Art. 2
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle
((misure del PNRR))
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli
obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come
modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del
27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza
anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali
di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di
missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri((,)) di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
nonche' in relazione alle unita' di missione ovvero alle strutture di
livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e
8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed
efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla
rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi
flussi finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata
della Struttura di missione PNRR, delle unita' di missione e delle
strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la
struttura di missione di cui al comma 7 ((del presente articolo)),
nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata fino al
31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di
collocamento fuori ruolo ((o di applicazione di altro analogo
istituto)), adottati secondo i rispettivi ordinamenti((, relativi))
al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo,
((salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare
alle amministrazioni di provenienza)) entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al
secondo ((periodo nonche')) quelli relativi alla struttura di
missione di cui al comma 7 ((del presente articolo)) possono essere
conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
((1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»;
b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre
2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre
2029»;
c) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «La durata
degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un
periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026
e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli
stessi».
1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per
l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31
dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non
generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165
del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione,
l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai
titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attivita'
istituzionali.
1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno»
sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento
degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal
PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del
Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31
dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali
attribuiti da regioni, citta' metropolitane, province e comuni a
valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui
all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per
il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di
trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a
legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della
determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.))
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in
deroga alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire un concorso
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data
non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratti di lavoro a
tempo indeterminato, di ventisei unita' di personale non
dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla
posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da
destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione
PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023,
nei limiti del contingente di unita' di personale non dirigenziale
((a essa assegnato)) ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
conseguentemente incrementata di ventisei unita' di personale non
dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al
concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito
punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata((, in forza
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,)) presso gli
uffici di cui al comma 1, nonche' presso gli uffici della Presidenza
del Consiglio dei ministri ((titolari dell'attuazione di misure)) del
PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2.468.636 ((euro)) per
l'anno 2027, di cui 224.422 ((euro per spese di funzionamento, e di))
euro 2.266.657 ((annui)), di cui euro 22.443 per spese di
funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di
118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione
dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per
l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per
l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere
dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per
l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e
a euro 2.384.861 ((annui a decorrere)) dall'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al
2029, mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni)) dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 829.354 per
ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti
selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove
unita', fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per
l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((istituita ai
sensi dell'articolo 8)), comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies((, comma 1,))
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' prorogata al 31
dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi
indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione
dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano
finanziario ed e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello
dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo
17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. ((Agli oneri derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo)) si provvede
mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni)) dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai
soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di
indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attivita' di
coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti delle attivita' di verifica
delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati
nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, e' autorizzata
la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal
presente ((comma si)) provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo
nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei
traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione
di nuove procedure di gara, gli accordi quadro ((e le convenzioni
quadro)) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ((aventi ad oggetto))
l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla
trasformazione digitale ovvero l'affidamento di ((servizi applicativi
in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonche'))
l'affidamento di servizi di demand e di project management office
(PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di
programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con
altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di
precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle
medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di
gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attivita'
di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite
temporale di cui al primo periodo, ((gli importi e i quantitativi
massimi complessivi degli accordi quadro e delle convenzioni quadro
di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del
loro valore iniziale, anche ove sia gia' stato raggiunto l'importo o
il quantitativo massimo. L'incremento e' autorizzato a condizione che
riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per i
quali un analogo incremento sia stato gia' disposto da precedenti
disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal
presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle
convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n.
26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.))
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro,
le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento
degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei
traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a
seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre
2025((,)) nonche' per dare attuazione alle finalita' di cui al comma
10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di
Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro ((e di
convenzioni quadro)) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e
dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36
del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni
centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le
risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi
di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di
supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal
presente ((comma si)) provvede a valere sulle risorse destinate alla
misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di
capacita' per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1,
del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
((11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di
merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma
1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a
specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' assegnare
alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite
ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di
personale, una o piu' unita' di personale afferenti ad altro profilo
professionale per il quale le graduatorie regionali di merito
presentino disponibilita', previo assenso dell'amministrazione di
destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».))
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge ((14 marzo 2025, n.
25)), convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a
decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a
euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette
risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere
((dall'anno 2026)), al personale direttivo e, quanto a euro
12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere
dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri
di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a
euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di
produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 ((annui))
con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ((ed euro
2.250.000 annui)) con imputazione alle risorse di cui all'articolo
20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio
economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del
fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000
annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia ((e delle
finanze per)) l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite
dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di
euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale
non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta
l'indennita' di amministrazione del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del
comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e
di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci
allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti
dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto- legge
n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del
2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere
b) e c), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa di 117.253 euro per
l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli
interventi di edilizia penitenziaria nonche' del Piano nazionale
complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti
all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati,
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in
deroga ai limiti di eta' per il collocamento a riposo.))
15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31
dicembre 2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalita' operativa e di
valorizzare le competenze professionali necessarie per il
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in
considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del
turismo e' autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione
organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica
dirigenziale non generale, nell'ambito delle facolta' assunzionali
riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 puo' essere
conferito un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attivita' e le misure, previste dal
decreto legislativo 4 settembre 2024((,)) n. 134, dell'ufficio di
supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei
soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del
predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di
funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di
garantire l'immediata funzionalita' del predetto ufficio gli
incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al
presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di
prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti
percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed a quelli previsti dal ((medesimo comma 6 dell'articolo
19)) del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del
presente comma, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti
dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre
2024, n. 134, e' autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a
decorrere ((dall'anno 2026)), cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del
sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo
degli obiettivi ((del)) PNRR di riduzione della durata dei processi
civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e
le conseguenti massive attivita' di immissione di dati, il Ministero
della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale gia' impiegate a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i
lavoratori di cui al comma 19 che:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio ((alla data del
1° marzo 2026));
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al
pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il
profilo di inquadramento previsti dal vigente ((contratto collettivo
nazionale di lavoro)) Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento ((del personale assunto ai sensi del comma 19))
avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle
mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a
18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di
cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni
organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il
Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla
attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa
funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le
politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i
contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato
presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data
del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre
2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della
durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi,
dei medesimi contratti e delle risorse ((disponibili allo scopo a
legislazione vigente)).
((21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento
dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzata, a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una
procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione,
mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non puo',
comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci
unita' di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo
professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di
garantire il piu' efficace espletamento delle attivita'
istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo
periodo puo' prevedere la valorizzazione delle esperienze
professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nello svolgimento di attivita' di supporto informatico, di
gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza
tecnica e applicativa.
21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, le parole: «ottanta unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta unita'». Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse
del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno
2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in materia di VIA» sono
inserite le seguenti: «e di provvedimento autorizzatorio unico
regionale»;
2) al terzo periodo, le parole: «articoli 19 e 27-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»;
b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le
parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2028».
21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli
obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due
incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima
disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 «Salute» e alla
riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al
decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonche' di garantire la
continuita' dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi
alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite
massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel
triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto
previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in
possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti
modalita':
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non
superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del
personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con
contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati
a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e
colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata,
in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre
2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purche' reclutato a
tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorche' non piu' in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies
e' finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza
professionale maturata e il profilo professionale di destinazione,
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'.
21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate,
in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono
all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))