Art. 2 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
  amministrativa  delle  amministrazioni  centrali   titolari   delle
  ((misure del PNRR)) 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  conseguimento   degli
obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come
modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio  del
27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre 2026, se  con  scadenza
anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi  dirigenziali
di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di
missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri((,)) di
cui all'articolo  2  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' in relazione alle unita' di missione ovvero alle strutture di
livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1,  e
8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  Per  le  medesime
finalita' di cui al primo periodo e per  assicurare  un  adeguato  ed
efficace svolgimento delle attivita' relative al  monitoraggio,  alla
rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione  dei  relativi
flussi finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre  2029  la  durata
della Struttura di missione PNRR, delle unita' di  missione  e  delle
strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la
struttura di missione di cui al comma 7  ((del  presente  articolo)),
nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni  di  cui  all'articolo  33  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata fino al
31  dicembre  2029  l'efficacia  dei  provvedimenti  di  comando,  di
collocamento  fuori  ruolo  ((o  di  applicazione  di  altro  analogo
istituto)), adottati secondo i rispettivi  ordinamenti((,  relativi))
al personale non dirigenziale assegnato,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, agli uffici di cui al  secondo  periodo,
((salva richiesta di revoca di  detti  provvedimenti,  da  comunicare
alle amministrazioni di provenienza))  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Fino al 31 dicembre  2029,  gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale e non  generale  relativi  agli  uffici  di  cui  al
secondo  ((periodo  nonche'))  quelli  relativi  alla  struttura   di
missione di cui al comma 7 ((del presente articolo))  possono  essere
conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per  l'attuazione  del
presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  24.644.072  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»; 
    b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente  il  31  dicembre
2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il  31  dicembre
2029»; 
    c) dopo il quinto periodo e' inserito  il  seguente:  «La  durata
degli incarichi che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un
periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre  2026
e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli
stessi». 
  1-ter.  Nelle  more  della  piena  attuazione  della  riforma   per
l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026  e  fino  al  31
dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale  e  non
generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
possono essere ulteriormente  rinnovati,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165
del  2001,  qualora  permanga,   a   giudizio   dell'amministrazione,
l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali  maturate  dai
titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle  attivita'
istituzionali. 
  1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo  periodo,  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno»
sono inserite le seguenti: «, sono  rinnovabili»  e  le  parole:  «31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». 
  1-quinquies. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  conseguimento
degli obiettivi e la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
PNRR, come modificato a seguito della  decisione  di  esecuzione  del
Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino  al  31
dicembre 2026 tutti gli incarichi  dirigenziali  e  non  dirigenziali
attribuiti da regioni, citta'  metropolitane,  province  e  comuni  a
valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli  di  cui
all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta  fermo,  per
il personale non dirigenziale, il  rispetto  del  limite  massimo  di
trentasei mesi per la durata del contratto a  tempo  determinato.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma  nei  limiti  delle   facolta'   assunzionali   autorizzate   a
legislazione vigente e la relativa spesa si  computa  ai  fini  della
determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.)) 
  2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata,  in
deroga alle vigenti facolta'  assunzionali,  a  bandire  un  concorso
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in  data
non anteriore al 1° gennaio 2027,  mediante  contratti  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,   di   ventisei   unita'   di   personale   non
dirigenziale, da inquadrare  in  una  categoria  non  superiore  alla
posizione economica F1 della categoria  A  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da
destinare in sede di prima assegnazione alla  Struttura  di  missione
PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13  del  2023,
nei limiti del contingente di unita' di  personale  non  dirigenziale
((a essa assegnato)) ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La
dotazione organica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'
conseguentemente incrementata di ventisei  unita'  di  personale  non
dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
sono stabiliti le  procedure  e  i  requisiti  di  partecipazione  al
concorso  di  cui  al  primo  periodo,  valorizzando,  con   apposito
punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata((, in  forza
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,)) presso  gli
uffici di cui al comma 1, nonche' presso gli uffici della  Presidenza
del Consiglio dei ministri ((titolari dell'attuazione di misure)) del
PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di 500.000 euro per l'anno  2026,  di  2.468.636  ((euro))  per
l'anno 2027, di cui 224.422 ((euro per spese di funzionamento, e di))
euro  2.266.657  ((annui)),  di  cui  euro  22.443   per   spese   di
funzionamento, a decorrere dall'anno 2028. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la  spesa  di
118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per  la  corresponsione
dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per
l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per
l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno  2027,  euro  27.028.933  per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui  a  decorrere
dall'anno 2030, si provvede: 
    a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro  18.232.210  per
l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029  e
a euro 2.384.861  ((annui  a  decorrere))  dall'anno  2030,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni  dal  2027  al
2029, mediante corrispondente riduzione  ((delle  proiezioni))  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027,  2028  e
2029; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029; 
      7) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027,  2028  e
2029; 
      8) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  euro  829.354  per
ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      9) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  cultura  per
euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      10) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 
      11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, i  contratti  degli  esperti
selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
possono essere prorogati, per un contingente  massimo  di  trentanove
unita', fino al 31 dicembre 2026. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5,  pari  a  euro  2.600.000  per
l'anno 2026, di cui euro  350.000  per  spese  di  funzionamento,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  7. La struttura di missione per l'attuazione  del  PNRR  presso  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((istituita  ai
sensi dell'articolo 8)), comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies((,  comma  1,))
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' prorogata al  31
dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono  resi
indisponibili, nell'ambito della  dotazione  organica  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  tre  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano
finanziario ed e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno
degli anni dal  2027  al  2029  a  copertura  dei  posti  di  livello
dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo
17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021.  ((Agli  oneri  derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo)) si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   ((delle   proiezioni))   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai
soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di
indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attivita' di
coordinamento istituzionale e relazionali». 
  9. Al fine di assicurare lo  svolgimento  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  delle  attivita'  di  verifica
delle rendicontazioni e di monitoraggio degli  interventi  finanziati
nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, e'  autorizzata
la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli  oneri  derivanti  dal
presente ((comma  si))  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Al fine di assicurare un  adeguato  supporto  tecnico-operativo
nella  gestione  e  nella  rendicontazione  degli  obiettivi  e   dei
traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi  necessari  all'indizione
di nuove procedure di gara, gli accordi  quadro  ((e  le  convenzioni
quadro)) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e  dddd),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettere
cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  ((aventi  ad  oggetto))
l'affidamento   di   servizi   specialistici   di    supporto    alla
trasformazione digitale ovvero l'affidamento di ((servizi applicativi
in ottica cloud  e  di  servizi  di  sicurezza  da  remoto  nonche'))
l'affidamento di servizi di demand e  di  project  management  office
(PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari  di
programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero  con
altre risorse europee, che siano  in  corso,  anche  per  effetto  di
precedenti proroghe, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e  alle
medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di
gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attivita'
di rendicontazione e chiusura del  PNRR.  Fermo  restando  il  limite
temporale di cui al primo periodo, ((gli  importi  e  i  quantitativi
massimi complessivi degli accordi quadro e delle  convenzioni  quadro
di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del
loro valore iniziale, anche ove sia gia' stato raggiunto l'importo  o
il quantitativo massimo. L'incremento e' autorizzato a condizione che
riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per  i
quali un analogo incremento sia stato  gia'  disposto  da  precedenti
disposizioni di  legge.  In  relazione  all'incremento  disposto  dal
presente  comma,  gli  aggiudicatari  degli  accordi  quadro  e delle
convenzioni quadro possono esercitare il  diritto  di  recesso  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  10-bis.  La  proroga   dell'Accordo   quadro   avente   a   oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni  centrali  -  seconda  edizione  -  ID  2483  di  cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025,  n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.
26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.)) 
  11. Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  per  gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro,
le iniziative di supporto  attivabili  per  assicurare  l'adempimento
degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e  dei
traguardi del PNRR, con particolare  riguardo  a  quelli  inseriti  a
seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del  27  novembre
2025((,)) nonche' per dare attuazione alle finalita' di cui al  comma
10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da  parte  di
Consip  S.p.A.  per  la  sottoscrizione  di  accordi  quadro  ((e  di
convenzioni quadro)) di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  cc)  e
dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n.  36
del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle  amministrazioni
centrali, titolari  di  programmi  o  interventi  finanziati  con  le
risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi
di demand e PMO ovvero all'affidamento di  servizi  specialistici  di
supporto alla  trasformazione  digitale.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente ((comma si)) provvede a valere sulle risorse destinate  alla
misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la  creazione  di
capacita' per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente  1,
del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia. 
  ((11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Al fine di consentire  l'utilizzo  delle  graduatorie  di
merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma
1, in caso di esaurimento  delle  graduatorie  regionali  relative  a
specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  assegnare
alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite
ai sensi del  comma  3  e  nei  limiti  dei  relativi  fabbisogni  di
personale, una o piu' unita' di personale afferenti ad altro  profilo
professionale  per  il  quale  le  graduatorie  regionali  di  merito
presentino disponibilita',  previo  assenso  dell'amministrazione  di
destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».)) 
  12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge ((14 marzo 2025,  n.
25)), convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a
decorrere  dal  2027»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a   euro
49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per  l'anno  2027  e  a
euro 56.200.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2028».  Le  predette
risorse sono destinate, quanto a euro  3.800.000  annui  a  decorrere
((dall'anno  2026)),  al  personale  direttivo  e,  quanto   a   euro
12.900.000 per l'anno 2026 e a  euro  13.400.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri
di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno  2026,  a
euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a euro 3.300.000 ((annui)) a decorrere dall'anno  2026,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse   del   fondo   di
produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000  ((annui))
con imputazione alle risorse di cui  all'articolo  17-bis,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ((ed  euro
2.250.000 annui)) con imputazione alle risorse  di  cui  all'articolo
20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a  euro  13.400.000
annui a decorrere dall'anno 2027,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse certe e stabili del fondo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, relativo al  quadriennio  normativo  2006-2009  e  al  biennio
economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 2008; 
    c) quanto a  euro  500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe  e  stabili  del
fondo  di  produttivita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250; 
    d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026  e  a  euro  5.000.000
annui a decorrere dall'anno 2028, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  ((e  delle
finanze  per))  l'anno  2026,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  13. All'articolo 4-bis del decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «a  titolo  gratuito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000  nell'anno  2026  e  di
euro 5.300.000 nell'anno 2027»; 
    b) al comma 6, le parole:  «31  dicembre  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; 
    c) al comma 7: 
      1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  personale
non  dirigenziale  della  struttura  di  supporto   e'   riconosciuta
l'indennita' di amministrazione del personale  non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Agli  esperti
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.». 
  14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  del
comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026  e
di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci
allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti
dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-  legge
n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del
2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere
b) e c), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa di 117.253 euro  per
l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per  l'anno  2027,  cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  ((14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli
interventi di edilizia  penitenziaria  nonche'  del  Piano  nazionale
complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, i contratti dei dirigenti  di  livello  generale  preposti
all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  in
scadenza  entro  il  31  dicembre  2026,  possono  essere  prorogati,
nell'ambito delle facolta' assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,  anche  in
deroga ai limiti di eta' per il collocamento a riposo.)) 
  15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non  oltre
il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31
dicembre 2027». 
  16. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  operativa  e  di
valorizzare   le   competenze   professionali   necessarie   per   il
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del  PNRR  e  in
considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il  Ministero  del
turismo e' autorizzato  a  rimodulare,  nei  limiti  della  dotazione
organica, la programmazione del fabbisogno di personale di  qualifica
dirigenziale non generale, nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali
riferite al triennio 2023-2025. 
  17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in  sede  di  prima
applicazione possono essere conferiti  incarichi  dirigenziali»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre  2029  puo'  essere
conferito un incarico dirigenziale». 
  18. Al fine di potenziare le attivita' e le  misure,  previste  dal
decreto legislativo 4 settembre 2024((,))  n.  134,  dell'ufficio  di
supporto del punto di contatto unico in  materia  di  resilienza  dei
soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione  del
predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore  posto  di
funzione dirigenziale di livello  generale,  da  conferire  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine  di
garantire  l'immediata  funzionalita'  del   predetto   ufficio   gli
incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al
presente comma, possono essere conferiti  ai  dirigenti  pubblici  di
prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai  limiti
percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ed a quelli previsti dal ((medesimo  comma  6  dell'articolo
19)) del decreto legislativo n. 165 del 2001.  Per  l'attuazione  del
presente  comma,  fermi  restando  gli  stanziamenti  gia'   previsti
dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto  legislativo  4  settembre
2024, n. 134, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  311.491  annui  a
decorrere ((dall'anno 2026)), cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  19. Al fine di  assicurare  il  miglioramento  dell'efficienza  del
sistema giudiziario e la realizzazione e il  mantenimento  nel  tempo
degli obiettivi ((del)) PNRR di riduzione della durata  dei  processi
civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti  e
le conseguenti massive attivita' di immissione di dati, il  Ministero
della giustizia e' autorizzato, per l'anno  2026,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale gia' impiegate  a  tempo
determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. 
  20. Possono partecipare alla  procedura  assunzionale  riservata  i
lavoratori di cui al comma 19 che: 
    a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026; 
    b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio ((alla data  del
1° marzo 2026)); 
    c) sono in possesso  dei  requisiti  generali  per  l'accesso  al
pubblico impiego e del titolo di studio  coerente  con  l'area  e  il
profilo di inquadramento previsti dal vigente ((contratto  collettivo
nazionale di lavoro)) Comparto funzioni centrali. 
  21. L'inquadramento ((del personale assunto ai sensi del comma 19))
avviene  nell'area  assistenti  e  nel  profilo  corrispondente  alle
mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale  a
18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le  assunzioni  di
cui  al  comma  19  sono  effettuate  nel  rispetto  delle  dotazioni
organiche  e  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno.   Il
Ministero della giustizia provvede  agli  adempimenti  connessi  alla
attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  21-bis.  Al  fine  di  rafforzare   la   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione delle misure  del  PNRR  e  di  attuare  le
politiche di coesione promuovendo la  rinascita  occupazionale  nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia  e  nella  Regione  siciliana,  i
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  del  personale  impiegato
presso il Ministero della  cultura  ai  sensi  dell'articolo  50-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data
del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino  al  31  dicembre
2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i  limiti  della
durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,
dei medesimi contratti e delle risorse  ((disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente)). 
  ((21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento
dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  e'  autorizzata,  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  a  indire   una
procedura selettiva, per titoli ed  esame  orale,  per  l'assunzione,
mediante contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  della
durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine  non  puo',
comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un  contingente  di  dieci
unita' di personale di categoria B, posizione economica  F3,  profilo
professionale di  assistente  di  settore  tecnologico.  Al  fine  di
garantire   il   piu'   efficace   espletamento    delle    attivita'
istituzionali, il bando della procedura selettiva  di  cui  al  primo
periodo   puo'   prevedere   la   valorizzazione   delle   esperienze
professionali  maturate  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri nello svolgimento di attivita' di supporto  informatico,  di
gestione delle richieste mediante sistemi dedicati  e  di  assistenza
tecnica e applicativa. 
  21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, le  parole:  «ottanta  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «novanta unita'». Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro  597.320
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle  risorse
del bilancio autonomo della Giustizia  amministrativa  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali.
Alla compensazione dei relativi effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810  per  l'anno
2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno  2027,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente,  anche
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, comma 8: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in materia di  VIA»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  di  provvedimento  autorizzatorio  unico
regionale»; 
      2) al terzo periodo, le parole: «articoli  19  e  27-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»; 
      b)  all'articolo  8,  comma  2-bis,  diciottesimo  periodo,  le
parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2028». 
  21-sexies. Al  fine  di  garantire  il  pieno  conseguimento  degli
obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato a conferire, fino al  31  dicembre  2026,  due
incarichi  dirigenziali   di   livello   non   generale,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  in  deroga  ai  limiti  percentuali  previsti  dalla   medesima
disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  e  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
  21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli  obiettivi
del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 «Salute» e alla
riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al
decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2024,  n.  107,  nonche'  di  garantire  la
continuita' dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi  connessi
alla reiterazione di rapporti di  lavoro  flessibile,  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito   della   programmazione
triennale dei fabbisogni di personale  e  comunque  entro  il  limite
massimo del 30 per cento dei posti complessivamente  programmati  nel
triennio di riferimento, possono  procedere,  fermo  restando  quanto
previsto dal  comma  21-decies,  al  reclutamento  del  personale  in
possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) mediante procedure concorsuali,  prevedendo  una  riserva  non
superiore al 50  per  cento  dei  posti  disponibili  in  favore  del
personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025,  almeno
diciotto mesi di  servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
cinque anni, presso gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  con
contratti  di  lavoro  flessibile,  ivi  compresi  i   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa; 
    b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili  autorizzati
a legislazione vigente, mediante procedure  selettive  per  titoli  e
colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata,
in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre
2025, almeno ventiquattro mesi  di  servizio  continuativo  presso  i
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purche'  reclutato  a
tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorche' non  piu'  in
servizio alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. 
  21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies
e'  finalizzato  alla  verifica  della  coerenza   tra   l'esperienza
professionale maturata e il profilo  professionale  di  destinazione,
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'. 
  21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies  sono  attivate,
in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il  31  dicembre
2026, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  268,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto  dei
principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. 
  21-decies. Gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  provvedono
all'attuazione  dei   commi   21-septies,   21-octies   e   21-novies
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))