Art. 2 
 
   Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  15  settembre  2023,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma  2  e'
commesso  successivamente  all'ammonimento  adottato  ai  sensi   del
predetto  comma,  nei  confronti  del  soggetto   che   esercita   la
responsabilita' genitoriale  sul  minore  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»; 
    b) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
procedura di ammonimento di cui al  periodo  precedente  puo'  essere
disposta anche per i reati di cui  agli  articoli  544-bis,  544-ter,
582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624  e  635  del
codice penale»; 
    c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. L'autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  di
cui ai commi 4-bis e 8  e'  il  prefetto.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione  delle  sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno  per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 
  2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il  comma
3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui  al  comma  1  e'
commesso  successivamente  all'ammonimento  adottato  ai  sensi   del
predetto  comma,  nei  confronti  del  soggetto   che   esercita   la
responsabilita' genitoriale  sul  minore  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 
    3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle  sanzioni  di
cui  al  comma  3-bis  e'  il  prefetto.  Si  applicano,  in   quanto
compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione  delle  sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 
    2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
  «e-bis) sui contenuti online del profilo personale e  sui  relativi
dati, mediante  ordine  ai  prestatori  di  servizi  di  hosting,  ai
fornitori  di  piattaforme  online  o  di  motori  di  ricerca  o  ai
prestatori di servizi intermediari della  societa'  dell'informazione
quali  definiti  all'articolo  1,  paragrafo  1,  lettera  b),  della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i  dati  o  disabilitare
l'accesso  al  profilo,   garantendo   comunque,   ove   tecnicamente
possibile,  la  fruizione  dei  contenuti  estranei   alle   condotte
illecite». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          15 settembre 2023,  n.  123,  recante  «Misure  urgenti  di
          contrasto al disagio giovanile, alla poverta'  educativa  e
          alla criminalita' minorile, nonche' per  la  sicurezza  dei
          minori  in  ambito  digitale»,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  159,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2023,  n.
          266, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5.  (Disposizioni  in  materia  di  prevenzione
          della violenza giovanile).  -  1.  Al  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione di cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 3: 
                    1) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis.  L'avviso  orale  puo'  essere  rivolto  anche   ai
          soggetti minori di diciotto  anni  che  hanno  compiuto  il
          quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
          questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad  almeno   un
          genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
          genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al  procuratore
          della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni  del
          luogo di residenza  del  minore.  Gli  effetti  dell'avviso
          orale  di  cui  al  presente  comma  cessano  comunque   al
          compimento della maggiore eta'.»; 
                    2) al comma 4,  le  parole:  «al  comma  3»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 
                    2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
                    «6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei
          confronti  di  un  maggiorenne  e'  opponibile  davanti  al
          tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
          comma  4  adottato  nei  confronti  di  un   minorenne   e'
          opponibile davanti al tribunale per i minorenni»; 
                    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
                    «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il
          soggetto al quale  e'  notificato  l'avviso  orale  risulta
          condannato, anche con sentenza non definitiva,  per  uno  o
          piu' delitti contro  la  persona  o  il  patrimonio  ovvero
          inerenti  alle  armi  o  alle  sostanze  stupefacenti,   il
          questore  puo'  proporre  al  tribunale  per  i   minorenni
          l'applicazione del divieto di utilizzare,  in  tutto  o  in
          parte,  piattaforme  o  servizi  informatici  e  telematici
          specificamente indicati nonche' del divieto di possedere  o
          di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per  le
          comunicazioni dati e voce o  qualsiasi  altro  apparato  di
          comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo  e'
          servito  per  la  realizzazione  o  la  divulgazione  delle
          condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
          avvisata oralmente viene notificata la proposta di  cui  al
          periodo  precedente  e  data  notizia  della  facolta'   di
          presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
          deduzioni al  giudice  competente  per  l'applicazione  del
          divieto. 
                    6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero,
          provvede, con decreto motivato,  entro  trenta  giorni  dal
          deposito della proposta di cui al comma 6-bis.  Il  divieto
          e' disposto per una durata non superiore a  due  anni,  con
          l'individuazione di modalita' applicative  compatibili  con
          le esigenze  di  salute,  famiglia,  lavoro  o  studio  del
          destinatario del provvedimento. In caso  di  rigetto  della
          proposta di cui al comma 6-bis,  e'  fatto  comunque  salvo
          l'avviso orale emesso dal questore. 
                    6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter
          e' proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del decreto.» 
                  b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4  e
          5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis». 
                2. Fino a quando non e' proposta  querela  o  non  e'
          presentata denuncia  per  taluno  dei  reati  di  cui  agli
          articoli 581, 582,  610,  612  e  635  del  codice  penale,
          commessi  da  minorenni  di  eta'   superiore   agli   anni
          quattordici  nei   confronti   di   altro   minorenne,   e'
          applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile  2009,
          n. 38. 
                3. Ai fini dell'ammonimento di cui  al  comma  2,  il
          questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad  almeno   un
          genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
          genitoriale. 
                3-bis.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  2   e'
          comunicato  al  procuratore  della  Repubblica  presso   il
          tribunale per  i  minorenni  del  luogo  di  residenza  del
          minore. 
                4. Gli effetti dell'ammonimento di  cui  al  comma  2
          cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 
                4-bis. Nel caso in cui taluno dei  reati  di  cui  al
          comma  2  e'   commesso   successivamente   all'ammonimento
          adottato ai sensi del predetto  comma,  nei  confronti  del
          soggetto che esercita la  responsabilita'  genitoriale  sul
          minore e' applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da 200 a 1.000 euro. 
                5. Qualora il fatto commesso da  un  minore  di  eta'
          compresa fra i dodici e i  quattordici  anni  sia  previsto
          dalla legge come  delitto  punito  con  la  reclusione  non
          inferiore nel massimo a  cinque  anni,  e'  applicabile  la
          procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi  1  e
          2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,  n.  38.  La
          procedura di ammonimento di cui al periodo precedente  puo'
          essere disposta anche per i  reati  di  cui  agli  articoli
          544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610 e 612, secondo
          comma, 614, 624 e 635 del codice penale. 
                6. Ai fini dell'ammonimento di cui  al  comma  5,  il
          questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad  almeno   un
          genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
          genitoriale. 
                6-bis.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  5   e'
          comunicato  al  procuratore  della  Repubblica  presso   il
          tribunale per  i  minorenni  del  luogo  di  residenza  del
          minore. 
                7. Gli effetti dell'ammonimento di  cui  al  comma  5
          cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 
                8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del
          comma 5, nei confronti del soggetto  che  era  tenuto  alla
          sorveglianza del minore o all'assolvimento  degli  obblighi
          educativi nei  suoi  confronti  e'  applicata  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000  euro,  salvo
          che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 
                9.  L'autorita'  competente   all'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 4-bis  e  8  e'  il  prefetto.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,    le    pertinenti
          disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
          entrate   derivanti   dall'applicazione   delle    sanzioni
          pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,
          allo stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  per
          essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario,  per
          la remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario
          rese  dal  personale  contrattualizzato  non   dirigenziale
          dell'Amministrazione civile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  29
          maggio 2017, n. 71,  recante  «Disposizioni  a  tutela  dei
          minori per la prevenzione e il contrasto dei  fenomeni  del
          bullismo e del cyberbullismo»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 2017,  n.  127,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 7 (Ammonimento). - 1.  Fino  a  quando  non  e'
          proposta querela o non e' presentata  denuncia  per  taluno
          dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter  del
          codice  penale  e  all'articolo  167  del  codice  per   la
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  commessi,   anche
          mediante la rete internet, da minorenni di  eta'  superiore
          agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne,  e'
          applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile  2009,
          n. 38, e successive modificazioni. 
                2. Ai fini dell'ammonimento, il questore  convoca  il
          minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
          esercente la responsabilita' genitoriale. 
                3. Gli effetti dell'ammonimento di  cui  al  comma  1
          cessano al compimento della maggiore eta'. 
                3-bis. Nel caso in cui taluno dei  reati  di  cui  al
          comma  1  e'   commesso   successivamente   all'ammonimento
          adottato ai sensi del predetto  comma,  nei  confronti  del
          soggetto che esercita la  responsabilita'  genitoriale  sul
          minore e' applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da 200 a 1.000 euro.  
                3-ter. L'autorita' competente  all'irrogazione  delle
          sanzioni  di  cui  al  comma  3-bis  e'  il  prefetto.   Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,    le    pertinenti
          disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
          entrate   derivanti   dall'applicazione   delle    sanzioni
          pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,
          allo stato di previsione del Ministero dell'interno  e  per
          essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario,  per
          la remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario
          rese  dal  personale  contrattualizzato  non   dirigenziale
          dell'Amministrazione civile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104 delle norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          agosto  1989,  n.  182  -   supplemento   ordinario,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1.
          Il sequestro preventivo e' eseguito: 
                  a) sui mobili  e  sui  crediti,  secondo  le  forme
          prescritte  dal  codice  di   procedura   civile   per   il
          pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
          applicabili; 
                  b) sugli  immobili  o  mobili  registrati,  con  la
          trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 
                  c) sui beni aziendali organizzati  per  l'esercizio
          di un'impresa, oltre che con le modalita'  previste  per  i
          singoli beni  sequestrati,  con  l'immissione  in  possesso
          dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
          registro  delle  imprese  presso  il  quale   e'   iscritta
          l'impresa; 
                  d)  sulle  azioni  e  sulle  quote   sociali,   con
          l'annotazione nei libri  sociali  e  con  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese; 
                  e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
          compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
          nell'apposito  conto  tenuto  dall'intermediario  ai  sensi
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
          213.  Si  applica  l'articolo  10,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
                  e-bis) sui contenuti online del profilo personale e
          sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi
          di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di  motori
          di ricerca o ai prestatori di  servizi  intermediari  della
          societa' dell'informazione quali definiti  all'articolo  1,
          paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre  2015,
          di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare  l'accesso
          al   profilo,   garantendo   comunque,   ove   tecnicamente
          possibile,  la  fruizione  dei  contenuti   estranei   alle
          condotte illecite. 
                2. Si applica altresi' la disposizione  dell'articolo
          92.