Art. 8 
 
                 Procedimento unico per il rilascio 
           delle autorizzazioni ai progetti di centri dati 
 
  1.  L'autorizzazione  per  la  realizzazione((,   l'ampliamento   e
l'esercizio)) dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2)  e
3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14
marzo 2024, nonche' delle relative reti di connessione di utenza,  di
qualunque tensione, e' rilasciata,  nell'ambito  di  un  procedimento
unico,  dall'autorita'  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis  e  4-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  ((1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  e'  sufficiente  che  la
documentazione  progettuale  indichi  una  soluzione  di  connessione
temporanea di rete in media tensione,  fermo  restando  l'obbligo  di
integrare la soluzione  definitiva  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'autorita' competente di cui al medesimo comma 1.)) 
  2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di  adeguatezza,
nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006 la funzione di autorita' competente di cui al comma 1
del presente articolo non puo' essere delegata o attribuita a enti di
livello ((subprovinciale)). 
  3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di  cui
al comma 1 la documentazione e  gli  elaborati  progettuali  previsti
dalle normative di settore  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni,
intese, licenze, pareri, concerti, nulla  osta  e  assensi,  comunque
denominati,  ((compresi))  quelli  per   l'autorizzazione   integrata
ambientale, la valutazione di  impatto  ambientale,  l'autorizzazione
paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero  per  le
emissioni atmosferiche, ((ivi compresa  la  verifica  di  conformita'
urbanistica ai piani comunali)). Nei casi di  progetti  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale,  l'istanza  deve  contenere  anche
l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni  autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti. 
  4. Il procedimento unico di cui  al  comma  1  ha  una  durata  non
superiore a dieci mesi,  decorrente  dalla  data  di  verifica  della
completezza della documentazione di cui al comma 3, e i  termini  per
le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati.  Il  termine  di
dieci mesi di cui al primo periodo non  e'  prorogabile  se  non  per
circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu')) di tre mesi,  in
ragione della  natura,  della  complessita',  dell'ubicazione  ovvero
della portata del progetto. 
  5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata in  esito
ad apposita conferenza di servizi indetta  ai  sensi  degli  articoli
14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla  conferenza
di servizi partecipa ogni amministrazione  competente,  ivi  comprese
quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei  beni  culturali,
della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. 
  6. Nel caso in cui il  progetto  di  centro  dati  sia  soggetto  a
verifica  di  assoggettabilita'  e  la   stessa   si   concluda   con
l'assoggettamento a valutazione di impatto  ambientale,  la  relativa
istanza ((deve essere depositata)) entro il termine perentorio di  90
giorni, trascorsi i quali  ((si  intende  che  il  richiedente  abbia
rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il  procedimento  e'
archiviato)), fatta salva la possibilita'  di  presentazione  di  una
nuova istanza. 
  7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati  di  cui  al
comma 1 sia dichiarato di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  10  agosto   2023,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la
relativa autorizzazione unica e' rilasciata ai sensi dei commi 5 e  6
del medesimo articolo 13. 
  8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che  necessitino  di
connessione di utenza con tensione superiore a 220  kV  e  che,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' ottenuto
i titoli abilitativi, ivi  ((compresi))  i  provvedimenti  ambientali
adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n.  152
del 2006,  alla  realizzazione  del  progetto  medesimo,  l'autorita'
competente  per  l'autorizzazione  delle  opere  di  connessione   e'
individuata nella regione territorialmente interessata. ((Qualora  le
opere di cui  al  primo  periodo  ricadano  sul  territorio  di  piu'
regioni, l'autorita' competente e' quella sul cui territorio  insiste
la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.)) 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2024/1364   della
          Commissione,  del  14   marzo   2024   sulla   prima   fase
          dell'istituzione di un sistema  comune  di  classificazione
          dell'Unione per i centri dati, pubblicato  nella  GUUE  del
          117 maggio 2024, serie L. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, commi  4-bis  e
          4-ter, e 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
          14 aprile 2006: 
                «Art. 7 (Competenze in materia di VAS e  di  AIA).  -
          Omissis. 
                4-bis. Sono sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i
          progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
          presente decreto e loro modifiche sostanziali. 
                4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
          delle leggi regionali  e  provinciali  i  progetti  di  cui
          all'allegato  VIII  che  non  risultano  ricompresi   anche
          nell'allegato XII al  presente  decreto  e  loro  modifiche
          sostanziali. 
              Omissis.». 
                «Art. 24 (Consultazione  del  pubblico,  acquisizione
          dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - Omissis. 
                2. L'avviso al pubblico, predisposto dal  proponente,
          e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai  sensi  e
          per gli effetti di cui al comma 1, e ne  e'  data  comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni  comunali   territorialmente   interessate.
          L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
                  a) il proponente, la denominazione del  progetto  e
          la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai  fini
          della realizzazione del progetto; 
                  b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di  VIA  e
          l'eventuale  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 32; 
                  c) la localizzazione e una  breve  descrizione  del
          progetto  e   dei   suoi   possibili   principali   impatti
          ambientali; 
                  d)  l'indirizzo  web  e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal proponente nella loro interezza; 
                  e) i termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                  f)  l'eventuale  necessita'  della  valutazione  di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14 ter, 14
          quater, 14 quinquies della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192  del  18  agosto
          1990: 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          trenta giorni, entro il quale le amministrazioni  coinvolte
          devono rendere  le  proprie  determinazioni  relative  alla
          decisione  oggetto   della   conferenza,   fermo   restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni   culturali,   della
          salute  dei  cittadini  o  dell'incolumita'  pubblica,   il
          suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi
          i maggiori termini previsti dalle disposizioni del  diritto
          dell'Unione europea. 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e  indicano
          le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che   rendano
          possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile,
          i  relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono   determinate
          conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia  e
          sostenibilita' finanziaria dell'intervento  risultante  dal
          progetto originariamente presentato. 
                Le  disposizioni  di  cui  al   presente   comma   si
          applicano,  senza  deroghe,  a  tutte  le   amministrazioni
          comunque partecipanti alla conferenza di servizi,  comprese
          quelle competenti in  materia  urbanistica,  paesaggistica,
          archeologica e di tutela del patrimonio culturale. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. 
                L'amministrazione  procedente  trasmette  alle  altre
          amministrazioni   coinvolte   le   eventuali   osservazioni
          presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto  articolo  e
          procede  ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento  di  tali   osservazioni   e'   data   ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti,  svolge  nella  data
          fissata ai  sensi  del  comma  2,  lettera  d),  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
          telematica di tutte  le  amministrazioni  coinvolte,  nella
          quale prende atto  delle  rispettive  posizioni  e  procede
          senza ritardo alla stesura  della  determinazione  motivata
          conclusiva della conferenza di servizi,  avverso  la  quale
          puo' essere proposta opposizione dalle  amministrazioni  di
          cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei  termini  ivi
          indicati. Si considera in  ogni  caso  acquisito  l'assenso
          senza condizioni  delle  amministrazioni  che  non  abbiano
          partecipato alla riunione ovvero, pur  partecipandovi,  non
          abbiano  espresso  la  propria  posizione,  ovvero  abbiano
          espresso un dissenso non motivato ai sensi del  comma  3  o
          riferito a questioni che non  costituiscono  oggetto  della
          conferenza. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro i  successivi  trenta  giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi trenta giorni." 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          trenta giorni decorrenti dalla data della riunione  di  cui
          al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,  comma  7,
          qualora  siano  coinvolte  amministrazioni  preposte   alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  sessanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo  di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto. 
                Ferma   restando   l'attribuzione   del   potere   di
          rappresentanza   al   suddetto   soggetto,    le    singole
          amministrazioni statali  possono  comunque  intervenire  ai
          lavori  della  conferenza  in  funzione  di  supporto.   Le
          amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma  1,
          prima  della  conclusione  dei  lavori  della   conferenza,
          possono esprimere al  suddetto  rappresentante  il  proprio
          dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza." 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7.Restano ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto  2023,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: 
                «Art. 13 (Realizzazione di programmi di  investimento
          di interesse strategico nazionale). - 1. Il  Consiglio  dei
          ministri puo' con propria deliberazione,  su  proposta  del
          Ministro delle imprese e del made in Italy,  dichiarare  il
          preminente  interesse  strategico   nazionale   di   grandi
          programmi  d'investimento  sul  territorio  italiano,   che
          richiedono,  per  la   loro   realizzazione,   procedimenti
          amministrativi  integrati  e  coordinati  di  enti  locali,
          regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
          enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 
                2. Per grandi programmi d'investimento  si  intendono
          programmi  di  investimento  diretto,   anche   esteri,   a
          eccezione dei programmi concernenti  opere  pubbliche,  sul
          territorio italiano dal valore  complessivo  non  inferiore
          all'importo di un miliardo di euro. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' nominato,  d'intesa  con  il  Presidente  della
          regione  territorialmente   interessata,   un   commissario
          straordinario di Governo per assicurare il coordinamento  e
          l'azione amministrativa  necessari  per  la  tempestiva  ed
          efficace   realizzazione   del   programma   d'investimento
          individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
          ai sensi del comma 1. Al commissario non  sono  corrisposti
          gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,
          comunque denominati. Il commissario si avvale, senza  nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico   della   finanza   pubblica,
          dell'Unita'  di  missione  «attrazione  e   sblocco   degli
          investimenti» di cui al comma 1-bis  dell'articolo  30  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                4. Ai fini  dell'esercizio  dei  propri  compiti,  il
          commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
          a  mezzo   di   ordinanza,   sentite   le   amministrazioni
          competenti, in deroga a ogni disposizione di legge  diversa
          da  quella  penale,   fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56, nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
          cui al primo periodo  si  esprimono  entro  il  termine  di
          quindici  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
          procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
          dal commissario straordinario sono immediatamente  efficaci
          e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.  Nel  caso  in  cui   la   deroga   riguardi   la
          legislazione  regionale,  l'ordinanza  e'  adottata  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
                5. Fermo restando l'esercizio dei poteri  di  cui  al
          comma   4,   gli   atti   amministrativi   necessari   alla
          realizzazione del programma  d'investimento  dichiarato  di
          preminente interesse strategico ai sensi del comma  1  sono
          rilasciati  nell'ambito  di  un   procedimento   unico   di
          autorizzazione.   L'autorizzazione   unica,   nella   quale
          confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
          assenso, intesa, parere e nulla osta  comunque  denominati,
          previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
          da eseguire per  la  realizzazione  del  programma  e  alle
          attivita' da intraprendere, e' rilasciata  dal  commissario
          straordinario di cui al  comma  3,  in  esito  ad  apposita
          conferenza di servizi, convocata dal medesimo  commissario,
          in applicazione degli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  di  servizi
          sono convocate tutte  le  amministrazioni  competenti,  ivi
          comprese    quelle    per     la     tutela     ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni   culturali,   della
          salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. 
                6. Il rilascio dell'autorizzazione unica  di  cui  al
          comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
          ogni  altra  determinazione,  concessione,  autorizzazione,
          approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
          denominati e consente la realizzazione di tutte  le  opere,
          prestazioni   e   attivita'   previste    nel    programma.
          L'autorizzazione  unica  ha  effetto  di   variante   degli
          strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
          nulla osta e di ogni  eventuale  ulteriore  autorizzazione,
          comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
          antincendio, necessari ai fini  della  realizzazione  degli
          interventi previsti nel programma d'investimento di cui  al
          comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
          e  ambientale.  Il   rilascio   dell'autorizzazione   unica
          equivale   a   dichiarazione    di    pubblica    utilita',
          indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  necessarie  alla
          realizzazione    del    programma,    anche     ai     fini
          dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e  costituisce  titolo  per  la  localizzazione  delle
          opere, che  avviene  sentito  il  Presidente  della  Giunta
          regionale interessata, e per la costituzione  volontaria  o
          coattiva di  servitu'  connesse  alla  realizzazione  delle
          attivita' e delle opere, fatto  salvo  il  pagamento  della
          relativa  indennita',  e  per  l'apposizione   di   vincolo
          espropriativo. 
                7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
          previsti, delle previsioni del  regolamento  (UE)  2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  marzo  2019,
          nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».