Art. 6
Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale
prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il
rafforzamento della concorrenzialita' dei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di
offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti
rinnovabili non programmabili, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, entro tre mesi ((dalla data di entrata in
vigore)) del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n.
1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, adotta uno o piu' provvedimenti per la valutazione delle
condotte di trattenimento economico di capacita' degli operatori di
mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di
vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunita'
stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi
motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo
marginale della capacita' di generazione, ((in conformita' a quanto
stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia)) del 18
dicembre 2024.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali, a
decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili
della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli
funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le
componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas
naturale a copertura di oneri di carattere generale ((del sistema del
gas)) applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di
energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli gia'
oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima
Autorita' 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri
oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito
derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite
componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le
modalita' definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario,
all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo
2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita
deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici
per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica
immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorita', con
adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di
massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo
conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque
nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto
a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle
emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene
coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano
pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti
termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di
verifica negativa, il produttore e' tenuto a restituire i relativi
rimborsi, ((maggiorati di)) eventuali sanzioni ((irrogate)) dalla
medesima Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A
tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1,
definisce le modalita' ed i criteri per le procedure di verifica di
cui al primo periodo del presente comma nonche' i comportamenti di
offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento
di cui al primo periodo.
5. L'Autorita' di regolazione per energia((,)) reti e ambiente
adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato
della capacita', di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.
379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei
commi 1((,)) 2 e 3 del presente articolo.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
((6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma
6» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dai
commi 6 e 7, lettera i-bis)»;
b) al comma 7:
1) alla lettera i), la parola: «incoraggiare» e' sostituita
dalla seguente: «incentivare»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto
stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le
misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato».))
Riferimenti normativi
- Il regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente
l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia
all'ingrosso Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicato
nella GUUE dell'8 novembre 2011, L 326.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2004.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Trattato 25/03/1957, e' pubblicato nella GUUE 9 maggio
2008, n. C 115.
- Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.