Art. 11 
 
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
  di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo
  nonche'  del  personale  che  svolge  attivita'  di  prevenzione  e
  accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di  trasporto
  pubblico 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  582,  secondo  comma,  dopo  le  parole:   «primo
periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»; 
  b) all'articolo 583-quater 
  1) al secondo comma, primo periodo,  le  parole:  «Nell'ipotesi  di
lesioni cagionate al» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nell'ipotesi
di lesioni personali cagionate a  un  dirigente  scolastico  o  a  un
membro del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  o
ausiliario della scuola, ovvero a»; 
  2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: 
  «Nelle ipotesi di lesioni cagionate  al  personale  che  svolge,  a
bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle  aree
delle infrastrutture destinate al  medesimo  servizio,  attivita'  di
prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative  alla
regolarita' e alla  sicurezza  dei  servizi  di  trasporto  pubblico,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le  pene  di
cui al primo comma»; 
  3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Lesioni  personali  a
un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica  sicurezza
nell'atto o a causa  dell'adempimento  delle  funzioni,  a  personale
scolastico  o  educativo,  a  personale  esercente  una   professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'  ausiliarie
a essa funzionali,  nonche'  a  personale  che  svolge  attivita'  di
prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito  dei  servizi
di trasporto pubblico o  agli  arbitri  e  agli  altri  soggetti  che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive». 
  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di  procedura  penale,  la
lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: 
  «a-ter)  delitto  di  lesioni  personali   previsto   dall'articolo
583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 582  e  583-quater
          del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
          circostanze  aggravanti  previste   negli   articoli   583,
          583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma,  e
          585, ad eccezione  di  quelle  indicate  nel  primo  comma,
          numero 1),  e  nel  secondo  comma  dell'articolo  577.  Si
          procede altresi' d'ufficio se la  malattia  ha  una  durata
          superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro
          persona incapace, per eta' o per infermita'.». 
                «Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale  o
          agente di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza
          nell'atto o a  causa  dell'adempimento  delle  funzioni,  a
          personale scolastico o educativo, a personale esercente una
          professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga
          attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale
          che svolge attivita' di prevenzione  o  accertamento  delle
          infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico  o
          agli arbitri  e  agli  altri  soggetti  che  assicurano  la
          regolarita'  tecnica  delle  manifestazioni  sportive).   -
          Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un  ufficiale
          o agente di polizia giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza
          nell'atto o a causa  dell'adempimento  delle  funzioni,  si
          applica la reclusione da due a  cinque  anni.  In  caso  di
          lesioni gravi o gravissime, la  pena  e',  rispettivamente,
          della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici
          anni. 
                Nell'ipotesi di  lesioni  personali  cagionate  a  un
          dirigente scolastico o a un membro del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  o  ausiliario   della
          scuola,  ovvero  a  personale  esercente  una   professione
          sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa  delle
          funzioni  o  del  servizio,  nonche'  a   chiunque   svolga
          attivita'  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria   o
          soccorso, funzionali allo svolgimento di dette  professioni
          e servizi di sicurezza complementare  in  conformita'  alla
          legislazione vigente, nell'esercizio  o  a  causa  di  tali
          attivita', si applica la reclusione da due a  cinque  anni.
          In  caso  di  lesioni  personali  gravi  o  gravissime   si
          applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo. 
                Nelle ipotesi di lesioni cagionate al  personale  che
          svolge,  a  bordo  dei  mezzi  adibiti  al   trasporto   di
          passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate
          al  medesimo   servizio,   attivita'   di   prevenzione   o
          accertamento delle  infrazioni  alle  norme  relative  alla
          regolarita' e  alla  sicurezza  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico, nell'esercizio o a causa di  tali  attivita',  si
          applicano le pene di cui al primo comma. 
                Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
          uno dei fatti ivi indicati  e'  commesso  in  occasione  di
          manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli
          altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica  delle
          stesse.». 
              - Si riporta l'articolo 380  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).  -  1.
          Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
                2. Anche fuori dei casi previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                  a)  delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                  a-bis) delitto di violenza o minaccia ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                  a-ter)  delitto  di  lesioni   personali   previsto
          dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice
          penale; 
                  a-quater)  delitto   di   danneggiamento   previsto
          dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale; 
                  b) delitto di devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                  c) delitti contro l'incolumita'  pubblica  previsti
          nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                  d) delitto  di  riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                  d.1)  delitti   di   intermediazione   illecita   e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                  d-bis)  delitto  di  violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                  d-ter) delitto di atti sessuali  con  minorenne  di
          cui all'articolo 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                  e) delitto di furto quando ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  e-bis)  delitti  di  furto  previsti  dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                  f.1)  delitto  di   truffa,   quando   ricorre   la
          circostanza aggravante prevista  dall'articolo  640,  terzo
          comma, del codice penale; 
                  f-bis)  delitto   di   ricettazione,   nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo 648 ,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                  g) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110 9; 
                  h)  delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                  i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordine  costituzionale  per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                  l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; 
                  l-bis)  delitti  di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                  l-ter) delitti di violazione dei  provvedimenti  di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
          del codice penale; 
                  m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                  m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso
          di   documento   di    identificazione    falso    previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale; 
                  m-ter)   delitti    di    promozione,    direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                  m-quater) delitto di omicidio  colposo  stradale  o
          nautico previsto dall'articolo  589-bis,  secondo  e  terzo
          comma, del codice penale, salvo che il  conducente  si  sia
          immediatamente  fermato,  adoperandosi   per   prestare   o
          attivare i  soccorsi,  e  si  sia  messo  immediatamente  a
          disposizione degli organi di polizia giudiziaria; 
                  m-quinquies) delitto di resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
                3. Se si tratta di delitto perseguibile a  querela  e
          la querela  non  e'  contestualmente  proposta,  quando  la
          persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
          in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2,  e'  eseguito
          anche  in  mancanza   della   querela   che   puo'   ancora
          sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
          nel termine  di  quarantotto  ore  dall'arresto  oppure  se
          l'avente diritto  dichiara  di  rinunciarvi  o  rimette  la
          querela proposta, l'arrestato e'  posto  immediatamente  in
          liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          che hanno proceduto all'arresto effettuano  tempestivamente
          ogni utile ricerca della persona offesa. 
                Quando  la  persona   offesa   e'   presente   o   e'
          rintracciata ai sensi dei periodi  precedenti,  la  querela
          puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
          all'ufficiale o all'agente di  polizia  giudiziaria,  ferma
          restando la necessita'  di  rendere  alla  persona  offesa,
          anche  con  atto  successivo,  le   informazioni   di   cui
          all'articolo 90-bis.».