Art. 7 
 
            ((Misure urgenti per la connessione alla rete 
           degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)) 
 
  1. La societa' Terna s.p.a., nel portale  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera a), del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.  11,
pubblica  la  capacita'  massima  addizionale  da  impianti  a  fonti
rinnovabili e da impianti di accumulo,  fatta  eccezione  per  quelli
off-shore, che puo' essere integrata in ciascuna porzione della  rete
elettrica  di  trasmissione  nazionale,  determinata  dalla  societa'
medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del  comma  2.  ((La
medesima   societa'))   Terna   s.p.a.   provvede    ad    aggiornare
trimestralmente la capacita' massima addizionale determinata ai sensi
del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la
costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere
di rete, nonche' delle richieste di  connessione  e  dell'entrata  in
esercizio dei medesimi impianti. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA),  stabilisce  i  criteri,  anche  funzionali,  e  le
modalita' operative a cui ((la societa')) Terna s.p.a. si attiene per
lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza e imparzialita', assicurando che la capacita'
di rete sia dimensionata coerentemente con gli  obiettivi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato  per
l'energia e il clima,  nonche'  con  quelli  di  politica  energetica
nazionale ed  europea  e  nel  rispetto  dell'obiettivo  generale  di
massimizzazione  della  competitivita'   delle   procedure   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  1,  ((la  societa'))
Terna s.p.a. tiene altresi' conto delle  previsioni  sulla  capacita'
degli impianti di generazione da  fonti  rinnovabili  effettuate  dai
gestori  del  sistema  di  distribuzione  sulle   reti   di   propria
competenza. 
  3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1: 
      ((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) "intervento": le attivita' di  costruzione  ed  esercizio
delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese
quelle  relative  alle   opere   connesse   e   alle   infrastrutture
indispensabili, fatta  eccezione  per  le  attivita'  di  sviluppo  e
potenziamento  della  rete   di   trasmissione   nazionale   di   cui
all'articolo  10-bis,  commi  8  e  10,   nonche'   della   rete   di
distribuzione realizzate autonomamente»)); 
      2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) "gestore del sistema di trasmissione  nazionale":  il
gestore della rete di trasmissione nazionale ai  sensi  dell'articolo
1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004; 
        d-ter) "gestori del  sistema  di  distribuzione":  i  gestori
della rete di distribuzione elettrica ai sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»; 
    ((a-bis) all'articolo 8, dopo il  comma  12-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «12-ter. Nei casi di cui ai commi  12  e  12-bis,  il  soggetto
proponente presenta la PAS entro il  termine  perentorio  di  novanta
giorni rispettivamente dalla data di acquisizione  della  valutazione
di incidenza prevista dall'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  o
del titolo edilizio»;)) 
    ((a-ter) all'articolo 10, comma 3: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Nel  caso
degli interventi di cui ai commi 12  e  12-bis  dell'articolo  8,  il
titolare  della  concessione  presenta   istanza   di   avvio   della
valutazione di incidenza  ambientale  prevista  dall'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, o  per  l'acquisizione  del  titolo  edilizio
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di  rilascio
della concessione medesima»; 
      2) al terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  cui  al  secondo
periodo» sono inserite le  seguenti:  «o  l'istanza  di  avvio  della
valutazione di incidenza  ambientale  prevista  dall'articolo  5  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del  titolo  edilizio  entro  il
termine di cui al terzo periodo»; 
      3) al quarto periodo, le parole:  «Per  il  periodo  di  durata
della PAS o del procedimento autorizzatorio  unico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del
provvedimento autorizzatorio unico»;)) 
    b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
      «Articolo 10-bis (Disciplina  delle  soluzioni  di  connessione
alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  l'ARERA  aggiorna  le
condizioni  tecniche   ((ed   economiche   nonche'))   le   modalita'
procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli  impianti  a
fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta  eccezione  per
quelli off shore, prevedendo: 
        a) che il gestore ((del sistema)) di trasmissione nazionale: 
          1) sia autorizzato a rilasciare  soluzioni  di  connessione
che afferiscono a un punto  di  connessione  anche  in  eccesso  alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto; 
          2) allochi la capacita' di rete disponibile  e  rilasci  le
relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non
discriminatorie; 
          3) assegni definitivamente la capacita' di rete disponibile
ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di  cui
al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai  sensi
dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9; 
          4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto  della
massima capacita' per porzione ((di rete nonche'))  di  un  obiettivo
generale di rafforzamento della competitivita' delle procedure di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
        b) che i gestori del sistema di distribuzione: 
          1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e  non
discriminatorie, soluzioni di connessione sulle  reti  di  competenza
che afferiscano a un punto  di  connessione  anche  in  eccesso  alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto; 
          2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di  connessione
sulle reti di bassa  tensione  anche  in  relazione  a  impianti  che
entrino in  esercizio  prima  della  realizzazione  degli  interventi
eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione; 
        c) ogni misura utile a garantire, nel  quadro  dei  principi,
delle finalita' e delle attribuzioni  ((stabiliti))  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della  capacita'  della
rete,  anche  mediante  misure  decadenziali   delle   soluzioni   di
connessione in caso di esito negativo delle procedure  abilitative  o
autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui  al  comma  7
del presente articolo. 
      ((1-bis. I numeri)) 2) e 3) della lettera a)  ((del  comma  1))
non si applicano nel caso di richieste di connessione  relative  alla
realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia  elettrica  o
al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di  distribuzione
dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del  sistema
di distribuzione.)) 
      2. Nelle more della pubblicazione  dei  provvedimenti  adottati
dall'ARERA  ai  sensi  del  comma  1,  il  gestore  del  sistema   di
trasmissione nazionale e  i  gestori  del  sistema  di  distribuzione
possono rilasciare soluzioni di  connessione  che  afferiscono  a  un
determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla  capacita'
massima accoglibile nel medesimo punto di connessione. 
      3. A far data dalla pubblicazione  dei  provvedimenti  adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia  le  soluzioni  di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a
progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti  di  accumulo
non abilitati o non autorizzati, gia' rilasciate e non  validate  dal
gestore del sistema di  trasmissione  nazionale,  fermo  restando  il
diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui
al comma 1,  lettera  a),  numero  2).  Il  gestore  del  sistema  di
trasmissione  nazionale  comunica  ai  soggetti  e   alle   autorita'
competenti interessati la perdita di efficacia  ai  sensi  del  primo
periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma  1,
l'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di  restituzione  ovvero  di
rimodulazione dei  corrispettivi  di  connessione  gia'  versati  dai
soggetti  titolari  delle  soluzioni  di  connessione   che   perdono
efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma. 
      4.  Il  ((gestore  del  sistema  di  trasmissione  nazionale,))
nell'ambito delle proprie attivita' di pianificazione territoriale  e
((delle procedure di cui al comma 1,)) lettera a), tiene conto  delle
soluzioni di connessione relative a progetti  di  impianti  da  fonti
rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data
di  pubblicazione  dei  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   un
provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di
valutazione  dell'impatto  ambientale  o  un   parere   positivo   di
compatibilita' ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano
stati sottoposti al giudizio di  compatibilita'  ambientale  completi
del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo  dei
correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica
di trasmissione nazionale. 
      5. Anche nel caso in cui  ((le  soluzioni  di  connessione  non
perdono efficacia per effetto del comma 3)), il gestore  del  sistema
di trasmissione nazionale assegna  definitivamente  la  capacita'  di
rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. 
      6. Nelle more del rilascio delle soluzioni  di  connessione  ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia  ai
sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto
di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o  autorizzatori,
ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data  di
pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano  gia'  state
presentate. I termini dei procedimenti abilitativi  o  autorizzatori,
ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a  interventi
interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e gia' in
corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1,
riprendono a decorrere dall'eventuale  presentazione,  da  parte  del
soggetto  proponente,  della  documentazione  relativa   alla   nuova
soluzione di connessione rilasciata ai  sensi  del  numero  2)  della
lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo  periodo,
sono fatte salve le attivita' istruttorie gia' compiute in  relazione
agli  aspetti  non   riguardanti   la   soluzione   di   connessione.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1,  l'ARERA  assicura
che le procedure di cui al medesimo comma  si  svolgano  secondo  una
cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione  della  nuova
soluzione di connessione ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma. 
      7. Il soggetto  proponente  presenta  l'istanza  di  PAS  o  di
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8  o  9  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  accettazione  della  soluzione   di
connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo. ((Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8,  il
soggetto proponente, entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma,  presenta  istanza  di   avvio   della
valutazione di incidenza  ambientale  prevista  dall'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del  titolo  edilizio.))
In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8,
comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma
11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia.  Ai  fini
di cui al l'articolo 8, comma 11, la realizzazione  della  parte  non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova richiesta di rilascio
della soluzione di connessione. 
      8. Gli interventi di sviluppo e  potenziamento  della  rete  di
trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili  o  a
impianti di accumulo, fatta  eccezione  per  quelli  off-shore,  sono
autorizzati, su istanza  del  gestore  del  sistema  di  trasmissione
nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4,  4-bis,
4-bis.1 e 4-bis.2,  del  decreto-legge  ((29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290)),
fatto salvo quanto previsto ((dal comma 9  del  presente  articolo)).
Qualora gli interventi di cui  al  primo  periodo  ricadano  in  aree
idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone  di  accelerazione  ai
sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si
applicano  rispettivamente  le  disposizioni  di   cui   all'articolo
11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10. 
      9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo
e potenziamento della  rete  di  trasmissione  nazionale  siano  gia'
validati  dal  gestore  del  sistema  di  trasmissione  nazionale   e
ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti
di accumulo le cui procedure abilitative o  autorizzatorie  risultino
gia' avviate alla data di pubblicazione  dei  provvedimenti  adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo  e'
comunque fatta salva la facolta' dei soggetti proponenti  i  progetti
di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo  afferenti
al medesimo intervento di sviluppo  e  potenziamento  della  rete  di
trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore  della
rete   di   trasmissione   nazionale   di   presentare   istanza   di
autorizzazione ((ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo)). 
      10. Sono realizzati  ai  sensi  dell'articolo  1-sexies,  commi
4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies,  4-undecies,  4-duodecies  e
4-terdecies, del decreto-legge  n.  239  del  2003,  su  impulso  del
gestore del sistema di  trasmissione  nazionale,  gli  interventi  di
potenziamento  della  rete  di  trasmissione  nazionale  relativi   a
impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti: 
        a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche
esistenti situate in aree prive di vincoli))  ai  sensi  della  parte
seconda o terza ((del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  di
vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici; 
        b) nella realizzazione di stazioni elettriche  che  insistano
su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree
prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del  codice  di
cui al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  nonche'  di  vincoli
ambientali, geologici ovvero idrogeologici; 
        c) nella realizzazione di raccordi alla rete di  trasmissione
nazionale aventi  una  lunghezza  complessiva  non  superiore  a  tre
chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato,
insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della  parte  seconda  o
terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche'
di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici; 
        d) nell'ammodernamento e nel  potenziamento  di  elettrodotti
esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che  se  ne  discostano
per non piu' di sessanta metri  lineari  e  che  non  comportano  una
variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore  al  trenta  per
cento dei medesimi, insistenti su aree  prive  di  vincoli  ai  sensi
della  parte  seconda  o  terza  del  ((codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli)) ambientali, geologici
ovvero idrogeologici. 
      11. Il gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  allega
alla denuncia di cui al comma  10  una  dichiarazione  attestante  la
legittima disponibilita'  della  superficie  su  cui  realizzare  gli
interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima  disponibilita'
della superficie ai sensi del primo periodo non trovano  applicazione
le procedure previste dal testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327.»; 
    ((c) all'articolo 11-quater: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale»
sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»; 
    2) al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 si  applica»
sono sostituite dalle seguenti: «Alla  realizzazione  dell'intervento
si applica il comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, indipendentemente dall'ubicazione delle  opere  connesse  e  delle
infrastrutture indispensabili»;)) 
    ((c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole:  «ivi  incluse
le informazioni relative alla» sono inserite le seguenti: «scadenza e
alla»;)) 
    ((c-ter) all'articolo 14: 
      1) al comma 7, lettera b),  le  parole:  «,  nei  casi  di  cui
all'articolo 9, comma 14,» sono soppresse;)) 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        ((«7-bis. Ai  fini  del  computo  dei  termini  di  cui  agli
articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo,  e  10-bis,  comma  7,
primo e secondo periodo, si considera la data posteriore  tra  quella
di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo
10-bis e quella di rilascio della  concessione  di  cui  al  medesimo
articolo 10»;)) 
    d) all'allegato A, sezioni I, ((punto  1,))  lettera  v),  e  II,
((punto 1,)) lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla  fine
((della lettera)) sono soppresse; 
    e) all'allegato B, sezioni I, ((punto 1,))  lettera  cc),  e  II,
((punto 1,)) lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla  fine
((della lettera)) sono soppresse; 
    f) all'allegato C, sezioni I, ((punto 1,)) lettere v) e z), e II,
((punto 1,)) lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino  alla
fine ((della lettera)) sono soppresse. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi entro il 30 aprile di ciascun  anno,  sono  determinati  gli
indirizzi in materia  di  sviluppo  territoriale,  industriale  e  di
tutela energetica di famiglie e imprese a cui  devono  orientarsi  le
autorita'  competenti  nelle  determinazioni  di   indirizzo   e   di
valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181: 
                «Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di  rete
          elettrica). - 1. Al fine  di  garantire  la  programmazione
          efficiente delle infrastrutture  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, in coordinamento  con  lo  sviluppo
          degli  impianti  di  produzione   di   energia   da   fonti
          rinnovabili e dei sistemi di  accumulo  di  energia,  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la societa' Terna  Spa,  in  qualita'  di
          gestore della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          istituisce un portale digitale: 
                  a) riportante, a beneficio dei soggetti di  cui  al
          comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli  relativi
          alla localizzazione, degli  interventi  di  sviluppo  della
          rete elettrica di  trasmissione  nazionale,  nonche'  delle
          richieste di connessione alla medesima rete degli  impianti
          di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei  sistemi
          di accumulo di energia e degli impianti di consumo; 
                  b) per l'accesso, da parte dei soggetti di  cui  al
          comma 2, alle relazioni  di  monitoraggio  sullo  stato  di
          avanzamento  dei  procedimenti  di  connessione  alla  rete
          elettrica di  trasmissione  nazionale  in  prospettiva  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1,  accedono  al
          portale  di  cui  al  medesimo   comma   1   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  il  Ministero
          della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA), le regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  gli  operatori  economici
          interessati allo sviluppo degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e da  fonti  non  rinnovabili,
          dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo. 
                3. La gestione e l'aggiornamento del portale  di  cui
          al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa. 
                4. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  l'ARERA,  su  proposta  della
          societa'   Terna   Spa,   disciplina   le   modalita'    di
          funzionamento del portale di cui al comma 1 e di  copertura
          dei costi sostenuti ai sensi del medesimo  comma  1  e  del
          comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
          ai contenuti del portale da parte dei soggetti  di  cui  al
          comma 2. 
                5.  Fatta  salva  l'applicazione   di   regimi   piu'
          favorevoli previsti dalla  vigente  normativa  regionale  o
          provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
          delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
          estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
          ammessi  ai  finanziamenti  di  cui  all'Investimento  2.1,
          Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
          accessorie  indispensabili  all'attuazione   dei   progetti
          stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9. 
                6. Ferma restando  l'acquisizione  del  consenso  dei
          proprietari delle aree interessate, nei  casi  in  cui  non
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici,  culturali  o
          imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
          e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui  al
          comma 5 avviene mediante denuncia di  inizio  lavori  (DIL)
          presentata  alle   regioni   o   alle   province   autonome
          interessate  almeno  trenta  giorni  prima   dell'effettivo
          inizio  dei  lavori.  La  DIL  e'  corredata  del  progetto
          definitivo e  di  una  relazione  attestante  l'assenza  di
          vincoli ai sensi del primo periodo,  la  conformita'  e  la
          compatibilita'  delle  opere  e  delle  infrastrutture   da
          realizzare con  gli  strumenti  pianificatori  approvati  e
          l'assenza di  contrasto  con  quelli  adottati  nonche'  la
          conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime  ai
          regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il  rispetto
          della  normativa  in  materia   di   elettromagnetismo   di
          protezione della  popolazione  dalle  esposizioni  a  campi
          elettrici, magnetici ed  elettromagnetici,  in  materia  di
          gestione delle terre e rocce  da  scavo  e  in  materia  di
          progettazione,  costruzione  ed   esercizio   delle   linee
          elettriche e delle norme tecniche per le  costruzioni.  Nei
          casi in cui  la  DIL  e'  corredata  di  una  dichiarazione
          sostitutiva  certificata  redatta  da   un   professionista
          abilitato, che asseveri sotto  la  propria  responsabilita'
          che l'esecuzione dei lavori per realizzare le  opere  e  le
          infrastrutture di cui al primo periodo non  comporta  nuova
          edificazione o  scavi  in  quote  diverse  da  quelle  gia'
          impegnate da manufatti esistenti o  mutamento  nell'aspetto
          esteriore dei luoghi, non e'  richiesta  la  documentazione
          prevista  dall'articolo  1,  comma  2,  dell'allegato   I.8
          annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  relativa  alle
          scoperte fortuite di cui agli  articoli  90  e  seguenti  e
          all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
          ordine alla tutela del patrimonio archeologico. 
                7. Nei casi in  cui  sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici,  culturali   o   imposti   dalla   normativa
          dell'Unione europea  ovvero  occorra  l'acquisizione  della
          dichiarazione di pubblica utilita'  o  l'autorizzazione  in
          variante   agli   strumenti   urbanistici   esistenti,   la
          costruzione   e   l'esercizio   delle   opere    e    delle
          infrastrutture di cui al comma  5  avviene  a  seguito  del
          rilascio  di  un'autorizzazione   unica,   secondo   quanto
          previsto dalla vigente normativa regionale  o  provinciale.
          Entro   cinque   giorni   dalla   data   di   presentazione
          dell'istanza di autorizzazione unica  ai  sensi  del  primo
          periodo, l'amministrazione procedente adotta  lo  strumento
          della conferenza semplificata di  cui  all'articolo  14-bis
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con  le  seguenti
          variazioni: 
                  a)  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa
          dell'Unione   europea,   ogni   amministrazione   coinvolta
          rilascia le determinazioni di competenza entro  il  termine
          di   trenta   giorni,   decorso   il   quale   senza    che
          l'amministrazione si  sia  espressa  la  determinazione  si
          intende rilasciata positivamente e senza condizioni; 
                  b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
          5,  della  legge  n.  241   del   1990,   l'amministrazione
          procedente svolge, entro quindici giorni  decorrenti  dalla
          scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni
          di competenza delle singole amministrazioni ai sensi  della
          lettera a) del presente comma,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge  n.  241
          del   1990,   una   riunione   telematica   di   tutte   le
          amministrazioni coinvolte nella  quale  prende  atto  delle
          rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
          di  dieci  giorni   dalla   convocazione   della   riunione
          telematica,  all'adozione  della  determinazione   motivata
          conclusiva della conferenza di servizi. 
                8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al  comma
          7 si intende accolta qualora, entro  novanta  giorni  dalla
          data di presentazione dell'istanza medesima, non sia  stato
          comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
          espresso un dissenso congruamente  motivato,  da  parte  di
          un'amministrazione       preposta        alla        tutela
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  casi
          di  cui  al  primo  periodo,  fermi  restando  gli  effetti
          comunque intervenuti  dell'accoglimento,  l'amministrazione
          procedente   e'   tenuta,   su   richiesta   del   soggetto
          interessato,   a    rilasciare,    in    via    telematica,
          un'attestazione      circa      l'intervenuto      rilascio
          dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
          dalla richiesta di cui al secondo  periodo,  l'attestazione
          e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
          ai  sensi  dell'articolo   47   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nei
          casi di dissenso congruamente motivato da parte  di  una  o
          piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento,  ove
          non sia stata adottata la determinazione  conclusiva  della
          conferenza di servizi  nel  termine  di  cui  al  comma  7,
          lettera b), il Presidente  della  regione  interessata,  su
          istanza del soggetto interessato, assume la  determinazione
          motivata conclusiva della conferenza di  servizi  entro  il
          termine di quindici giorni dalla ricezione  della  predetta
          istanza, direttamente o mediante un  commissario  ad  acta.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. I commi 6, 7 e 8 si applicano,  su  richiesta  del
          soggetto  interessato,  anche   alle   procedure   per   la
          costruzione   e   l'esercizio   delle   opere    e    delle
          infrastrutture di cui al comma 5  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                9-bis. Con il  medesimo  procedimento  autorizzatorio
          previsto per la  costruzione  e  l'esercizio  delle  cabine
          primarie della  rete  elettrica  di  distribuzione  possono
          essere       autorizzate,       previa        presentazione
          all'amministrazione procedente di un'istanza  congiunta  da
          parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
          della rete di trasmissione,  anche  le  relative  opere  di
          connessione alla rete elettrica di trasmissione  nazionale,
          a condizione che le medesime  opere  abbiano  una  tensione
          nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
          cinque chilometri, se aeree, o a venti  chilometri,  se  in
          cavo interrato. Le opere di  connessione  sono  individuate
          dal gestore della rete elettrica di trasmissione  nazionale
          in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo  della
          rete di trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  36,
          comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  o
          sono previste nella soluzione tecnica minima  generale  per
          la connessione. 
                9-ter.  In  caso   di   procedimento   autorizzatorio
          congiunto  ai  sensi  del  comma  9-bis,  le  procedure  di
          valutazione di impatto ambientale (VIA) o  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA da svolgere,  ove  occorrenti,  sui
          progetti di realizzazione  delle  cabine  primarie  nonche'
          delle   relative   opere    connesse    e    infrastrutture
          indispensabili, sono di competenza regionale. 
                9-quater.  In  caso  di   accoglimento   dell'istanza
          congiunta  di  cui  al  comma  9-bis,  l'autorizzazione  e'
          rilasciata  sia  in  favore  del  gestore  della  rete   di
          distribuzione sia in  favore  del  gestore  della  rete  di
          trasmissione, per le opere  di  rispettiva  competenza.  Il
          rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
          ed esercire le cabine primarie e le opere di cui  al  comma
          9-bis in conformita' al progetto  approvato,  comprende  la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
          urgenza  delle  medesime,  l'eventuale   dichiarazione   di
          inamovibilita'  e  l'apposizione  del  vincolo  preordinato
          all'esproprio  sulle   aree   interessate   dalle   stesse,
          conformemente a  quanto  previsto  dal  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e,  in
          caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
          altresi' effetto di variante urbanistica. 
                9-quater.1 Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della
          rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le  opere
          necessarie per la connessione di cabine  primarie,  per  le
          quali e' stata concessa l'autorizzazione ai  gestori  della
          rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse  a
          finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle  risorse
          di cui alla Missione  2,  Componente  2,  Investimento  2.1
          'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia  di
          inizio attivita' ai  sensi  dell'articolo  1-sexies,  commi
          4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.
          239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          2003, n. 290, a condizione che tali  opere  di  connessione
          abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e  una
          lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non
          siano interessate  aree  sottoposte  a  vincoli  di  natura
          ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non
          superiore a tre chilometri. 
                9-quinquies.  All'articolo  47,  comma   1-bis,   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  dopo  le
          parole: «e  fino  al  30  giugno  2024»  sono  inserite  le
          seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito  per
          effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
          medesimo regolamento». 
                9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea,  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  le
          parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25
          MW e 12 MW». 
                9-septies. Al decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
          28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 2-bis: 
                    1) all'alinea,  le  parole:  «di  autorizzazione»
          sono soppresse; 
                    2) alla lettera b), le parole:  «fino  a  10  MW»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»; 
                    3) alla lettera c), le parole:  «superiore  a  10
          MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»; 
                  b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo  periodo,  le
          parole: «di potenza fino a 10  MW»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di potenza fino a 12 MW». 
                9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies  e
          9-septies   si   applicano   alle   procedure   abilitative
          semplificate di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          3  marzo  2011,  n.  28,  e  ai   procedimenti   unici   di
          autorizzazione  di  cui   all'articolo   12   del   decreto
          legislativo   29   dicembre   2003,   n.    387,    avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi  in
          cui   la   costruzione   e   l'esercizio   degli   impianti
          fotovoltaici  e  delle  opere  connesse  sono  soggetti  ad
          autorizzazione con procedimento unico ai sensi  del  citato
          articolo 12 del decreto legislativo n.  387  del  2003,  le
          disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
          si applicano alle procedure di  valutazione  ambientale  di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, avviate successivamente alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                9-novies.  All'articolo  25,  comma  2-bis,   secondo
          periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199». 
                9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Il secondo periodo si  applica  anche
          nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12  e  13
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
                9-undecies. Al fine  di  garantire  la  realizzazione
          degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
          rinnovabili e dei sistemi di accumulo  elettrochimico,  ivi
          comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
          avvia il relativo procedimento su istanza  del  proponente,
          corredata  del  progetto  delle   opere   di   connessione,
          suddiviso tra impianti di utenza  e  impianti  di  rete  ai
          sensi del testo integrato delle connessioni attive  (TICA),
          di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente 23  luglio  2008,  ARG/elt  99/08,
          redatto in coerenza con il preventivo  per  la  connessione
          predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
          anche in assenza del parere di  conformita'  tecnica  sulle
          soluzioni  progettuali  degli  impianti  di  rete  per   la
          connessione da parte del gestore medesimo, che e'  comunque
          acquisito nel corso del procedimento di  autorizzazione  ai
          fini dell'adozione del provvedimento finale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.    5    (Digitalizzazione    delle    procedure
          amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma  unica
          digitale per impianti  a  fonti  rinnovabili  istituita  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  8
          novembre 2021,  n.  199,  di  seguito  "piattaforma  SUER",
          fornisce, ai soggetti  proponenti  e  alle  amministrazioni
          interessate, guida e assistenza per ciascuna fase  relativa
          ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del
          presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con
          gli strumenti informatici  afferenti  la  realizzazione  di
          progetti di impianti  da  fonti  rinnovabili  operativi  in
          ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale. 
                2. I modelli unici semplificati di  cui  all'articolo
          7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto  proponente
          alla  piattaforma  SUER,  in  modalita'  telematica,  entro
          cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. 
                3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli
          unici per la presentazione: 
                  a)  degli  interventi  sottoposti  alla   procedura
          abilitativa semplificata di cui all'articolo 8; 
                  b) delle istanze di  autorizzazione  unica  di  cui
          all'articolo 9. 
                4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono
          presentati dal soggetto proponente mediante la  piattaforma
          SUER. 
                5. Fermo restando quanto previsto ai  commi  3  e  4,
          nelle more dell'operativita'  della  piattaforma  SUER,  la
          presentazione  dei  progetti,   delle   istanze   e   della
          documentazione  relativi  agli  interventi  di   cui   agli
          allegati B e C,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le
          forme utilizzate dall'amministrazione competente. 
                5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori
          finalizzati  all'installazione  degli   impianti   di   cui
          all'articolo 20 del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, il commissario speciale di cui al  comma  3-bis  del
          medesimo articolo 20 si avvale della  piattaforma  SUER  in
          qualita' di amministrazione procedente. 
                5-ter.   Limitatamente   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022,  i
          decreti di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  sono
          adottati sentito il Ministro della difesa.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 8, commi da  12
          a 13, 10, 11-quater, 12, commi  1  e  2,  14,  comma  7,  e
          dell'Allegato B e  C  del  citato  decreto  legislativo  25
          novembre 2024,  n.  190,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si applicano le seguenti definizioni: 
                  a) "intervento": le  attivita'  di  costruzione  ed
          esercizio  delle  fattispecie  progettuali  di   cui   agli
          allegati A, B o C,  comprese  quelle  relative  alle  opere
          connesse  e  alle  infrastrutture   indispensabili,   fatta
          eccezione per le  attivita'  di  sviluppo  e  potenziamento
          della rete di trasmissione nazionale  di  cui  all'articolo
          10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete  di  distribuzione
          realizzate autonomamente; 
                  b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la
          data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe
          attivita' in loco, propedeutiche alla  realizzazione  degli
          interventi; 
                  c) «soggetto proponente»: il  soggetto  pubblico  o
          privato interessato alla realizzazione degli interventi; 
                  d)   «amministrazione   procedente»:   il    comune
          territorialmente  competente  nel  caso   della   procedura
          abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   8,   il
          Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  la
          regione territorialmente competente o  la  provincia  dalla
          medesima   delegata   nel   caso   del   procedimento    di
          autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il  commissario
          speciale per la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori
          relativi  agli  interventi  finalizzati   all'installazione
          degli impianti, di cui all'articolo 20,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; 
                  d-bis)  «gestore  del   sistema   di   trasmissione
          nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale
          ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29
          agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004; 
                  d-ter) «gestori del sistema  di  distribuzione»:  i
          gestori della rete  di  distribuzione  elettrica  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79; 
                  e); 
                  f)  "impianto  ibrido":  un  impianto  che  combina
          diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto  di
          produzione di energia  da  una  o  piu'  fonti  rinnovabili
          combinato  con  un  impianto  di  accumulo  ovvero  con  un
          elettrolizzatore; 
                  f-bis)    «impianto     agrivoltaico»:     impianto
          fotovoltaico che preserva la  continuita'  delle  attivita'
          colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  colturali   e
          pastorali,  l'impianto  puo'  prevedere  la  rotazione  dei
          moduli  collocati  in  posizione   elevata   da   terra   e
          l'applicazione di strumenti di agricoltura  digitale  e  di
          precisione. 
                  f-ter) "interventi edilizi": gli  interventi  e  le
          opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,
          22 o 23 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
                    f-quater)   "opere   connesse":   le   opere   di
          connessione   dell'impianto   alla   rete   elettrica    di
          distribuzione ovvero alla rete  di  trasmissione  nazionale
          necessarie all'immissione nelle predette reti  dell'energia
          prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla
          rete di distribuzione del gas naturale o  di  idrogeno  per
          gli impianti di produzione  di  biometano  o  di  idrogeno,
          fatta eccezione per gli interventi edilizi; 
                  f-quinquies)  "infrastrutture  indispensabili":  le
          opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
          costruzione  ovvero   all'esercizio   degli   impianti   di
          produzione di energia da fonti  rinnovabili,  ivi  compresi
          quelli di accumulo asserviti ai medesimi,  fatta  eccezione
          per gli interventi edilizi; 
                  f-sexies)    "revisione    della    potenza":    il
          ripotenziamento  ovvero  il  rifacimento,  anche  parziale,
          degli  impianti  di  produzione   di   energia   da   fonti
          rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.". 
                «Art.  8  (Procedura  abilitativa  semplificata).   -
          Omissis. 
                12. Nel caso di  progetti  rientranti  nel  campo  di
          applicazione  della  valutazione  di   incidenza   di   cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve  acquisire  le
          relative determinazioni prima della presentazione al comune
          del progetto stesso. 
                12-bis. Nel  caso  di  progetti  che  necessitino  di
          interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo  10
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380  del
          2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima
          della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi
          di progetti di cui al presente comma  che  rientrino  anche
          nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di
          cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 357 del  1997,  la  valutazione  medesima  e'
          preventiva all'acquisizione del titolo edilizio. 
                12-ter. Nei casi di cui ai  commi  12  e  12-bis,  il
          soggetto  proponente  presenta  la  PAS  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data  di
          acquisizione  della  valutazione  di   incidenza   prevista
          dall'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del
          titolo edilizio. 
                13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato  B,
          sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i  termini
          di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo  periodo,  e  8,
          lettere  b)  e  c),  sono  ridotti   di   un   terzo,   con
          arrotondamento   per   difetto   al   numero   intero   ove
          necessario.". 
                «Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio). - 1.
          Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi,  sia
          necessaria  la  concessione  di  superfici  pubbliche,   si
          applicano le disposizioni di cui al presente  articolo.  Il
          presente articolo non  si  applica  nel  caso  di  servitu'
          relative  ad  attraversamenti,  interferenze  con  opere  e
          infrastrutture esistenti, sottoservizi  od  opere  puntuali
          per la rete aerea. 
                2.  Il  soggetto  proponente  presenta   istanza   di
          concessione della superficie, unitamente alla  copia  della
          richiesta di  connessione  alla  rete  elettrica,  all'ente
          concedente che, entro i successivi cinque giorni,  provvede
          a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale,  per
          un  periodo  di  trenta  giorni,  e,  per  estratto,  nella
          Gazzetta Ufficiale, con  modalita'  tali  da  garantire  la
          tutela   della   segretezza   di   eventuali   informazioni
          industriali  ovvero  commerciali  indicate   dal   soggetto
          proponente. Alla scadenza del  termine  di  trenta  giorni,
          qualora non siano state presentate istanze  concorrenti  o,
          nel caso di istanze concorrenti, sia stato  selezionato  il
          soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare
          uno degli interventi di cui  al  presente  decreto,  l'ente
          concedente rilascia  la  concessione,  entro  i  successivi
          sessanta giorni, previa  valutazione  della  sostenibilita'
          economico finanziaria del progetto 
                3. Nel caso degli interventi assoggettati  al  regime
          di cui agli articoli 8 o 9, la  concessione  e'  sottoposta
          alla    condizione    sospensiva    dell'abilitazione     o
          dell'autorizzazione unica. Il  titolare  della  concessione
          presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione  unica  entro
          il termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla  data  di
          rilascio della concessione medesima, estesi  a  centottanta
          giorni nel caso  di  impianti  off-shore.  Nel  caso  degli
          interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8,  il
          titolare della concessione presenta istanza di avvio  della
          valutazione di incidenza ambientale prevista  dall'articolo
          5 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o  per  l'acquisizione
          del titolo edilizio entro il termine perentorio di  novanta
          giorni dalla data di rilascio della  concessione  medesima.
          Nel caso in cui il titolare della concessione non  presenti
          la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine
          di cui al  secondo  periodo  o  l'istanza  di  avvio  della
          valutazione di incidenza ambientale prevista  dall'articolo
          5 del citato regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 357 del 1997 o per  l'acquisizione  del
          titolo edilizio entro il termine di cui al  terzo  periodo,
          la concessione decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia
          della PAS  o  del  provvedimento  autorizzatorio  unico,  e
          comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi  dalla
          data  di  presentazione   rispettivamente   della   PAS   o
          dell'istanza di autorizzazione unica,  sulle  aree  oggetto
          della concessione non e'  consentita  la  realizzazione  di
          alcuna opera ne'  di  alcun  intervento  incompatibili  con
          quelli oggetto della PAS o dell'istanza  di  autorizzazione
          unica. 
                4. Nel caso degli interventi di cui al  comma  3,  il
          soggetto  proponente  stipula  con  l'ente  concedente  una
          convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o
          autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono  dovuti  a
          partire dal centoventesimo giorno dal rilascio  del  titolo
          abilitativo o autorizzatorio. 
                5. La concessione rilasciata ai  sensi  del  presente
          articolo  decade   in   caso   di   mancato   avvio   della
          realizzazione  degli   interventi   entro   un   anno   dal
          perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro  il
          termine  stabilito  dall'autorizzazione  unica   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 11. 
                6. Il presente articolo non si applica  nel  caso  di
          istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata
          in vigore del presente decreto. 
                7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di
          risorse   geotermiche,   quanto   previsto   dal    decreto
          legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le  concessioni
          idroelettriche,  quanto  previsto  dal  regio  decreto   11
          dicembre 1933, n. 1775,  e  dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». 
                «Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
          semplificati  per  impianti  in  aree  idonee). -   1.   La
          realizzazione degli interventi di cui agli allegati A  e  B
          che  insistano  in   aree   idonee   non   e'   subordinata
          all'acquisizione     dell'autorizzazione     dell'autorita'
          competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime  con
          parere obbligatorio  e  non  vincolante  entro  i  medesimi
          termini previsti per  il  rilascio  dei  relativi  atti  di
          assenso ai sensi degli articoli  7  e  8.  Nell'ambito  dei
          procedimenti  di   autorizzazione   unica   relativi   agli
          interventi di cui all'allegato  C  che  insistano  in  aree
          idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica  si
          esprime,  anche  ai  fini  delle  valutazioni  dell'impatto
          ambientale,  con  parere  obbligatorio  e  non  vincolante.
          Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere
          non vincolante, l'autorita'  procedente  provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo
          periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
          sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al
          numero intero ove necessario. 
                2. Il comma 1  si  applica,  ove  ricadenti  su  aree
          idonee, anche nel caso di  interventi  di  sviluppo  ovvero
          potenziamento della rete di trasmissione nazionale e  delle
          reti di distribuzione. 
                3. Alla realizzazione dell'intervento si  applica  il
          comma 1 qualora  l'impianto  da  fonti  rinnovabili  ricada
          interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un  impianto
          da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo  parzialmente
          in  un'area   idonea,   il   comma   1   non   si   applica
          indipendentemente dall'ubicazione delle  opere  connesse  e
          delle infrastrutture indispensabili.». 
                «Art. 12 (Zone  di  accelerazione  e  disciplina  dei
          relativi regimi amministrativi). - 1. Entro  il  21  maggio
          2025,  al  fine  di  garantire  il   raggiungimento   degli
          obiettivi di energia da fonti  rinnovabili  come  delineati
          dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici -  GSE
          S.p.A.  (GSE)  pubblica  nel  proprio  sito  internet   una
          mappatura  del   territorio   nazionale   individuando   il
          potenziale   nazionale   e   le   aree   disponibili    per
          l'installazione di impianti di  produzione  di  energia  da
          fonti rinnovabili, delle relative  infrastrutture  e  opere
          connesse e degli impianti  di  stoccaggio,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo   15-ter   della   direttiva   (UE)
          2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11
          dicembre  2018,  dandone  comunicazione   alla   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il  GSE
          si avvale delle informazioni e  dei  dati  contenuti  nelle
          piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e  48  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di
          Gestione  delle  anagrafiche  uniche  degli   impianti   di
          produzione (GAUDI') e nel portale di  cui  all'articolo  9,
          comma  1,  del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
          n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di  gestione  dello
          spazio marittimo adottati ai sensi del decreto  legislativo
          17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  di
          regolazione per energia reti e ambiente adotta  misure  per
          implementare il sistema  GAUDI'  ricomprendendovi  anche  i
          dati   concernenti   le    concessioni    di    derivazione
          idroelettriche e di  coltivazione  geotermoelettriche,  ivi
          incluse le  informazioni  relative  alla  scadenza  e  alla
          durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni
          di cui al secondo periodo riguardano anche  le  concessioni
          in esercizio alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto. 
                Omissis.». 
                «Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - Omissis 
                7. Gli effetti  delle  nuove  dichiarazioni  o  delle
          verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si  applicano  agli
          interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio
          del procedimento di dichiarazione o verifica: 
                  a) siano abilitati o  autorizzati  ai  sensi  degli
          articoli 7, 8 e 9; 
                  b) abbiano ottenuto il provvedimento favorevole  di
          valutazione ambientale. 
                7-bis. Ai fini del computo dei termini  di  cui  agli
          articoli 10, comma 3, secondo e terzo  periodo,  e  10-bis,
          comma 7, primo e secondo  periodo,  si  considera  la  data
          posteriore tra quella di accettazione  della  soluzione  di
          connessione ai  sensi  dell'articolo  10-bis  e  quella  di
          rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10. 
                Omissis.». 
                «Allegato B 
                Interventi in regime di PAS 
                Sezione I - Interventi di nuova costruzione 
                1. Sono soggetti al  regime  di  PAS  gli  interventi
          relativi a: 
                  a)  impianti  solari   fotovoltaici,   di   potenza
          inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a)
          e b), numero 1, della sezione  I  dell'allegato  A,  i  cui
          moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici  e
          per  i  quali  la   superficie   complessiva   dei   moduli
          fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a  quella  del
          tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; 
                  b) impianti solari fotovoltaici, diversi da  quelli
          di cui alle lettere  a),  b),  c)  e  d)  della  sezione  I
          dell'allegato A e da quelli di cui alla  presente  sezione,
          di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee
          ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione
          individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto,
          ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai  sensi
          del medesimo articolo 12, comma 5; 
                  c)  impianti   solari   fotovoltaici   di   potenza
          inferiore  a  10  MW  i  cui  moduli  sono  installati   in
          sostituzione di coperture di edifici su cui e'  operata  la
          completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; 
                  d) impianti solari fotovoltaici di potenza  pari  o
          superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra  ubicati
          nelle  zone  e  nelle  aree  a  destinazione   industriale,
          artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di
          discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave  o  lotti  o
          porzioni   di   cave   non   suscettibili   di    ulteriore
          sfruttamento; 
                  e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a  10
          MW collocati in modalita' flottante sullo specchio  d'acqua
          di invasi e di bacini idrici, anche  artificiali,  compresi
          gli invasi idrici nelle cave dismesse  o  in  esercizio,  o
          installati a copertura dei canali di  irrigazione,  diversi
          da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera  aa)  e
          sezione II, lettera z);»; 
                  f) impianti solari fotovoltaici, diversi da  quelli
          di cui alle lettere a),  b),  c),  e  d)  della  sezione  I
          dell'allegato A nonche' da  quelli  di  cui  alla  presente
          sezione, di potenza fino a 1 MW; 
                  g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW  e
          inferiore a 60 kW, posti al di fuori  di  aree  protette  o
          appartenenti a Rete Natura 2000; 
                  h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
          temporanea del vento per un periodo superiore  a  36  mesi,
          realizzate mediante strutture mobili, semifisse o  comunque
          amovibili, fermo restando l'obbligo  alla  rimozione  delle
          stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
          dalla conclusione della rilevazione; 
                  i)  impianti   idroelettrici   con   capacita'   di
          generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione; 
                  i-bis)  impianti  idroelettrici  con  capacita'  di
          generazione pari o superiore a 500 kW e  fino  a  1  MW  di
          potenza di concessione, realizzati su  condotte  esistenti,
          senza  incremento  ne'  della  portata  esistente  ne'  del
          periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici
          esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici,
          non  comportino  modifiche  alle  destinazioni  d'uso,  non
          riguardino parti strutturali dell'edificio, ne'  comportino
          aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri
          urbanistici; 
                  i-ter)  impianti  idroelettrici  con  capacita'  di
          generazione  fino  a  250  kW  di  potenza  di  concessione
          realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
          di portata derivata; 
                  i-quater) impianti idroelettrici con  capacita'  di
          generazione fino a 250 kW ai fini di cui  all'articolo  166
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  l)  impianti  alimentati  da   biomasse,   gas   di
          discarica, gas residuati dai processi  di  depurazione  con
          potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW,  operanti  in
          assetto cogenerativo; 
                  m) impianti per la produzione di energia  elettrica
          alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
          processi di depurazione e biogas non  operanti  in  assetto
          cogenerativo e aventi capacita' di generazione: 
                    1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; 
                    2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica,  gas
          residuati dai processi di depurazione e biogas; 
                  n) sonde geotermiche a circuito chiuso con  potenza
          termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW,
          con profondita' non  superiore  a  3  metri  dal  piano  di
          campagna, se orizzontali, e non superiore a 250  metri  dal
          piano di campagna, se verticali; 
                  o) impianti solari  termici,  con  potenza  termica
          nominale  utile  fino  a  10  MW,  a  servizio  di  edifici
          installati su strutture o edifici esistenti  o  sulle  loro
          pertinenze o posti su strutture  e  manufatti  fuori  terra
          diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in  adiacenza,
          all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
          del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
                  p) impianti solari  termici,  con  potenza  termica
          fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; 
                  q) pompe di calore asservite a processi  produttivi
          con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; 
                  r) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
          utile nominale fino a 1 MW; 
                  s) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica a servizio di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
          e negli spazi liberi privati annessi, con potenza  nominale
          utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW; 
                  t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  20  del
          2007, a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile  nominale
          superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW; 
                  u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  20  del
          2007, asserviti a processi produttivi con  potenza  termica
          utile nominale fino a 1 MW; 
                  v) generatori di calore, diversi da quelli  di  cui
          alle lettere o), p),  q),  r),  s),  t),  u),  asserviti  a
          processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
          a 1 MW; 
                  z) impianti a  biometano  di  capacita'  produttiva
          fino a 500 standard metri cubi/ora; 
                  aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
          termomeccanici  ubicati  esclusivamente   all'interno   del
          perimetro di  impianti  industriali  di  qualsiasi  natura,
          anche non piu' operativi o  in  corso  di  dismissione,  di
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  esistenti,
          abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di
          produzione e trattamento di idrocarburi liquidi  e  gassosi
          in  via  di  dismissione,  per  i  quali  la  realizzazione
          dell'impianto di  accumulo  non  comporta  l'aumento  degli
          ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
          richiede variante agli strumenti urbanistici adottati; 
                  bb)  elettrolizzatori,   compresi   compressori   e
          depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno
          di  aree  industriali  ovvero  di  aree  ove  sono  situati
          impianti industriali anche per la produzione di energia  da
          fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in  corso
          di  dismissione,  la   cui   realizzazione   non   comporti
          occupazione in estensione delle aree  stesse,  ne'  aumento
          degli  ingombri  in  altezza   rispetto   alla   situazione
          esistente e che non richiedano una variante agli  strumenti
          urbanistici adottati; 
                  cc)  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          impianti di cui alle precedenti lettere. 
                Sezione II - Interventi su impianti esistenti 
                1. Sono soggetti al  regime  di  PAS  gli  interventi
          consistenti in: 
                  a) modifiche,  ivi  inclusi  il  potenziamento,  il
          ripotenziamento, il  rifacimento,  la  riattivazione  e  la
          ricostruzione,  anche  integrale,  di  impianti   a   fonti
          rinnovabili  per  la  produzione   di   energia   elettrica
          esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
          impianti di produzione di biometano, a condizione  che  non
          comportino un incremento dell'area  occupata  dall'impianto
          esistente superiore al 20 per cento,  a  prescindere  dalla
          potenza elettrica risultante; 
                  b) sostituzione di  impianti  solari  termici,  con
          potenza termica  fino  a  10  MW,  a  servizio  di  edifici
          installati su strutture e edifici esistenti  o  sulle  loro
          pertinenze o posti su strutture  e  manufatti  fuori  terra
          diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in  adiacenza,
          all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
          del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
                  c) sostituzione di  impianti  solari  termici,  con
          potenza  termica  fino  a  10  MW,  asserviti  a   processi
          produttivi; 
                  d) sostituzione di  pompe  di  calore  asservite  a
          processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
          a 50 MW; 
                  e) sostituzione  di  impianti  a  biomassa  per  la
          produzione  di  energia  termica   asserviti   a   processi
          produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; 
                  f) sostituzione  di  impianti  a  biomassa  per  la
          produzione di energia termica a servizio di edifici per  la
          climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
          edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
          potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW; 
                  g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 20 del 2007, a servizio di  edifici  per  la
          climatizzazione  e  l'acqua  calda  sanitaria  con  potenza
          termica utile nominale superiore a 2 MW e  inferiore  a  10
          MW; 
                  h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi
          con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; 
                  i) sostituzione di generatori di calore, diversi da
          quelli di cui alle lettere b), c), d), e),  f),  g)  e  h),
          asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile
          nominale fino a 1 MW; 
                  l) parziale o completa riconversione di impianti di
          produzione di energia  elettrica  alimentati  a  biogas  in
          impianti di  produzione  di  biometano  con  capacita'  non
          superiore a 500 standard metri cubi/ora; 
                  m) modifiche su impianti a biometano in  esercizio,
          abilitati o autorizzati che non  comportino  un  incremento
          dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne'
          modifiche alle  matrici  gia'  oggetto  di  abilitazione  o
          autorizzazione, a condizione che: 
                    1) la targa del sistema di upgrading  indichi  il
          valore   di   capacita'    produttiva    derivante    dalla
          realizzazione degli interventi; 
                    2) nel caso di impianti collegati alla  rete,  vi
          sia la disponibilita' del gestore di  rete  a  immettere  i
          volumi  aggiuntivi  derivanti  dalla  realizzazione   degli
          interventi; 
                    3) l'eventuale aumento delle aree  dedicate  alla
          digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento; 
                  n)  realizzazione  delle  opere  connesse  e  delle
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti  o
          riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere. 
                2.  Qualora  gli  interventi  di  cui  alla  presente
          sezione comportino un incremento  di  potenza  di  impianti
          esistenti o  gia'  abilitati  o  comunque  autorizzati,  la
          potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
          puo'  superare  le  soglie  stabilite  negli  allegati  II,
          II-bis,  III  e  IV,  alla  parte   seconda   del   decreto
          legislativo n. 152  del  2006.  Il  primo  periodo  non  si
          applica ai casi per  i  quali  la  presente  sezione  rechi
          disposizioni specifiche in relazione alla potenza.». 
                «Allegato C 
                Interventi in regime di autorizzazione unica 
                Sezione I - Interventi di competenza regionale 
                1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di
          attivita' libera o  di  PAS  di  cui  rispettivamente  agli
          allegati A e B, sono soggetti ad  autorizzazione  unica  di
          competenza delle regioni, o della provincia delegata  dalla
          regione medesima, gli interventi relativi a: 
                  a)  impianti  fotovoltaici  di   potenza   pari   o
          superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
                  b) impianti solari termodinamici di potenza fino  a
          300 MW; 
                  c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60
          kW e fino a 300 MW, nonche'  quelli  posti  all'interno  di
          aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; 
                  d)  impianti  idroelettrici  di  potenza   pari   o
          superiore a 100 kW e fino a 300 MW; 
                  e) impianti geotermici di potenza fino  a  300  MW,
          esclusi gli impianti pilota di cui  all'articolo  1,  comma
          3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; 
                  f) impianti a  biometano  di  capacita'  produttiva
          superiore a 500 standard metri cubi/ora; 
                  g)  impianti  alimentati  da   biomasse,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza  pari  o
          superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
                  h) impianti per la produzione di energia  elettrica
          alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
          processi di depurazione e biogas non  operanti  in  assetto
          cogenerativo aventi capacita' di generazione: 
                    1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per
          impianti a biomassa; 
                    2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per
          gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
          e biogas; 
                  i) pompe di calore asservite a processi  produttivi
          diverse da quelle di  cui  alla  lettera  e),  con  potenza
          termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW; 
                  l) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
          utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
                  m) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica a servizio di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
          e negli spazi liberi privati annessi, con potenza  nominale
          utile superiore a 2 MW fino a 300 MW; 
                  n) impianti solari  termici,  con  potenza  termica
          superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a  servizio  di  edifici
          installati su strutture e edifici esistenti  o  sulle  loro
          pertinenze o posti su strutture  e  manufatti  fuori  terra
          diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; 
                  o) impianti solari termici, con potenza termica con
          potenza termica  superiore  a  10  MW  e  fino  a  300  MW,
          asserviti a processi produttivi; 
                  p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  20  del
          2007, a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile  nominale
          superiore a 2 MW fino a 300 MW; 
                  q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
          asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile
          nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
                  r)  generatori  di  calore,  asserviti  a  processi
          produttivi, con potenza termica utile superiore a  1  MW  e
          fino a 300 MW; 
                  s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture
          connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in
          connessione a impianti di produzione di  energia  elettrica
          di cui alla presente sezione; 
                  t) impianti di accumulo elettrochimico o  elettrici
          termomeccanici  connessi  o  asserviti   ad   impianti   di
          produzione  di  energia  elettrica  di  potenza  uguale   o
          inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; 
                  u) impianti di accumulo elettrochimico o  elettrici
          termomeccanici  ubicati   in   aree   diverse   da   quelle
          individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
          B, in grado di erogare autonomamente  servizi  a  beneficio
          della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari
          a 200 MW 
                  v) opere connesse e  infrastrutture  indispensabili
          alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
          precedenti lettere; 
                  z) modifiche, ivi  incluse  quelle  consistenti  in
          potenziamento, ripotenziamento, rifacimento,  riattivazione
          e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni  di  impianti
          esistenti  o  autorizzati  che   comportino   una   potenza
          complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e
          alle  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   oggetto   di   modifica,
          sostituzione o riconversione; 
                  aa)  impianti  solari  fotovoltaici  collocati   in
          modalita'  flottante  sullo  specchio  d'acqua  di   invasi
          realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
          del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 
                Sezione II - Interventi di competenza statale 
                1.  Sono  soggetti   ad   autorizzazione   unica   di
          competenza statale gli interventi relativi a: 
                  a) impianti di produzione di  energia  elettrica  a
          fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW; 
                  b) impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
          alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
          processi  di  depurazione  e  biogas  operanti  in  assetto
          cogenerativo di potenza superiore a 300 MW; 
                  c)  impianti  alimentati  da   biomasse,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas di potenza superiore  a  300  MW,  non  operanti  in
          assetto cogenerativo; 
                  d) pompe di calore asservite a processi  produttivi
          con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; 
                  e) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
          utile nominale superiore a 300 MW 
                  f) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica a servizio di  edifici  per  la  climatizzazione  e
          l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
          e negli spazi liberi privati annessi, con  potenza  termica
          utile nominale superiore a 300 MW 
                  g) impianti a biomassa per la produzione di energia
          termica  asserviti  a  processi  produttivi,  con   potenza
          termica utile nominale superiore a 300 MW; 
                  h) impianti solari  termici,  con  potenza  termica
          superiore a 300 MW, a servizio  di  edifici  installati  su
          strutture e edifici esistenti o  sulle  loro  pertinenze  o
          posti su strutture e manufatti fuori  terra  diversi  dagli
          edifici o collocati a terra in adiacenza; 
                  i) impianti solari  termici,  con  potenza  termica
          superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi; 
                  l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
          a servizio di edifici  per  la  climatizzazione  e  l'acqua
          calda  sanitaria,  con  potenza  termica   utile   nominale
          superiore a 300 MW; 
                  m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
          asserviti a processi produttivi, con potenza termica  utile
          nominale superiore a 300 MW; 
                  n)  generatori  di  calore,  asserviti  a  processi
          produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW; 
                  o) impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010; 
                  p) impianti di accumulo elettrochimico o  elettrici
          termomeccanici  ubicati   in   aree   diverse   da   quelle
          individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
          B, in grado di erogare autonomamente  servizi  a  beneficio
          della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200
          MW; 
                  q) impianti di accumulo elettrochimico o  elettrici
          termomeccanici  connessi  o  asserviti   ad   impianti   di
          produzione di energia elettrica di potenza superiore a  300
          MW autorizzati ma non ancora realizzati; 
                  r) impianti di  accumulo  idroelettrico  attraverso
          pompaggio puro; 
                  s)   elettrolizzatori   stand    alone,    compresi
          compressori e depositi, non ricadenti  nelle  tipologie  di
          cui agli allegati A e B, da  realizzare  in  connessione  a
          impianti di produzione di energia  elettrica  di  cui  alla
          presente sezione; 
                  t) impianti off-shore a mare; 
                  u) opere connesse e  infrastrutture  indispensabili
          alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
          precedenti lettere; 
                  v) modifiche, ivi  incluse  quelle  consistenti  in
          potenziamento, ripotenziamento, rifacimento,  riattivazione
          e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni  di  impianti
          esistenti  o  autorizzati  che   comportino   una   potenza
          complessiva superiore  a  300  MW,  unitamente  alle  opere
          connesse  e   alle   infrastrutture   indispensabili   alla
          costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti  oggetto  di
          modifica, sostituzione o riconversione; 
                  z)  impianti  solari  fotovoltaici   collocati   in
          modalita'  flottante  sullo  specchio  d'acqua  di   invasi
          realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
          8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584.». 
              - Per il testo dell'allegato A del decreto  legislativo
          25 novembre 2024, n. 190 si vedano i riferimenti  normativi
          all'articolo 2.