Art. 8
Procedimento unico per il rilascio
delle autorizzazioni ai progetti di centri dati
1. L'autorizzazione per la realizzazione((, l'ampliamento e
l'esercizio)) dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e
3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14
marzo 2024, nonche' delle relative reti di connessione di utenza, di
qualunque tensione, e' rilasciata, nell'ambito di un procedimento
unico, dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, e' sufficiente che la
documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione
temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di
integrare la soluzione definitiva secondo le modalita' stabilite
dall'autorita' competente di cui al medesimo comma 1.))
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza,
nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 la funzione di autorita' competente di cui al comma 1
del presente articolo non puo' essere delegata o attribuita a enti di
livello ((subprovinciale)).
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui
al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni,
intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, ((compresi)) quelli per l'autorizzazione integrata
ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione
paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le
emissioni atmosferiche, ((ivi compresa la verifica di conformita'
urbanistica ai piani comunali)). Nei casi di progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche
l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti.
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non
superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della
completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per
le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di
dieci mesi di cui al primo periodo non e' prorogabile se non per
circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu')) di tre mesi, in
ragione della natura, della complessita', dell'ubicazione ovvero
della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata in esito
ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli
14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese
quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali,
della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a
verifica di assoggettabilita' e la stessa si concluda con
l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa
istanza ((deve essere depositata)) entro il termine perentorio di 90
giorni, trascorsi i quali ((si intende che il richiedente abbia
rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento e'
archiviato)), fatta salva la possibilita' di presentazione di una
nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al
comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la
relativa autorizzazione unica e' rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6
del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di
connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' ottenuto
i titoli abilitativi, ivi ((compresi)) i provvedimenti ambientali
adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152
del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorita'
competente per l'autorizzazione delle opere di connessione e'
individuata nella regione territorialmente interessata. ((Qualora le
opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di piu'
regioni, l'autorita' competente e' quella sul cui territorio insiste
la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.))
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della
Commissione, del 14 marzo 2024 sulla prima fase
dell'istituzione di un sistema comune di classificazione
dell'Unione per i centri dati, pubblicato nella GUUE del
117 maggio 2024, serie L.
- Si riporta il testo degli articoli 7, commi 4-bis e
4-ter, e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile 2006:
«Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA). -
Omissis.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
Omissis.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione
dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - Omissis.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente,
e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14 ter, 14
quater, 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi
i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea.
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile,
i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese
quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica,
archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre
amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni
presentate nel termine di cui al suddetto articolo e
procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le
modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale
puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di
cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi trenta giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi trenta giorni."
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui
al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7,
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole
amministrazioni statali possono comunque intervenire ai
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,
prima della conclusione dei lavori della conferenza,
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio
dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza."
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
di interesse strategico nazionale). - 1. Il Consiglio dei
ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il
preminente interesse strategico nazionale di grandi
programmi d'investimento sul territorio italiano, che
richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti
amministrativi integrati e coordinati di enti locali,
regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».