((Art. 5 - ter 
 
          Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  8
novembre 2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  «persone  fisiche»  sono
inserite le seguenti: «, anche nell'ambito del loro condominio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1.  I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                  a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                  b) la comunita' e' un soggetto di diritto  autonomo
          i cui soci o membri possono essere persone  fisiche,  anche
          nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate  da
          enti territoriali, associazioni, aziende  territoriali  per
          l'edilizia   residenziale,   istituzioni    pubbliche    di
          assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla
          persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di  ricerca
          e formazione, enti religiosi,  enti  del  Terzo  settore  e
          associazioni   di   protezione   ambientale   nonche'    le
          amministrazioni  locali   individuate   nell'elenco   delle
          amministrazioni   pubbliche    predisposto    dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                  c)   per   quanto   riguarda   le    imprese,    la
          partecipazione alla comunita' di  energia  rinnovabile  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale; 
                  d) la  partecipazione  alle  comunita'  energetiche
          rinnovabili e' aperta  e  volontaria,  fermo  restando  che
          l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti  di
          cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in  cui
          sono ubicati gli impianti per la  condivisione  di  cui  al
          comma 2, lettera a) 
                2. Le comunita' energetiche  rinnovabili  di  cui  al
          comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a)  fermo  restando  che  ciascun  consumatore  che
          partecipa a una comunita' puo' detenere  impianti  a  fonti
          rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
          30, comma 1, lettera a),  punto  1,  ai  fini  dell'energia
          condivisa rileva solo la produzione di energia  rinnovabile
          degli impianti che risultano nella disponibilita'  e  sotto
          il controllo della comunita'; 
                  b)    l'energia    autoprodotta    e'    utilizzata
          prioritariamente  per  l'autoconsumo  istantaneo  in   sito
          ovvero per la condivisione con  i  membri  della  comunita'
          secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  c),  mentre
          l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
          e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
          elettrica    rinnovabile,    direttamente    o     mediante
          aggregazione; 
                  c) i membri della comunita' utilizzano la  rete  di
          distribuzione per  condividere  l'energia  prodotta,  anche
          ricorrendo  a  impianti  di  stoccaggio,  con  le  medesime
          modalita'  stabilite  per  le  comunita'  energetiche   dei
          cittadini.  L'energia  puo'  essere  condivisa  nell'ambito
          della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
          del requisito di connessione alla medesima cabina  primaria
          per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e  alle
          restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3,  lettera  a),
          secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
                  d)  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili   per   la
          produzione di energia elettrica realizzati dalla  comunita'
          sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo,  fermo   restando   la
          possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
          comunque non  superiore  al  30  per  cento  della  potenza
          complessiva che fa capo alla comunita'; 
                  e) i membri delle comunita' possono  accedere  agli
          incentivi di cui al Titolo II  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' ivi stabilite; 
                  f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma  1,
          lettera a), la  comunita'  puo'  produrre  altre  forme  di
          energia da fonti rinnovabili  finalizzate  all'utilizzo  da
          parte dei membri, puo' promuovere interventi  integrati  di
          domotica,  interventi  di  efficienza  energetica,  nonche'
          offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
          membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
          dettaglio  e  puo'   offrire   servizi   ancillari   e   di
          flessibilita'.».