Art. 10 
 
Divieto di partecipazione a riunioni  o  ad  assembramenti  in  luogo
                              pubblico 
 
  1. Con la sentenza di condanna per uno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, se  ricorre  taluna  delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo  339,  419,  422,  423,
424, aggravato ai sensi dell'articolo  425,  432,  575,  anche  nella
forma tentata, 582, se ricorre taluna  delle  circostanze  aggravanti
previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi  o  con
sostanze corrosive ovvero da persona  travisata  o  da  piu'  persone
riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584  e  635,  terzo
comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni
o di assembramenti in luogo pubblico, il  giudice  puo'  disporre  il
divieto di partecipare a pubbliche riunioni e  di  prendere  parte  a
pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in
occasione o a causa dei quali e' stato  commesso  il  reato,  per  un
periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a
tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino
a un massimo di dieci anni. 
  2. Con la medesima sentenza di  condanna  di  cui  al  comma  1  il
giudice  puo'  disporre,  altresi',  la  pena   accessoria   di   cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205. 
  3.  Il   questore,   quando   ricorrano   specifiche   ragioni   di
pericolosita',  puo'   prescrivere   al   condannato   di   comparire
personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio  o
comando di polizia competente in  relazione  al  luogo  di  residenza
dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel  corso  della
giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto
di cui al comma 1. La prescrizione  e'  disposta,  con  provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. In caso di violazione del  divieto  o  dell'obbligo  di  cui  al
presente articolo la  pena  prevista  dall'articolo  389  del  codice
penale e' raddoppiata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli  280,  280-bis,  285,  336,
          337, 338, 339, 419, 422, 423, 424, 425, 432, 575, 583,  584
          e 635 del codice penale: 
                «Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di
          eversione). - Chiunque per finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
          incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso,  con
          la reclusione non inferiore ad anni venti  e,  nel  secondo
          caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 
                Se dall'attentato alla  incolumita'  di  una  persona
          deriva una lesione gravissima, si  applica  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
          lesione grave, si applica  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore ad anni dodici. 
                Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti
          contro  persone  che  esercitano  funzioni  giudiziarie   o
          penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
          a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate  di  un
          terzo. 
                Se dai fatti di cui ai  commi  precedenti  deriva  la
          morte della persona si applicano,  nel  caso  di  attentato
          alla vita,  l'ergastolo  e,  nel  caso  di  attentato  alla
          incolumita', la reclusione di anni trenta. 
                Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
          dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le  aggravanti  di
          cui al secondo  e  al  quarto  comma,  non  possono  essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le
          diminuzioni di pena si  operano  sulla  quantita'  di  pena
          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette
          aggravanti.». 
                «Art.  280-bis  (Atto  di  terrorismo   con   ordigni
          micidiali o esplosivi). - Salvo che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato,  chiunque  per  finalita'  di  terrorismo
          compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose  mobili  o
          immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi  o
          comunque micidiali, e' punito con la reclusione  da  due  a
          cinque anni. 
                Ai  fini  del  presente  articolo,  per   dispositivi
          esplosivi o comunque micidiali si intendono le  armi  e  le
          materie ad esse assimilate  indicate  nell'articolo  585  e
          idonee a causare importanti danni materiali. 
                Se  il  fatto  e'  diretto  contro  la   sede   della
          Presidenza della Repubblica, delle  Assemblee  legislative,
          della  Corte  costituzionale,  di  organi  del  Governo   o
          comunque di organi previsti dalla Costituzione o  da  leggi
          costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'. 
                Se  dal  fatto  deriva  pericolo  per   l'incolumita'
          pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si
          applica la reclusione da cinque a dieci anni. 
                Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
          dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le  aggravanti  di
          cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
          di pena si  operano  sulla  quantita'  di  pena  risultante
          dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.». 
                «Art.  285  (Devastazione,  saccheggio,  strage).   -
          Chiunque, allo scopo  di  attentare  alla  sicurezza  dello
          Stato commette un fatto diretto a portare la  devastazione,
          il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato  o  in
          una parte di esso e' punito con la morte.». 
                «Art  336  (Violenza  o  minaccia   a   un   pubblico
          ufficiale).  -  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  a  un
          pubblico ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio, per costringerlo a  fare  un  atto  contrario  ai
          propri doveri, o ad omettere un  atto  dell'ufficio  o  del
          servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a  cinque
          anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso  dal   genitore   esercente   la   responsabilita'
          genitoriale o dal tutore dell'alunno nei  confronti  di  un
          dirigente scolastico o di un membro del personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  o  ausiliario   della
          scuola. 
                La pena e' della reclusione fino a tre  anni,  se  il
          fatto e' commesso per costringere alcuna delle  persone  di
          cui al primo e al secondo comma  a  compiere  un  atto  del
          proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di
          essa. 
                Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il
          fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
          polizia giudiziaria o di pubblica  sicurezza,  la  pena  e'
          aumentata fino alla meta'.». 
                «Art 337 (Resistenza  a  un  pubblico  ufficiale).  -
          Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un  pubblico
          ufficiale o ad  un  incaricato  di  un  pubblico  servizio,
          mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a  coloro
          che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a cinque anni. 
                Se la violenza o minaccia  e'  posta  in  essere  per
          opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
          pubblica sicurezza mentre compie un  atto  di  ufficio,  la
          pena e' aumentata fino alla meta'.». 
                «Art 338 (Violenza o minaccia ad un  corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
          - Chiunque usa violenza o minaccia ad  un  corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario, ai singoli  componenti  o  ad
          una rappresentanza di esso  o  ad  una  qualsiasi  pubblica
          autorita'  costituita  in  collegio  o  ai   suoi   singoli
          componenti, per impedirne,  in  tutto  o  in  parte,  anche
          temporaneamente, o per turbarne  comunque  l'attivita',  e'
          punito con la reclusione da uno a sette anni. 
                Alla stessa pena soggiace chi commette il  fatto  per
          ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
          un qualsiasi provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a
          causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. 
                Alla stessa pena soggiace chi commette il  fatto  per
          influire sulle  deliberazioni  collegiali  di  imprese  che
          esercitano  servizi  pubblici  o  di  pubblica  necessita',
          qualora   tali   deliberazioni    abbiano    per    oggetto
          l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». 
                «Art  339  (Circostanze  aggravanti).   -   Le   pene
          stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se  la
          violenza  o  la  minaccia  e'   commessa   nel   corso   di
          manifestazioni in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico
          ovvero con armi, o da persona travisata, o da piu'  persone
          riunite, o con scritto anonimo,  o  in  modo  simbolico,  o
          valendosi della forza intimidatrice  derivante  da  segrete
          associazioni, esistenti o supposte. 
                Se la violenza o la minaccia e' commessa da  piu'  di
          cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
          da parte di una di esse, ovvero da piu' di  dieci  persone,
          pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
          prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337  e  338,
          della reclusione  da  tre  a  quindici  anni  e,  nel  caso
          preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
          da due a otto anni. 
                Le disposizioni di cui al secondo comma si  applicano
          anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
          caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
          il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
          atti ad offendere, compresi gli  artifici  pirotecnici,  in
          modo da creare pericolo alle persone. 
                Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
          la violenza o la minaccia e' commessa al fine  di  impedire
          la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione
          di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o
          di altri servizi pubblici.». 
                «Art 419 (Devastazione  e  saccheggio).  -  Chiunque,
          fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette  fatti
          di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione
          da otto a quindici anni. 
                La pena e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  nel
          corso di manifestazioni  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
          pubblico ovvero su armi, munizioni o  viveri  esistenti  in
          luogo di vendita o di deposito.». 
                «Art  422  (Strage).  -  Chiunque,  fuori  dei   casi
          preveduti dall'articolo 285, al fine  di  uccidere,  compie
          atti tali da porre in pericolo la pubblica  incolumita'  e'
          punito, se dal fatto deriva la morte di piu'  persone,  con
          la morte. 
                Se e' cagionata la morte  di  una  sola  persona,  si
          applica l'ergastolo. In  ogni  altro  caso  si  applica  la
          reclusione non inferiore a quindici anni.». 
                «Art 423 (Incendio). - Chiunque cagiona  un  incendio
          e' punito con la reclusione da tre a sette anni. 
                La disposizione precedente si applica anche nel  caso
          d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
          per l'incolumita' pubblica.». 
                «Art 424  (Danneggiamento  seguito  da  incendio).  -
          Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste  nell'articolo
          423-bis, al solo  scopo  di  danneggiare  la  cosa  altrui,
          appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito,  se
          dal  fatto  sorge  il  pericolo  di  un  incendio,  con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
                Se segue l'incendio,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un  terzo  alla
          meta'. 
                Se al fuoco appiccato  a  boschi,  selve  e  foreste,
          ovvero vivai forestali destinati al  rimboschimento,  segue
          incendio,  si  applicano  le  pene  previste  dall'articolo
          423-bis.». 
                «Art  425  (Circostanze  aggravanti).  -   Nei   casi
          preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
          il fatto e' commesso: 
                  1. su edifici pubblici o destinati a uso  pubblico,
          su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 
                  2.  su  edifici  abitati  o  destinati  a  uso   di
          abitazione, su impianti industriali o cantieri, su  aziende
          agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su  acquedotti  o
          altri manufatti  destinati  a  raccogliere  e  condurre  le
          acque; 
                  3.  su  navi  o  altri  edifici   natanti,   o   su
          aeromobili; 
                  4. su scali ferroviari o  marittimi,  o  aeroscali,
          magazzini generali o altri depositi di merci o  derrate,  o
          su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
          combustibili.». 
                «Art. 432 (Attentati alla sicurezza dei trasporti). -
          Chiunque,  fuori  dei   casi   preveduti   dagli   articoli
          precedenti, pone in  pericolo  la  sicurezza  dei  pubblici
          trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la
          reclusione da uno a cinque anni. 
                Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi
          lancia corpi contundenti o  proiettili  contro  veicoli  in
          movimento, destinati a pubblici trasporti  per  terra,  per
          acqua o per aria. 
                Se dal fatto deriva un disastro,  la  pena  e'  della
          reclusione da tre a dieci anni.». 
                «Art 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la  morte  di
          un uomo e' punito con la reclusione non inferiore  ad  anni
          ventuno.» 
                «Art  583  (Circostanze  aggravanti).  -  La  lesione
          personale e' grave e si applica  la  reclusione  da  tre  a
          sette anni: 
                  1. se dal fatto deriva una malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
                  2. se il fatto produce  l'indebolimento  permanente
          di un senso o di un organo; 
                  3. se la persona offesa e' una donna incinta e  dal
          fatto deriva l'acceleramento del parto. 
                  La lesione personale e' gravissima, e si applica la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
                    1.  una  malattia  certamente   o   probabilmente
          insanabile; 
                    2. la perdita di un senso; 
                    3. la perdita di un arto, o una  mutilazione  che
          renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di  un
          organo  o  della  capacita'  di   procreare,   ovvero   una
          permanente e grave difficolta' della favella; 
                    4. 
                    5.» 
                «Art 584 (Omicidio preterintenzionale).  -  Chiunque,
          con atti diretti a commettere  uno  dei  delitti  preveduti
          dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un  uomo,  e'
          punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.» 
                «Art  585  (Circostanze  aggravanti).  -   Nei   casi
          previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies  e
          584, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'articolo 576, ed e' aumentata  fino  a  un  terzo,  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con  armi
          o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o  da
          piu' persone riunite. 
                Agli   effetti   della   legge   penale,   per   armi
          s'intendono: 
                  1.  quelle  da  sparo  e  tutte  le  altre  la  cui
          destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 
                  2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
          e' dalla legge vietato il porto in  modo  assoluto,  ovvero
          senza giustificato motivo. 
                Sono assimilate alle armi le materie esplodenti  e  i
          gas asfissianti o accecanti. 
                Nei casi di cui al primo comma, quando  il  fatto  e'
          commesso come atto  di  odio  o  di  discriminazione  o  di
          prevaricazione o  come  atto  di  controllo  o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'.». 
                «Art  635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1. edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2. opere destinate all'irrigazione; 
                  3.  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4. attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
                Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.  Se
          i fatti di cui al primo periodo sono commessi con  violenza
          alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da
          un anno e sei mesi a cinque  anni  e  della  multa  fino  a
          15.000 euro. 
                Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
          sanitarie     o     socio-sanitarie     residenziali      o
          semiresidenziali, pubbliche o private,  con  violenza  alla
          persona o con minaccia ovvero in occasione  delle  condotte
          previste   nell'articolo   583-quater,    secondo    comma,
          distrugge, disperde, deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in
          parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  ivi
          esistenti o comunque  destinate  al  servizio  sanitario  o
          socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
          anni e con la multa fino a 10.000  euro.  Se  il  fatto  e'
          commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata. 
                Per  i  reati  di  cui  ai   commi   precedenti,   la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
                Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  nonche'  dal
          secondo comma, numero 1), limitatamente ai  fatti  commessi
          su cose esposte per necessita' o  per  consuetudine  o  per
          destinazione alla pubblica  fede,  ai  sensi  dell'articolo
          625, primo comma, numero  7),  il  delitto  e'  punibile  a
          querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
          se il fatto e' commesso in occasione del  delitto  previsto
          dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e'  incapace,
          per eta' o per infermita'.». 
              - Per gli articoli 582 e 583-quater del  codice  penale
          si veda nei riferimenti normativi all'articolo 11. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          26 aprile 1993, n. 122, recante «Misure urgenti in  materia
          di   discriminazione   razziale,   etnica   e   religiosa»,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 1993, n. 148: 
                «Art 1. (Discriminazione, odio o violenza per  motivi
          razziali, etnici, nazionali o religiosi). - 1. (omissis) 
                1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei  reati
          previsti dall'articolo 3 della legge 13  ottobre  1975,  n.
          654, o per uno dei reati previsti  dalla  legge  9  ottobre
          1967, n. 962, il tribunale puo'  altresi'  disporre  una  o
          piu' delle seguenti sanzioni accessorie: 
                  a) obbligo di prestare un'attivita' non  retribuita
          a favore della collettivita' per  finalita'  sociali  o  di
          pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai  sensi
          del comma 1-ter; 
                  b) obbligo di rientrare nella propria abitazione  o
          in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e
          di non uscirne  prima  di  altra  ora  prefissata,  per  un
          periodo non superiore ad un anno; 
                  c)  sospensione  della  patente   di   guida,   del
          passaporto e di documenti  di  identificazione  validi  per
          l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche'
          divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; 
                  d) divieto di partecipare, in qualsiasi  forma,  ad
          attivita'  di  propaganda  elettorale   per   le   elezioni
          politiche o  amministrative  successive  alla  condanna,  e
          comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 
                1-ter. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro di  grazia  e  giustizia  determina,  con  proprio
          decreto, le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  non
          retribuita a favore della collettivita'  di  cui  al  comma
          1-bis, lettera a). 
                1-quater. L'attivita' non retribuita a  favore  della
          collettivita',  da  svolgersi  al  termine  dell'espiazione
          della pena detentiva  per  un  periodo  massimo  di  dodici
          settimane,  deve  essere  determinata   dal   giudice   con
          modalita' tali da non pregiudicare le esigenze  lavorative,
          di studio o di reinserimento sociale del condannato. 
                1-quinquies.     Possono      costituire      oggetto
          dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita':
          la  prestazione  di  attivita'  lavorativa  per  opere   di
          bonifica e restauro degli edifici danneggiati con  scritte,
          emblemi o simboli propri  o  usuali  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o  gruppi  di  cui  al  comma   3
          dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di
          lavoro a favore di organizzazioni di assistenza  sociale  e
          di volontariato, quali quelle operanti nei confronti  delle
          persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli  anziani
          o degli  extracomunitari;  la  prestazione  di  lavoro  per
          finalita' di protezione civile, di  tutela  del  patrimonio
          ambientale e culturale, e  per  altre  finalita'  pubbliche
          individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 
                1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta  nell'ambito
          e  a  favore  di  strutture  pubbliche   o   di   enti   ed
          organizzazioni privati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore  del
          giuoco  e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela   della
          correttezza nello svolgimento di manifestazioni  sportive»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1989,  n.
          294. 
                «Art.  6  (Divieto  di  accesso  ai  luoghi  dove  si
          svolgono manifestazioni sportive). - 1.  Il  questore  puo'
          disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
          manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche'  a
          quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: 
                  a) coloro che risultino denunciati per  aver  preso
          parte attiva a episodi di violenza su  persone  o  cose  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
          alla violenza; 
                  b) coloro che, sulla base  di  elementi  di  fatto,
          risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente
          che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata  alla
          partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia  o
          di intimidazione, tali da porre in  pericolo  la  sicurezza
          pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico  nelle
          medesime circostanze di cui alla lettera a); 
                  c) coloro che risultino  denunciati  o  condannati,
          anche con sentenza non definitiva,  nel  corso  dei  cinque
          anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,
          primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,
          all'articolo  5  della  legge  22  maggio  1975,  n.   152,
          all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,
          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1  e  2,  e
          6-ter  della  presente  legge,  per   il   reato   di   cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,
          n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico  o
          dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al
          libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o
          per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,
          ovvero per alcuno dei  delitti  di  cui  all'articolo  380,
          comma 2, lettere f) e h), del codice di  procedura  penale,
          anche se il fatto non e' stato commesso in  occasione  o  a
          causa di manifestazioni sportive; 
                  d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
          d), del codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, anche se la condotta non e'  stata  posta  in
          essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
                1-bis. Il divieto di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di  eta'.
          Il provvedimento e' notificato a coloro che  esercitano  la
          potesta' genitoriale. 
                1-ter. Il divieto di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto  anche  per  le  manifestazioni  sportive  che  si
          svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di
          accesso alle manifestazioni sportive  che  si  svolgono  in
          Italia  puo'  essere  disposto   anche   dalle   competenti
          autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con
          i provvedimenti previsti dai  rispettivi  ordinamenti.  Per
          fatti   commessi   all'estero,   accertati   dall'autorita'
          straniera competente o dagli organi delle Forze di  polizia
          italiane  che  assicurano,  sulla  base  di   rapporti   di
          cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo
          di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
          dal questore della provincia del luogo di residenza  ovvero
          del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. 
                2. Alle persone alle quali e' notificato  il  divieto
          previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
          conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
          personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari  indicati,
          nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione
          al  luogo  di  residenza   dell'obbligato   o   in   quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1. 
                2-bis. La notifica di cui al comma 2  deve  contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente o a mezzo di difensore, memorie  o  deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento. 
                3. La prescrizione di cui al comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. Nel giudizio di convalida, il  giudice  per  le
          indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
          al comma 2. 
                4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile  il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza. 
                5. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e  l'ulteriore
          prescrizione di cui al comma 2  non  possono  avere  durata
          inferiore a un anno  e  superiore  a  cinque  anni  e  sono
          revocati  o  modificati  qualora,  anche  per  effetto   di
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
          o siano mutate le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato
          l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al  comma
          1, la durata non puo'  essere  inferiore  a  tre  anni  nei
          confronti di coloro  che  ne  assumono  la  direzione.  Nei
          confronti della persona gia' destinataria  del  divieto  di
          cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione  di
          cui al comma 2 e  la  durata  del  nuovo  divieto  e  della
          prescrizione non puo' essere  inferiore  a  cinque  anni  e
          superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al  comma  2
          e' comunque applicata quando risulta, anche sulla  base  di
          documentazione  videofotografica  o   di   altri   elementi
          oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto  di  cui
          al comma 1. Nel caso di violazione del divieto  di  cui  al
          periodo precedente, la  durata  dello  stesso  puo'  essere
          aumentata fino a dieci anni. 
                6. Il contravventore  alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
          con la multa da  10.000  euro  a  40.000  euro.  Le  stesse
          disposizioni si applicano nei confronti delle  persone  che
          violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
          svolgono manifestazioni sportive adottato dalle  competenti
          Autorita' di  uno  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea. 
                7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui  al
          comma 6 e per quelli commessi in occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive o  durante  i  trasferimenti  da  o
          verso i luoghi in cui si svolgono dette  manifestazioni  il
          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
          di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un  ufficio
          o  comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento   di
          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un
          periodo da due a  dieci  anni,  e  puo'  disporre  la  pena
          accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera  a),
          del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il  capo
          della sentenza non definitiva che  dispone  il  divieto  di
          accesso nei luoghi di cui  al  comma  1  e'  immediatamente
          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
          nei casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e  di
          applicazione della pena su richiesta. 
                8. Nei casi di cui ai commi 2, 6  e  7,  il  questore
          puo' autorizzare  l'interessato,  per  gravi  e  comprovate
          esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso  ufficio  o
          comando di cui al comma 2 il  luogo  di  privata  dimora  o
          altro diverso luogo, nel quale lo  stesso  interessato  sia
          reperibile   durante   lo   svolgimento    di    specifiche
          manifestazioni agonistiche. 
                8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla  cessazione  del
          divieto di cui al comma 1, l'interessato puo'  chiedere  la
          cessazione   degli   ulteriori   effetti    pregiudizievoli
          derivanti  dall'applicazione  del  medesimo   divieto.   La
          cessazione e' richiesta al  questore  che  ha  disposto  il
          divieto  o,  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia   stato
          destinatario di piu' divieti, al questore che  ha  disposto
          l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il  soggetto  ha
          adottato  condotte  di  ravvedimento  operoso,   quali   la
          riparazione integrale  del  danno  eventualmente  prodotto,
          mediante il risarcimento anche in forma specifica,  qualora
          sia  in  tutto  o  in  parte  possibile,  o   la   concreta
          collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'
          giudiziaria  per  l'individuazione  degli  altri  autori  o
          partecipanti ai fatti per i  quali  e'  stato  adottato  il
          divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento  di  lavori  di
          pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a  carico
          della finanza pubblica, consistenti  nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a  favore  della  collettivita'
          presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni,  e  ha
          dato prova costante ed effettiva di buona  condotta,  anche
          in occasione di manifestazioni sportive. 
                8-ter. Con il divieto di cui al comma 1  il  questore
          puo' imporre  ai  soggetti  che  risultano  definitivamente
          condannati per delitti non colposi anche i divieti  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n.  159,  avverso  i  quali  puo'  essere
          proposta opposizione ai sensi  del  comma  6  del  medesimo
          articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti  di  cui  al
          periodo   precedente,   si   applicano   le    disposizioni
          dell'articolo 76, comma 2, del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 159 del 2011.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  389  del  codice
          penale: 
                «Art  389  (Inosservanza  di  pene   accessorie).   -
          Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una
          pena accessoria, trasgredisce agli obblighi  o  ai  divieti
          inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due  a
          sei mesi. 
                La stessa pena si applica  a  chi  trasgredisce  agli
          obblighi o ai  divieti  inerenti  ad  una  pena  accessoria
          provvisoriamente applicata.».