Art. 3 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
       amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di  cui  al
sub-investimento 2.2.1  «Assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e
locale» della Missione 1, Componente 1, del  PNRR,  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse
di cui all'allegato A al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 29 novembre 2021, sulla base dei  dati  relativi  allo  stato  di
utilizzo delle risorse cosi' come risultanti dal sistema  informatico
«ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse
assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento
di ulteriori incarichi professionali, in coerenza ((con le  finalita'
del citato obiettivo del PNRR)),  da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31  marzo
2026. 
  2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1,  si  provvede  a
definire   le   procedure   finanziarie,   di   monitoraggio,    ((di
rendicontazione  e  di  controllo)),  coerenti  con   la   disciplina
applicabile al PNRR. 
  ((2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  maggio
2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a 10.000 abitanti».)) 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il  segretario
comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente,
dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area
funzioni locali ((- triennio 2019-2021)) del 16 luglio 2024, ((di cui
al comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 2025,)) non rileva ai fini del rispetto dei limiti  previsti
dall'articolo 1, commi 557-quater e  562,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino
alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74. 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8,  comma  10-ter,
del  decreto-legge  14   marzo   2025,   n.   25,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e'  incrementata  di
euro 250.000 per l'anno  2026.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 250.000 euro per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse  di  cui  all'articolo  35  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno. 
  5. Al fine di garantire continuita' ed efficacia  ai  programmi  di
trasformazione digitale avviati in attuazione dei  progetti  previsti
dal PNRR e  dal  percorso  strategico  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi del  decennio  digitale  2030  e  del  rafforzamento  della
sovranita'  digitale  dell'Unione  europea,  nonche'  di   assicurare
l'efficace espletamento delle attivita' di supporto al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto  1988,
n. 400, e per quelle di supporto ad  ogni  altra  ulteriore  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri nell'area funzionale dell'innovazione  tecnologica  e  della
transizione  digitale,  la  dotazione  organica  dirigenziale   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  incrementata  di   una
posizione dirigenziale di livello  generale  e  di  cinque  posizioni
dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  alla  struttura  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  competente  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione digitale.  Per  lo  svolgimento
delle funzioni attribuite alla struttura di cui  al  presente  comma,
fino al 31 dicembre  2030,  possono  essere  conferiti  ai  dirigenti
pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali
anche in deroga  ai  limiti  percentuali  vigenti  nell'ambito  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ed  a  quelli  previsti  dal
((medesimo comma 6 dell'articolo 19)) del decreto legislativo n.  165
del 2001. 
  6. Al fine di rafforzare  l'organizzazione  della  struttura  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  competente  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi  di
cui al comma 5, e' autorizzato un incremento  di  centotrenta  unita'
della dotazione  organica  dei  funzionari  di  categoria  A,  fascia
economica F1, del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a tal fine, e'  autorizzata  ad  avviare  procedure  di
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta  e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve  previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di  garantire  il
piu'  efficace   espletamento   delle   attivita'   istituzionali   e
un'adeguata considerazione delle specifiche professionalita' maturate
da soggetti in possesso di  elevata  specializzazione  tecnica,  puo'
prevedere la valorizzazione di  esperienze  professionali  conferenti
con quelle bandite, svolte presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, con pieno merito e previa selezione  pubblica,  a  supporto
delle attivita' del PNRR. 
  ((6-bis. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi
di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti  previsti
dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di
cui al comma 6, la  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione
digitale puo' prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi
conferiti  a  esperti  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di
spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1.)) 
  7. Ai maggiori oneri derivanti  dai  commi  5  e  6,  pari  a  euro
4.729.832 per l'anno 2026 ed a  euro  12.408.441  annui  a  decorrere
dall'anno 2027, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  8.  Al  fine  di  accelerare  e  ottimizzare  la  realizzazione  di
interventi strategici o comunque indifferibili e  urgenti  a  livello
nazionale,  regionale  o  locale,  la  societa'  Eutalia  S.p.A.   e'
autorizzata a prestare attivita' di assistenza tecnica, in favore  di
regioni, enti locali, altri enti pubblici  territoriali,  societa'  a
totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie,
enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base
di accordi quadro, convenzioni o altri  strumenti  di  collaborazione
istituzionale. Le attivita' previste dal primo  periodo  sono  svolte
nel rispetto di  quanto  disposto  dal  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti  e  alle
modalita' di esercizio del controllo analogo. Agli oneri  di  cui  al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo  gia'
disponibili nei bilanci delle amministrazioni  interessate  e,  nella
misura massima ((prevista dall'accordo quadro,  dalla  convenzione  o
dal diverso strumento di collaborazione istituzionale,))  nell'ambito
delle  voci  allo  scopo  finalizzate  nei  quadri  economici   degli
interventi cui le attivita' di supporto sono funzionalmente connesse,
previa verifica della congruita' da parte del Ministero dell'economia
e ((delle finanze)), senza pregiudicare la realizzazione dei relativi
interventi e ((assicurando l'assenza)) di  duplicazione  rispetto  ad
altre attivita' di assistenza tecnica gia'  previste  a  legislazione
vigente. 
  9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo  unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» e'
inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus». 
  ((9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite  dalle  seguenti:
«10.000 abitanti»; 
    b)  le  parole:  «dell'esercizio  2024»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'esercizio 2025»; 
    c)  dopo  le  parole:  «rimborso  prestiti,»  sono  inserite   le
seguenti: «e i comuni che hanno applicato  l'articolo  16,  commi  da
6-ter  a  6-sexies,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,   n.   115,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  settembre  2022,  n.
142,». 
  9-ter. Al fine di assicurare un adeguato  ed  efficace  svolgimento
delle attivita' relative al monitoraggio,  alla  rendicontazione,  al
controllo sull'attuazione del PNRR nonche' alla gestione dei relativi
flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori  delle  misure  del
PNRR,  all'articolo   10,   comma   6-ter,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla  durata  di
attuazione»   sono   inserite   le   seguenti:    «,    monitoraggio,
rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30  giugno  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».))