Art. 10
Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo
pubblico
1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli
articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423,
424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella
forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi o con
sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 e 635, terzo
comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni
o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice puo' disporre il
divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a
pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in
occasione o a causa dei quali e' stato commesso il reato, per un
periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a
tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino
a un massimo di dieci anni.
2. Con la medesima sentenza di condanna di cui al comma 1 il
giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.
3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di
pericolosita', puo' prescrivere al condannato di comparire
personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o
comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza
dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della
giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto
di cui al comma 1. La prescrizione e' disposta, con provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al
presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice
penale e' raddoppiata.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 280, 280-bis, 285, 336,
337, 338, 339, 419, 422, 423, 424, 425, 432, 575, 583, 584
e 635 del codice penale:
«Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di
eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con
la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo
caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona
deriva una lesione gravissima, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
lesione grave, si applica la pena della reclusione non
inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti
contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la
morte della persona si applicano, nel caso di attentato
alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla
incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al secondo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
«Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o
comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi
esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le
materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e
idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della
Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative,
della Corte costituzionale, di organi del Governo o
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi
costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita'
pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si
applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
«Art. 285 (Devastazione, saccheggio, strage). -
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione,
il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in
una parte di esso e' punito con la morte.».
«Art 336 (Violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di
cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del
proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di
essa.
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e'
aumentata fino alla meta'.».
«Art 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). -
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro
che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o minaccia e' posta in essere per
opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la
pena e' aumentata fino alla meta'.».
«Art 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad
una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica
autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli
componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e'
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a
causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita',
qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».
«Art 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene
stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la
violenza o la minaccia e' commessa nel corso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
ovvero con armi, o da persona travisata, o da piu' persone
riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338,
della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire
la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o
di altri servizi pubblici.».
«Art 419 (Devastazione e saccheggio). - Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti
di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione
da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in
luogo di vendita o di deposito.».
«Art 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie
atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e'
punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con
la morte.
Se e' cagionata la morte di una sola persona, si
applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.».
«Art 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio
e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso
d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica.».
«Art 424 (Danneggiamento seguito da incendio). -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste,
ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue
incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis.».
«Art 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
il fatto e' commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico,
su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende
agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o
altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le
acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su
aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o
su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
combustibili.».
«Art. 432 (Attentati alla sicurezza dei trasporti). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi
lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in
movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per
acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della
reclusione da tre a dieci anni.».
«Art 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.»
«Art 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3. se la persona offesa e' una donna incinta e dal
fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un
organo o della capacita' di procreare, ovvero una
permanente e grave difficolta' della favella;
4.
5.»
«Art 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.»
«Art 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da
piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi
s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i
gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se
i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza
alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a
15.000 euro.
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte
previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e'
commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».
- Per gli articoli 582 e 583-quater del codice penale
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, recante «Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1993, n. 148:
«Art 1. (Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi). - 1. (omissis)
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.
654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, il tribunale puo' altresi' disporre una o
piu' delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita
a favore della collettivita' per finalita' sociali o di
pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi
del comma 1-ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o
in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e
di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un
periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del
passaporto e di documenti di identificazione validi per
l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche'
divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad
attivita' di propaganda elettorale per le elezioni
politiche o amministrative successive alla condanna, e
comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio
decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non
retribuita a favore della collettivita' di cui al comma
1-bis, lettera a).
1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della
collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione
della pena detentiva per un periodo massimo di dodici
settimane, deve essere determinata dal giudice con
modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative,
di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita':
la prestazione di attivita' lavorativa per opere di
bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte,
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di
lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e
di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle
persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani
o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per
finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio
ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche
individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito
e a favore di strutture pubbliche o di enti ed
organizzazioni privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n.
294.
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo'
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a
quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso
parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,
risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente
che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla
partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o
di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle
medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati,
anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque
anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,
primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e
6-ter della presente legge, per il reato di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o
dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al
libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,
ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380,
comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale,
anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a
causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in
essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
potesta' genitoriale.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di
accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia puo' essere disposto anche dalle competenti
autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con
i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per
fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita'
straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia
italiane che assicurano, sulla base di rapporti di
cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo
di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
personalmente una o piu' volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma
1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei
confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di
cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della
prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2
e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al
periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere
aumentata fino a dieci anni.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a dieci anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore
puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate
esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o
comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o
altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia
reperibile durante lo svolgimento di specifiche
manifestazioni agonistiche.
8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la
cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli
derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il
divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato
destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto
l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha
adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la
riparazione integrale del danno eventualmente prodotto,
mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora
sia in tutto o in parte possibile, o la concreta
collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o
partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il
divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di
pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico
della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita'
presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha
dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche
in occasione di manifestazioni sportive.
8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore
puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente
condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui
all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere
proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al
periodo precedente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del codice
penale:
«Art 389 (Inosservanza di pene accessorie). -
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una
pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a
sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli
obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria
provvisoriamente applicata.».