marzo 2024, n. 99, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare
applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli
impianti a biogas e biomasse per i quali la data di
scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione
in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al
meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al
2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei
prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che
avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere
prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante
dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 160 milioni di
euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al
periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per
l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a
413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di
euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema,
derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 582,4
milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri
afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di
euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno
2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3
milioni di euro per l'anno 2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biogas e biomasse di cui alla lettera f) e' pari a 125
milioni di euro per l'anno 2031, 108 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni di euro per
l'anno 2036 e 32 milioni di euro per l'anno 2037.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.».