Art. 6 
 
Misure  urgenti  per  la  riduzione  degli  oneri  del  gas  naturale
  prelevato ai fini della produzione di energia elettrica  e  per  il
  rafforzamento  della  concorrenzialita'  dei  mercati  all'ingrosso
  dell'energia elettrica 
 
  1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei  prezzi  di
offerta  della  valorizzazione  dei  costi  variabili   delle   fonti
rinnovabili  non  programmabili,  l'Autorita'  di   regolazione   per
energia, reti e ambiente, entro tre mesi ((dalla data di  entrata  in
vigore)) del presente decreto, in attuazione del  Regolamento  UE  n.
1227/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011, adotta uno  o  piu'  provvedimenti  per  la  valutazione  delle
condotte di trattenimento economico di capacita' degli  operatori  di
mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di
vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunita'
stimabili al momento della  negoziazione  sono  gli  unici  legittimi
motivi  economici  per  offrire  ad  un  prezzo  superiore  al  costo
marginale della capacita' di generazione, ((in conformita'  a  quanto
stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea  per  la
cooperazione  fra  i  regolatori  nazionali  dell'energia))  del   18
dicembre 2024. 
  2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali,  a
decorrere dal 1° gennaio  2027,  i  corrispettivi  unitari  variabili
della tariffa di  trasporto  del  gas  naturale,  diversi  da  quelli
funzionali  alla  copertura  di  costi  di  natura  variabile,  e  le
componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del  gas
naturale a copertura di oneri di carattere generale ((del sistema del
gas)) applicati ai prelievi di gas  naturale  per  la  produzione  di
energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a  quelli  gia'
oggetto  di  rimborso  di  cui  alla  deliberazione  della   medesima
Autorita' 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri
oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato  gettito
derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite
componenti applicate ai prelievi di  energia  elettrica,  secondo  le
modalita'  definite  dall'ARERA,  che   provvede,   ove   necessario,
all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo
2020, n. 96/2020/R/eel. 
  3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con  apposita
deliberazione, disciplina il rimborso  ai  produttori  termoelettrici
per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica
immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorita', con
adeguato anticipo, e per lassi  temporali  predefiniti,  al  fine  di
massimizzare i benefici per i  consumatori  italiani,  anche  tenendo
conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e  comunque
nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto
a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi  alle
emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da  tale  rimborso  viene
coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo. 
  4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai  commi  2  e  3  siano
pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti
termoelettrici  interessati  dai  medesimi  rimborsi.  Nel  caso   di
verifica negativa, il produttore e' tenuto a  restituire  i  relativi
rimborsi, ((maggiorati di))  eventuali  sanzioni  ((irrogate))  dalla
medesima Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.  481.  A
tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di  cui  al  comma  1,
definisce le modalita' ed i criteri per le procedure di  verifica  di
cui al primo periodo del presente comma nonche'  i  comportamenti  di
offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo  di  trasferimento
di cui al primo periodo. 
  5. L'Autorita' di regolazione  per  energia((,))  reti  e  ambiente
adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato
della capacita', di cui al decreto legislativo 19 dicembre  2003,  n.
379 per tenere conto  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 1((,)) 2 e 3 del presente articolo. 
  6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata
alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  ((6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «fatto salvo quanto previsto dal  comma
6» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto  previsto  dai
commi 6 e 7, lettera i-bis)»; 
    b) al comma 7: 
      1) alla lettera i), la  parola:  «incoraggiare»  e'  sostituita
dalla seguente: «incentivare»; 
      2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        «i-bis) incentivare  il  riequilibrio  modale  dal  trasporto
stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi  comprese  le
misure previste dall'articolo 1, commi 647  e  648,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  25   ottobre   2011,   concernente
          l'integrita' e  la  trasparenza  del  mercato  dell'energia
          all'ingrosso Testo rilevante ai fini del SEE e'  pubblicato
          nella GUUE dell'8 novembre 2011, L 326. 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995. 
              - Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.  379,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14  del  19  gennaio
          2004. 
              - Il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          Trattato 25/03/1957, e'  pubblicato  nella  GUUE  9  maggio
          2008, n. C 115. 
              - Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo
          9 giugno 2020, n. 47  si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 1.