((Art. 5 - ter
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «persone fisiche» sono
inserite le seguenti: «, anche nell'ambito del loro condominio».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
i cui soci o membri possono essere persone fisiche, anche
nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da
enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per
l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla
persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca
e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e
associazioni di protezione ambientale nonche' le
amministrazioni locali individuate nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo restando che
l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di
cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui
sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a)
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al
comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita'
sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».