Art. 3
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR
1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al
sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e
locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse
di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di
utilizzo delle risorse cosi' come risultanti dal sistema informatico
«ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse
assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento
di ulteriori incarichi professionali, in coerenza ((con le finalita'
del citato obiettivo del PNRR)), da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo
2026.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a
definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, ((di
rendicontazione e di controllo)), coerenti con la disciplina
applicabile al PNRR.
((2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a 10.000 abitanti».))
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario
comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente,
dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area
funzioni locali ((- triennio 2019-2021)) del 16 luglio 2024, ((di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2025,)) non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti
dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino
alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter,
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di
euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
5. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di
trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti
dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli
obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della
sovranita' digitale dell'Unione europea, nonche' di assicurare
l'efficace espletamento delle attivita' di supporto al Presidente del
Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della
transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di una
posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni
dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento
delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma,
fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti
pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali
anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal
((medesimo comma 6 dell'articolo 19)) del decreto legislativo n. 165
del 2001.
6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di
cui al comma 5, e' autorizzato un incremento di centotrenta unita'
della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia
economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio
dei ministri, a tal fine, e' autorizzata ad avviare procedure di
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il
piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali e
un'adeguata considerazione delle specifiche professionalita' maturate
da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, puo'
prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti
con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto
delle attivita' del PNRR.
((6-bis. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi
di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti
dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di
cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale puo' prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi
conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di
spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1.))
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro
4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere
dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di
interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello
nazionale, regionale o locale, la societa' Eutalia S.p.A. e'
autorizzata a prestare attivita' di assistenza tecnica, in favore di
regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, societa' a
totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie,
enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base
di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione
istituzionale. Le attivita' previste dal primo periodo sono svolte
nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle
modalita' di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo gia'
disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella
misura massima ((prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o
dal diverso strumento di collaborazione istituzionale,)) nell'ambito
delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli
interventi cui le attivita' di supporto sono funzionalmente connesse,
previa verifica della congruita' da parte del Ministero dell'economia
e ((delle finanze)), senza pregiudicare la realizzazione dei relativi
interventi e ((assicurando l'assenza)) di duplicazione rispetto ad
altre attivita' di assistenza tecnica gia' previste a legislazione
vigente.
9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» e'
inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».
((9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«10.000 abitanti»;
b) le parole: «dell'esercizio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'esercizio 2025»;
c) dopo le parole: «rimborso prestiti,» sono inserite le
seguenti: «e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da
6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142,».
9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento
delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al
controllo sull'attuazione del PNRR nonche' alla gestione dei relativi
flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del
PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di
attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio,
rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».))