Art. 2
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e'
commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del
predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la
responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo' essere
disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter,
582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del
codice penale»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di
cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si applicano, in quanto
compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma
3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 e'
commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del
predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la
responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto
compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi
dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai
fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai
prestatori di servizi intermediari della societa' dell'informazione
quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare
l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente
possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte
illecite».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei
minori in ambito digitale», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2023, n.
266, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni in materia di prevenzione
della violenza giovanile). - 1. Al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai
soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso
orale di cui al presente comma cessano comunque al
compimento della maggiore eta'.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei
confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al
tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e'
opponibile davanti al tribunale per i minorenni»;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il
soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o
piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero
inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale per i minorenni
l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in
parte, piattaforme o servizi informatici e telematici
specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o
di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le
comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di
comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e'
servito per la realizzazione o la divulgazione delle
condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al
periodo precedente e data notizia della facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
deduzioni al giudice competente per l'applicazione del
divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero,
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal
deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto
e' disposto per una durata non superiore a due anni, con
l'individuazione di modalita' applicative compatibili con
le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del
destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della
proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo
l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter
e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del decreto.»
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e
5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis».
2. Fino a quando non e' proposta querela o non e'
presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli
articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale,
commessi da minorenni di eta' superiore agli anni
quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale.
3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo di residenza del
minore.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al
comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento
adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del
soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul
minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 a 1.000 euro.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta'
compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto
dalla legge come delitto punito con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e
2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. La
procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo'
essere disposta anche per i reati di cui agli articoli
544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610 e 612, secondo
comma, 614, 624 e 635 del codice penale.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale.
6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo di residenza del
minore.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del
comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla
sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi
educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo
che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorita' competente all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si
applicano, in quanto compatibili, le pertinenti
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario,
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per
essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per
la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 29
maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2017, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno
dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche
mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il
minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1
cessano al compimento della maggiore eta'.
3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al
comma 1 e' commesso successivamente all'ammonimento
adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del
soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul
minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si
applicano, in quanto compatibili, le pertinenti
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario,
allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per
essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per
la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182 - supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1.
Il sequestro preventivo e' eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio
di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso
dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
e-bis) sui contenuti online del profilo personale e
sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi
di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori
di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della
societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,
di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso
al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente
possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle
condotte illecite.
2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo
92.