Art. 5 
 
           ((Misure per la riduzione degli oneri generali 
               di sistema derivanti dalle bioenergie)) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  9  di  cembre  2023,  n.  181,
convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b)  al  comma  2  le  parole:  «fino  alla  data  di  entrata  in
operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il
31 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «((sino))  al  31
marzo 2026»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente aggiorna il meccanismo di  cui  al  comma  2  per  il
periodo che ((intercorre tra il)) 1° aprile 2026  e  il  31  dicembre
2030 sulla base dei seguenti principi e criteri: 
  ((a) i prezzi minimi garantiti  sono  riconosciuti  per  un  numero
massimo di ore equivalenti  su  base  semestrale,  differenziate  fra
tipologie di impianti, tenendo  conto  delle  esigenze  di  copertura
della domanda attesa e delle esigenze di  continuita'  di  produzione
degli impianti connessi  ai  siti  produttivi  anche  in  assetto  di
autoproduzione. In particolare, nel caso di  impianti  di  produzione
asserviti  a  un  processo  produttivo,  il  numero  massimo  di  ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al
tendenziale di spesa e nel rispetto  delle  condizioni  di  cui  alla
lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo
processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione,  il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito  dal
GSE con riferimento al tendenziale di  spesa  e  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire  dalle  ore  individuate
dalla societa' Terna Spa al  fine  di  assicurare  il  contributo  di
questi impianti alla flessibilita' del  sistema  e  di  rispettare  i
vincoli di permanenza in  servizio  degli  impianti  stessi,  tenendo
conto  dell'eventuale  necessita'  di  utilizzo  di  combustibili  di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della  quota
massima di utilizzo di tali  combustibili  prevista  dalla  normativa
vigente;)) 
        b) per le finalita' di  cui  alla  lettera  a),  un  impianto
asservito a  un  processo  produttivo  e'  un  impianto  direttamente
collegato, in termini elettrici((,)) nell'ambito  di  un  sistema  di
distribuzione  chiuso  o  nell'ambito  di  un  sistema  semplice   di
produzione e consumo, ((o)) termici per la cessione di calore  a  una
utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da  un  cliente
finale   eventualmente   diverso   dal   produttore,   che   rispetta
alternativamente le  seguenti  condizioni:  i)  l'assenza  della  sua
produzione elettrica o termica non consente  l'esecuzione  del  ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione  elettrica  o  termica
comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo; 
        c) il GSE effettua una stima del costo del  meccanismo  entro
la meta' del mese  antecedente  all'inizio  di  ciascun  semestre,  a
partire dalla previsione relativa al secondo semestre  del  2026,  da
effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora  dalle  valutazioni
emerga la possibilita' del mancato perseguimento del  tendenziale  di
spesa di cui alla lettera d), ((il numero delle  ore  equivalenti  su
base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del
medesimo  numero  di  ore  equivalenti  per  tutti  gli  impianti  di
produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi  minimi  garantiti,
fatta salva la distinzione)) tra tipologie di impianti  nel  rispetto
delle seguenti condizioni: 
          1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione,  trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione  del  GSE  si
riferisce; 
          ((2)  l'eventuale  riduzione,  fino   all'azzeramento,   si
applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti  a
un processo produttivo; in subordine, agli impianti  asserviti  a  un
processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti  a  un
processo produttivo,  agli  impianti  da  bioliquidi  sostenibili  da
filiera come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  v),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)); 
          3) la riduzione  si  applica  a  decorrere  dalla  data  di
scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere; 
    d) il tendenziale di spesa  per  gli  impianti  a  bioliquidi,  a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante  dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 700 milioni di euro  per  l'anno  2026,  ivi
compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro
per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.». 
  2. ((All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, le parole:  «31  dicembre  2027»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2029»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:)) 
      «8-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente aggiorna il meccanismo di  cui  al  comma  8  per  il
periodo che ((intercorre tra il)) 1° aprile 2026  e  il  31  dicembre
2037 sulla base dei seguenti principi e criteri: 
        ((a) i prezzi  minimi  garantiti  sono  riconosciuti  per  un
numero massimo di ore equivalenti su base  semestrale,  differenziate
fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di  copertura
della domanda attesa e delle esigenze di  continuita'  di  produzione
degli impianti connessi  ai  siti  produttivi  anche  in  assetto  di
autoproduzione. In particolare, nel caso di  impianti  di  produzione
asserviti  a  un  processo  produttivo,  il  numero  massimo  di  ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al
tendenziale di spesa e nel rispetto  delle  condizioni  di  cui  alla
lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo
processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione,  il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito  dal
GSE con riferimento al tendenziale di  spesa  e  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire  dalle  ore  individuate
dalla societa' Terna Spa al fine di  assicurare  il  contributo  alla
flessibilita' del sistema  di  questi  impianti  e  di  rispettare  i
vincoli di permanenza in  servizio  degli  impianti  stessi,  tenendo
conto  dell'eventuale  necessita'  di  utilizzo  di  combustibili  di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della  quota
massima di utilizzo di tali  combustibili  prevista  dalla  normativa
vigente)); 
        b) per le finalita' di  cui  alla  lettera  a),  un  impianto
asservito a  un  processo  produttivo  e'  un  impianto  direttamente
collegato, in termini elettrici((,)) nell'ambito  di  un  sistema  di
distribuzione  chiuso  o  nell'ambito  di  un  sistema  semplice   di
produzione e consumo, ((o)) termici per la cessione di calore  a  una
utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da  un  cliente
finale   eventualmente   diverso   dal   produttore,   che   rispetta
alternativamente le  seguenti  condizioni:  i)  l'assenza  della  sua
produzione elettrica o termica non consente  l'esecuzione  del  ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione  elettrica  o  termica
comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo; 
        c) il GSE effettua una stima del costo del  meccanismo  entro
la meta' del mese  antecedente  all'inizio  di  ciascun  semestre,  a
partire dalla previsione relativa al secondo semestre  del  2026,  da
effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora  dalle  valutazioni
emerga la possibilita' del mancato perseguimento del  tendenziale  di
spesa di cui alle lettere  g),  h)  ed  i),  ((il  numero  delle  ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a)  e'  ridefinito
in riduzione del medesimo numero di ore  equivalenti  per  tutti  gli
impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi  minimi
garantiti, fatta salva la distinzione)) tra tipologie di impianti nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
          1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione,  trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione  del  GSE  si
riferisce; 
          ((2)  l'eventuale  riduzione,  fino   all'azzeramento,   si
applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti  a
un processo produttivo; in subordine, agli impianti  asserviti  a  un
processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti  a  un
processo  produttivo,  agli  impianti  da   filiera   come   definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;)) 
          3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi  ai
sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data  di
scadenza del meccanismo  in  essere  prima  della  rinuncia  ai  fini
dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti; 
        d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore
ai 300 kW che beneficiano  dei  prezzi  minimi  garantiti,  o  per  i
medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano
presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ((la permanenza nel meccanismo di
cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti,)) con effetti
non oltre il 31 dicembre 2030, ((al fine di garantire la  progressiva
riconversione degli impianti a biometano)); 
        e) i prezzi minimi  garantiti  possono  trovare  applicazione
oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di
impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono
stati riconvertiti a biometano ((e nel caso di impianti a biogas  che
hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n.
99, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  102
del 3 maggio 2024)); 
        f) i prezzi minimi  garantiti  possono  trovare  applicazione
oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti  a  biogas  e
biomasse per i quali  la  data  di  scadenza  che  avrebbe  avuto  il
meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia  ai  fini
dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva
al 2030. Per tali impianti, in ogni  caso,  l'erogazione  dei  prezzi
minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe  avuto  il
meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia; 
        ((g) il tendenziale di spesa per gli  impianti  a  biogas,  a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante  dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 160 milioni di euro  per  l'anno  2026,  ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026,  a  278,5
milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro  per  l'anno
2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029,  a  381,9  milioni  di
euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2031 al 2037;)) 
        ((h) il tendenziale di spesa per gli impianti a  biomassa,  a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante  dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 582,4 milioni di euro per l'anno  2026,  ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026,  a  582,5
milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro  per  l'anno
2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a  570,3  milioni  di
euro per l'anno 2030;)) 
        i) il tendenziale di  spesa  per  gli  impianti  a  biogas  e
biomasse di cui alla lettera f) e' pari a 125 milioni ((di euro)) per
l'anno  2031,  108  milioni  ((di  euro))  per  ciascuno  degli  anni
2032-2033, 106 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034-2035,  46
milioni ((di euro)) per l'anno 2036 e  32  milioni  ((di  euro))  per
l'anno 2037.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
          decreto-legge 9 dicembre  2023,  n.  181,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Misure per il contributo alla  flessibilita'
          del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati
          alimentati da bioliquidi sostenibili). - 1. (abrogato) 
                2. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sino al 31 marzo  2026,  agli  impianti  a
          bioliquidi sostenibili che  rispettino  i  requisiti  e  le
          condizioni di  cui  agli  articoli  40  e  42  del  decreto
          legislativo n. 199 del 2021,  si  applicano  prezzi  minimi
          garantiti  definiti  sulla  base   dei   criteri   di   cui
          all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto l'ARERA adotta i  provvedimenti
          necessari all'attuazione del primo periodo. 
                2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  aggiorna  il
          meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che  intercorre
          dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre  2030  sulla  base  dei
          seguenti principi e criteri: 
                  a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti  per
          un numero massimo di ore equivalenti  su  base  semestrale,
          differenziate fra tipologie di impianti, tenendo  conto  di
          esigenze di copertura della domanda attesa, delle  esigenze
          di continuita' di produzione  degli  impianti  connessi  ai
          siti produttivi anche  in  assetto  di  autoproduzione.  In
          particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a
          un  processo  produttivo,  il   numero   massimo   di   ore
          equivalenti su base semestrale  e'  definito  dal  GSE  con
          riferimento al tendenziale di spesa e  nel  rispetto  delle
          condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero  di
          ore di funzionamento del medesimo processo produttivo;  nel
          caso degli altri impianti di produzione, il numero  massimo
          di ore equivalenti su base semestrale e' definito  dal  GSE
          con riferimento al tendenziale  di  spesa  e  nel  rispetto
          delle condizioni di cui alla lettera c),  a  partire  dalle
          ore  individuate  dalla  societa'  Terna  Spa  al  fine  di
          assicurare il contributo alla flessibilita' del sistema  di
          questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza  in
          servizio   degli    impianti    stessi,    tenendo    conto
          dell'eventuale necessita' di utilizzo  di  combustibili  di
          origine fossile nelle fasi di accensione  e  spegnimento  e
          della  quota  massima  di  utilizzo  di  tali  combustibili
          prevista dalla normativa vigente; 
                  b) per le finalita' di  cui  alla  lettera  a),  un
          impianto asservito a un processo produttivo e' un  impianto
          direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di
          un sistema di distribuzione  chiuso  o  nell'ambito  di  un
          sistema semplice di produzione e consumo, o termici per  la
          cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
          produttivo  gestito  da  un  cliente  finale  eventualmente
          diverso dal produttore, che  rispetta  alternativamente  le
          seguenti condizioni:  i)  l'assenza  della  sua  produzione
          elettrica o termica non  consente  l'esecuzione  del  ciclo
          produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica  o
          termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione  del
          ciclo produttivo; 
                  c)  il  GSE  effettua  una  stima  del  costo   del
          meccanismo entro la meta' del mese  antecedente  all'inizio
          di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
          secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta'  di
          giugno  2026;   qualora   dalle   valutazioni   emerga   la
          possibilita' del mancato perseguimento del  tendenziale  di
          spesa  di  cui  alla  lettera  d),  il  numero  delle   ore
          equivalenti su base semestrale di cui alla  lettera  a)  e'
          ridefinito  in  riduzione  del  medesimo  numero   di   ore
          equivalenti per tutti gli  impianti  di  produzione  per  i
          quali sono riconosciuti i prezzi  minimi  garantiti,  fatta
          salva la distinzionetra tipologie di impianti nel  rispetto
          delle seguenti condizioni: 
                    1)  la  riduzione,  per   ciascun   impianto   di
          produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
          la previsione del GSE si riferisce; 
                    2) l'eventuale riduzione,  fino  all'azzeramento,
          si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
          asserviti a un  processo  produttivo;  in  subordine,  agli
          impianti asserviti a  un  processo  produttivo;  infine,  a
          partire da quelli non asserviti a un  processo  produttivo,
          agli impianti da bioliquidi  sostenibili  da  filiera  come
          definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150  del  29  giugno
          2016; 
                    3) la riduzione si applica a decorrere dalla data
          di scadenza del meccanismo di incentivazione  eventualmente
          in essere; 
                  d) il tendenziale  di  spesa  per  gli  impianti  a
          bioliquidi, a  valere  sugli  oneri  generali  di  sistema,
          derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari  a  700
          milioni di euro per l'anno 2026,  ivi  compresi  gli  oneri
          derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027,
          331 milioni di euro per l'anno 2028, 208  milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - Omissis. 
                8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  provvede   a
          definire prezzi minimi garantiti, ovvero  integrazioni  dei
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, per la  produzione  da  impianti  alimentati  da
          biogas e biomassa, in esercizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   i   cui   regimi
          incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
          che rinuncino  agli  incentivi  in  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2029 per aderire al  regime  di  cui  al  presente
          comma, sulla base dei seguenti criteri: 
                  a)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a  copertura  dei
          costi  di  funzionamento,  al   fine   di   assicurare   la
          prosecuzione dell'esercizio e il  funzionamento  efficiente
          dell'impianto; 
                  b)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono differenziati  in  base  alla
          potenza dell'impianto; 
                  c) gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
          199; 
                  d) il valore dei prezzi  minimi  garantiti,  ovvero
          delle integrazioni dei ricavi, e'  aggiornato  annualmente,
          tenendo conto dei valori di costo  delle  materie  prime  e
          della necessita' di promuovere  la  progressiva  efficienza
          dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di   evitare
          incrementi dei prezzi delle materie  prime  correlati  alla
          presenza  di  incentivi   all'utilizzo   energetico   delle
          stesse.71 72 76 
                8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  aggiorna  il
          meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che  intercorre
          tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base  dei
          seguenti principi e criteri: 
                  a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti  per
          un numero massimo di ore equivalenti  su  base  semestrale,
          differenziate fra  tipologie  di  impianti,  tenendo  conto
          delle esigenze di copertura della domanda  attesa  e  delle
          esigenze  di  continuita'  di  produzione  degli   impianti
          connessi  ai  siti   produttivi   anche   in   assetto   di
          autoproduzione. In particolare, nel  caso  di  impianti  di
          produzione asserviti a un processo  produttivo,  il  numero
          massimo di ore equivalenti su base semestrale  e'  definito
          dal GSE con riferimento  al  tendenziale  di  spesa  e  nel
          rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire
          dal numero di ore di funzionamento  del  medesimo  processo
          produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il
          numero massimo di ore equivalenti  su  base  semestrale  e'
          definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa  e
          nel rispetto delle condizioni di cui  alla  lettera  c),  a
          partire dalle ore individuate dalla societa' Terna  Spa  al
          fine di assicurare il  contributo  alla  flessibilita'  del
          sistema di questi impianti e di  rispettare  i  vincoli  di
          permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto
          dell'eventuale necessita' di utilizzo  di  combustibili  di
          origine fossile nelle fasi di accensione  e  spegnimento  e
          della  quota  massima  di  utilizzo  di  tali  combustibili
          prevista dalla normativa vigente; 
                  b) per le finalita' di  cui  alla  lettera  a),  un
          impianto asservito a un processo produttivo e' un  impianto
          direttamente collegato, in termini  elettrici,  nell'ambito
          di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito  di  un
          sistema semplice di produzione e consumo, o termici per  la
          cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
          produttivo  gestito  da  un  cliente  finale  eventualmente
          diverso dal produttore, che  rispetta  alternativamente  le
          seguenti condizioni:  i)  l'assenza  della  sua  produzione
          elettrica o termica non  consente  l'esecuzione  del  ciclo
          produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica  o
          termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione  del
          ciclo produttivo; 
                  c)  il  GSE  effettua  una  stima  del  costo   del
          meccanismo entro la meta' del mese  antecedente  all'inizio
          di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
          secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta'  di
          giugno  2026;   qualora   dalle   valutazioni   emerga   la
          possibilita' del mancato perseguimento del  tendenziale  di
          spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore
          equivalenti su base semestrale di cui alla  lettera  a)  e'
          ridefinito  in  riduzione  del  medesimo  numero   di   ore
          equivalenti per tutti gli  impianti  di  produzione  per  i
          quali sono riconosciuti i prezzi  minimi  garantiti,  fatta
          salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto
          delle seguenti condizioni: 
                    1) i'  la  riduzione,  per  ciascun  impianto  di
          produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
          la previsione del GSE si riferisce; 
                    2) l'eventuale riduzione,  fino  all'azzeramento,
          si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
          asserviti a un  processo  produttivo;  in  subordine,  agli
          impianti asserviti a  un  processo  produttivo;  infine,  a
          partire da quelli non asserviti a un  processo  produttivo,
          agli impianti da filiera  come  definiti  dall'articolo  2,
          comma  1,  lettera  v),  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  23  giugno  2016,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016; 
                    3) per gli impianti  che  hanno  rinunciato  agli
          incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si  applica  a
          decorrere dalla data di scadenza del meccanismo  in  essere
          prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei
          prezzi minimi garantiti; 
              d) per gli impianti alimentati  da  biogas  di  potenza
          superiore ai 300  kW  che  beneficiano  dei  prezzi  minimi
          garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi  scaduti
          o in scadenza  che  non  abbiano  presentato  richiesta  di
          accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, la permanenza nel meccanismo di  cui
          al comma 8 o l'accesso al  medesimo  sono  consentiti,  con
          effetti non oltre il 31 dicembre 2030, al fine di garantire
          la progressiva riconversione degli impianti a biometano; 
                  e)  i  prezzi  minimi  garantiti  possono   trovare
          applicazione oltre  il  31  dicembre  2030  e  fino  al  31
          dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza
          inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti
          a biometano e nel caso  di  impianti  a  biogas  che  hanno
          realizzato gli interventi incentivati ai sensi del  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  13
          marzo 2024, n. 99, di cui al  comunicato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024; 
                  f)  i  prezzi  minimi  garantiti  possono   trovare
          applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli
          impianti a biogas  e  biomasse  per  i  quali  la  data  di
          scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di  incentivazione
          in essere prima della  rinuncia  ai  fini  dell'accesso  al
          meccanismo dei prezzi minimi garantiti  sia  successiva  al
          2030. Per tali impianti, in  ogni  caso,  l'erogazione  dei
          prezzi minimi garantiti termina alla data di  scadenza  che
          avrebbe avuto il meccanismo  di  incentivazione  in  essere
          prima della rinuncia; 
                  g) il tendenziale  di  spesa  per  gli  impianti  a
          biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante
          dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 160 milioni  di
          euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri  afferenti  al
          periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro  per  l'anno  2028,  a
          413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9  milioni  di
          euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2031 al 2037; 
                  h) il tendenziale  di  spesa  per  gli  impianti  a
          biomassa,  a  valere  sugli  oneri  generali  di   sistema,
          derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 582,4
          milioni di euro per l'anno 2026,  ivi  compresi  gli  oneri
          afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di
          euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno  2029  e  a  570,3
          milioni di euro per l'anno 2030; 
                  i) il tendenziale  di  spesa  per  gli  impianti  a
          biogas e biomasse di cui alla lettera  f)  e'  pari  a  125
          milioni di euro per l'anno 2031, 108 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2032-2033,  106  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni  2034-2035,  46  milioni  di  euro  per
          l'anno 2036 e 32 milioni di euro per l'anno 2037. 
                9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono   definiti   specifici
          incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
          mediante  impianti  che  facciano  ricorso   a   tecnologie
          avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi  gli
          impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati  da
          fluidi geotermici a media ed alta entalpia.».