Art. 7
((Misure urgenti per la connessione alla rete
degli impianti alimentati a fonti rinnovabili))
1. La societa' Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,
pubblica la capacita' massima addizionale da impianti a fonti
rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli
off-shore, che puo' essere integrata in ciascuna porzione della rete
elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla societa'
medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. ((La
medesima societa')) Terna s.p.a. provvede ad aggiornare
trimestralmente la capacita' massima addizionale determinata ai sensi
del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la
costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere
di rete, nonche' delle richieste di connessione e dell'entrata in
esercizio dei medesimi impianti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le
modalita' operative a cui ((la societa')) Terna s.p.a. si attiene per
lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi di trasparenza e imparzialita', assicurando che la capacita'
di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, nonche' con quelli di politica energetica
nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di
massimizzazione della competitivita' delle procedure di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, ((la societa'))
Terna s.p.a. tiene altresi' conto delle previsioni sulla capacita'
degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai
gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria
competenza.
3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "intervento": le attivita' di costruzione ed esercizio
delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese
quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture
indispensabili, fatta eccezione per le attivita' di sviluppo e
potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete di
distribuzione realizzate autonomamente»));
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il
gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori
della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;
((a-bis) all'articolo 8, dopo il comma 12-bis e' inserito il
seguente:
«12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto
proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta
giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione
di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o
del titolo edilizio»;))
((a-ter) all'articolo 10, comma 3:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso
degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il
titolare della concessione presenta istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio
della concessione medesima»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al secondo
periodo» sono inserite le seguenti: «o l'istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il
termine di cui al terzo periodo»;
3) al quarto periodo, le parole: «Per il periodo di durata
della PAS o del procedimento autorizzatorio unico» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del
provvedimento autorizzatorio unico»;))
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione
alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le
condizioni tecniche ((ed economiche nonche')) le modalita'
procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a
fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per
quelli off shore, prevedendo:
a) che il gestore ((del sistema)) di trasmissione nazionale:
1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione
che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) allochi la capacita' di rete disponibile e rilasci le
relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non
discriminatorie;
3) assegni definitivamente la capacita' di rete disponibile
ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui
al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della
massima capacita' per porzione ((di rete nonche')) di un obiettivo
generale di rafforzamento della competitivita' delle procedure di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) che i gestori del sistema di distribuzione:
1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non
discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza
che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione
sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che
entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi
eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi,
delle finalita' e delle attribuzioni ((stabiliti)) dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacita' della
rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di
connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o
autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7
del presente articolo.
((1-bis. I numeri)) 2) e 3) della lettera a) ((del comma 1))
non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla
realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o
al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione
dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema
di distribuzione.))
2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di
trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione
possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un
determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacita'
massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a
progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo
non abilitati o non autorizzati, gia' rilasciate e non validate dal
gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il
diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui
al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di
trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorita'
competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo
periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1,
l'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di restituzione ovvero di
rimodulazione dei corrispettivi di connessione gia' versati dai
soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono
efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Il ((gestore del sistema di trasmissione nazionale,))
nell'ambito delle proprie attivita' di pianificazione territoriale e
((delle procedure di cui al comma 1,)) lettera a), tiene conto delle
soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti
rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data
di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un
provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di
valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di
compatibilita' ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano
stati sottoposti al giudizio di compatibilita' ambientale completi
del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei
correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica
di trasmissione nazionale.
5. Anche nel caso in cui ((le soluzioni di connessione non
perdono efficacia per effetto del comma 3)), il gestore del sistema
di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacita' di
rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.
6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai
sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto
di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori,
ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di
pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano gia' state
presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori,
ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi
interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e gia' in
corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1,
riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del
soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova
soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della
lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo,
sono fatte salve le attivita' istruttorie gia' compiute in relazione
agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura
che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una
cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova
soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del
presente comma.
7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro
novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di
connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo. ((Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il
soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo
periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio.))
In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8,
comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma
11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini
di cui al l'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova richiesta di rilascio
della soluzione di connessione.
8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di
trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a
impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono
autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione
nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis,
4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge ((29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290)),
fatto salvo quanto previsto ((dal comma 9 del presente articolo)).
Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree
idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai
sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo
11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10.
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo
e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano gia'
validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e
ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti
di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino
gia' avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo e'
comunque fatta salva la facolta' dei soggetti proponenti i progetti
di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti
al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di
trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di
autorizzazione ((ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo)).
10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi
4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e
4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del
gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di
potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a
impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:
a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche
esistenti situate in aree prive di vincoli)) ai sensi della parte
seconda o terza ((del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' di
vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano
su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree
prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli
ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione
nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre
chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato,
insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o
terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche'
di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti
esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano
per non piu' di sessanta metri lineari e che non comportano una
variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per
cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi
della parte seconda o terza del ((codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli)) ambientali, geologici
ovvero idrogeologici.
11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega
alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la
legittima disponibilita' della superficie su cui realizzare gli
interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilita'
della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione
le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.»;
((c) all'articolo 11-quater:
1) al comma 2, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale»
sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 si applica»
sono sostituite dalle seguenti: «Alla realizzazione dell'intervento
si applica il comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili»;))
((c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «ivi incluse
le informazioni relative alla» sono inserite le seguenti: «scadenza e
alla»;))
((c-ter) all'articolo 14:
1) al comma 7, lettera b), le parole: «, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 14,» sono soppresse;))
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
((«7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli
articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7,
primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella
di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo
10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo
articolo 10»;))
d) all'allegato A, sezioni I, ((punto 1,)) lettera v), e II,
((punto 1,)) lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine
((della lettera)) sono soppresse;
e) all'allegato B, sezioni I, ((punto 1,)) lettera cc), e II,
((punto 1,)) lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine
((della lettera)) sono soppresse;
f) all'allegato C, sezioni I, ((punto 1,)) lettere v) e z), e II,
((punto 1,)) lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla
fine ((della lettera)) sono soppresse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli
indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di
tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le
autorita' competenti nelle determinazioni di indirizzo e di
valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:
«Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete
elettrica). - 1. Al fine di garantire la programmazione
efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di
trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di
gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale,
istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi
alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle
richieste di connessione alla medesima rete degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi
di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di
avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al
portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici
interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili,
dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui
al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della
societa' Terna Spa, disciplina le modalita' di
funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura
dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del
comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al
comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o
provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1,
Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti
stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei
proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o
imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al
comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL)
presentata alle regioni o alle province autonome
interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto
definitivo e di una relazione attestante l'assenza di
vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la
compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da
realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e
l'assenza di contrasto con quelli adottati nonche' la
conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai
regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto
della normativa in materia di elettromagnetismo di
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei
casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione
sostitutiva certificata redatta da un professionista
abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita'
che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le
infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova
edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia'
impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto
esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8
annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle
scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e
all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa
dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della
dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in
variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del
rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale.
Entro cinque giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo
periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento
della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti
variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa
dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta
rilascia le determinazioni di competenza entro il termine
di trenta giorni, decorso il quale senza che
l'amministrazione si sia espressa la determinazione si
intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione
procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni
di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della
lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla convocazione della riunione
telematica, all'adozione della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma
7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi
di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti
comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione
procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto
interessato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa l'intervenuto rilascio
dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione
e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei
casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o
piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove
non sia stata adottata la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7,
lettera b), il Presidente della regione interessata, su
istanza del soggetto interessato, assume la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il
termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta
istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del
soggetto interessato, anche alle procedure per la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio
previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine
primarie della rete elettrica di distribuzione possono
essere autorizzate, previa presentazione
all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da
parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
della rete di trasmissione, anche le relative opere di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale,
a condizione che le medesime opere abbiano una tensione
nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in
cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate
dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale
in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o
sono previste nella soluzione tecnica minima generale per
la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio
congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di
assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui
progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche'
delle relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza
congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e'
rilasciata sia in favore del gestore della rete di
distribuzione sia in favore del gestore della rete di
trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma
9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse,
conformemente a quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in
caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quater.1 Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della
rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere
necessarie per la connessione di cabine primarie, per le
quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori della
rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse
di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1
'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi
4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione
abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una
lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non
siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non
superiore a tre chilometri.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le
parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite le
seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per
effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo regolamento».
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le
parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25
MW e 12 MW».
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione»
sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;
3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10
MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le
parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle
seguenti: «di potenza fino a 12 MW».
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e
9-septies si applicano alle procedure abilitative
semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di
autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in
cui la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad
autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato
articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le
disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
si applicano alle procedure di valutazione ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche
nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione
degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi
comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
avvia il relativo procedimento su istanza del proponente,
corredata del progetto delle opere di connessione,
suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai
sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA),
di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,
redatto in coerenza con il preventivo per la connessione
predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle
soluzioni progettuali degli impianti di rete per la
connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque
acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai
fini dell'adozione del provvedimento finale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica
digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER",
fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni
interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa
ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del
presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con
gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di
progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in
ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo
7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente
alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro
cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli
unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui
all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono
presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma
SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la
presentazione dei progetti, delle istanze e della
documentazione relativi agli interventi di cui agli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le
forme utilizzate dall'amministrazione competente.
5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori
finalizzati all'installazione degli impianti di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del
medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in
qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui
all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i
decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono
adottati sentito il Ministro della difesa.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8, commi da 12
a 13, 10, 11-quater, 12, commi 1 e 2, 14, comma 7, e
dell'Allegato B e C del citato decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "intervento": le attivita' di costruzione ed
esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli
allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta
eccezione per le attivita' di sviluppo e potenziamento
della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo
10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete di distribuzione
realizzate autonomamente;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la
data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe
attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli
interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o
privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune
territorialmente competente nel caso della procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la
regione territorialmente competente o la provincia dalla
medesima delegata nel caso del procedimento di
autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il commissario
speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori
relativi agli interventi finalizzati all'installazione
degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
d-bis) «gestore del sistema di trasmissione
nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) «gestori del sistema di distribuzione»: i
gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
e);
f) "impianto ibrido": un impianto che combina
diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di
produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili
combinato con un impianto di accumulo ovvero con un
elettrolizzatore;
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto
fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita'
colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' colturali e
pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei
moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le
opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,
22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di
connessione dell'impianto alla rete elettrica di
distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale
necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia
prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla
rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per
gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno,
fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le
opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi
quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione
per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il
ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale,
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.".
«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). -
Omissis.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di
applicazione della valutazione di incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le
relative determinazioni prima della presentazione al comune
del progetto stesso.
12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di
interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima
della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi
di progetti di cui al presente comma che rientrino anche
nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e'
preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.
12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il
soggetto proponente presenta la PAS entro il termine
perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di
acquisizione della valutazione di incidenza prevista
dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del
titolo edilizio.
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B,
sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini
di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8,
lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con
arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.".
«Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio). - 1.
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia
necessaria la concessione di superfici pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il
presente articolo non si applica nel caso di servitu'
relative ad attraversamenti, interferenze con opere e
infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali
per la rete aerea.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di
concessione della superficie, unitamente alla copia della
richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente
concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede
a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per
un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la
tutela della segretezza di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto
proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni,
qualora non siano state presentate istanze concorrenti o,
nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il
soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare
uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente
concedente rilascia la concessione, entro i successivi
sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita'
economico finanziaria del progetto
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime
di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta
alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione
presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta
giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli
interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il
titolare della concessione presenta istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo
5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione
del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.
Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti
la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine
di cui al secondo periodo o l'istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo
5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del
titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo,
la concessione decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia
della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico, e
comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla
data di presentazione rispettivamente della PAS o
dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto
della concessione non e' consentita la realizzazione di
alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con
quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione
unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il
soggetto proponente stipula con l'ente concedente una
convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a
partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente
articolo decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi entro un anno dal
perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il
termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi
dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di
istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di
risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni
idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La
realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B
che insistano in aree idonee non e' subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita'
competente in materia paesaggistica, che si esprime con
parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi
termini previsti per il rilascio dei relativi atti di
assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei
procedimenti di autorizzazione unica relativi agli
interventi di cui all'allegato C che insistano in aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si
esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto
ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere
non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo
periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al
numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree
idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero
potenziamento della rete di trasmissione nazionale e delle
reti di distribuzione.
3. Alla realizzazione dell'intervento si applica il
comma 1 qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada
interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto
da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica
indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili.».
«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei
relativi regimi amministrativi). - 1. Entro il 21 maggio
2025, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati
dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una
mappatura del territorio nazionale individuando il
potenziale nazionale e le aree disponibili per
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere
connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto
previsto dall'articolo 15-ter della direttiva (UE)
2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE
si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle
piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di
Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di
produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di gestione dello
spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per
implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i
dati concernenti le concessioni di derivazione
idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi
incluse le informazioni relative alla scadenza e alla
durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni
di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - Omissis
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle
verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli
interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio
del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto il provvedimento favorevole di
valutazione ambientale.
7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli
articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis,
comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data
posteriore tra quella di accettazione della soluzione di
connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di
rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10.
Omissis.».
«Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui
moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e
per i quali la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I
dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione,
di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione
individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto,
ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi
del medesimo articolo 12, comma 5;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati
nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o
porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10
MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua
di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi
gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi
da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e
sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c), e d) della sezione I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente
sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e
inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi,
realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque
amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle
stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di
potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti,
senza incremento ne' della portata esistente ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici
esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici,
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non
riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino
aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri
urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW di potenza di concessione
realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione con
potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in
assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo e aventi capacita' di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza
termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW,
con profondita' non superiore a 3 metri dal piano di
campagna, se orizzontali, e non superiore a 250 metri dal
piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica
nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui
alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacita' produttiva
fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del
perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura,
anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti,
abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi
in via di dismissione, per i quali la realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno
di aree industriali ovvero di aree ove sono situati
impianti industriali anche per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso
di dismissione, la cui realizzazione non comporti
occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione
esistente e che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la
ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica
esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non
comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto
esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla
potenza elettrica risultante;
b) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi
produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica asserviti a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10
MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da
quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas in
impianti di produzione di biometano con capacita' non
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio,
abilitati o autorizzati che non comportino un incremento
dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne'
modifiche alle matrici gia' oggetto di abilitazione o
autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il
valore di capacita' produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi
sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli
interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla
digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o
riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si
applica ai casi per i quali la presente sezione rechi
disposizioni specifiche in relazione alla potenza.».
«Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di
attivita' libera o di PAS di cui rispettivamente agli
allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla
regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a
300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60
kW e fino a 300 MW, nonche' quelli posti all'interno di
aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o
superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW,
esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacita' produttiva
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo aventi capacita' di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per
impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi
diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con
potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW,
asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e
fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture
connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in
connessione a impianti di produzione di energia elettrica
di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza uguale o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari
a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e
alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti oggetto di modifica,
sostituzione o riconversione;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a
fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas operanti in assetto
cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in
assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su
strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria, con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile
nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200
MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi
compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di
cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a
impianti di produzione di energia elettrica di cui alla
presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di
modifica, sostituzione o riconversione;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584.».
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.