Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo
nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e
accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto
pubblico
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo
periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»;
b) all'articolo 583-quater
1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di
lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi
di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un
membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o
ausiliario della scuola, ovvero a»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a
bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree
delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di
prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla
regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di
cui al primo comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a
un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale
scolastico o educativo, a personale esercente una professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie
a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di
prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi
di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive».
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la
lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo
583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 582 e 583-quater
del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583,
583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e
585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma,
numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si
procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata
superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro
persona incapace, per eta' o per infermita'.».
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a
personale scolastico o educativo, a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale
che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle
infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o
agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive). -
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si
applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di
lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente,
della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici
anni.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un
dirigente scolastico o a un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola, ovvero a personale esercente una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni
e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla
legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni.
In caso di lesioni personali gravi o gravissime si
applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che
svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di
passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate
al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o
accertamento delle infrazioni alle norme relative alla
regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto
pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si
applicano le pene di cui al primo comma.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di
manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli
altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle
stesse.».
- Si riporta l'articolo 380 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali previsto
dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice
penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto
dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo
comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648 , primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110 9;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e
la querela non e' contestualmente proposta, quando la
persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e'
rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela
puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.».