Art. 8
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente:
«7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1
o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo
l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che
appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».
2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi'
nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando
non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».