Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di sicurezza stradale 
 
  1. All'articolo 192 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi  1
o 4, si dia alla fuga con  modalita'  tali  da  mettere  in  pericolo
l'altrui incolumita', e' punito con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni  e  la  sanzione
amministrativa accessoria della confisca  del  veicolo,  ((salvo  che
appartenga))  a  persona  estranea  al   reato.   Si   applicano   le
disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.». 
  2. All'articolo 382-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: 
    «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  altresi'
nei casi di cui all'articolo  192,  comma  7-bis,  del  codice  della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  quando
non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni  di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».