Art. 3 
 
Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della  rapina
                  commessa da un gruppo organizzato 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola:  «603-bis,»
sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»; 
    b)   all'articolo   518-quater,   secondo   comma,   le   parole:
«dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  articoli
628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite  le  seguenti:  «o
628-bis,»; 
    c) all'articolo 624-bis: 
  1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La
medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso  fine,  agendo
con destrezza direttamente su mezzi di pagamento  anche  elettronici,
documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni
cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali  da  determinare
un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa  di  detti
beni, sottraendoli a chi li detiene»; 
  2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    
  «La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della  multa  da
euro 1.500 a euro 2.500  se  il  reato  di  cui  al  primo  comma  e'
aggravato da una o piu' delle circostanze previste  nel  primo  comma
dell'articolo 625 ovvero se ricorre  una  o  piu'  delle  circostanze
indicate all'articolo 61. Nel  caso  di  cui  al  secondo  comma,  si
applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa
da euro 1.000 a euro 2.500»; 
  3) alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola: «e»  e'
sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le  parole:
«con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto  con  destrezza  in
casi particolari»; 
    d) dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente: 
      «Art.  628-bis  (Rapina  aggravata  commessa   da   un   gruppo
organizzato). - La pena e' della reclusione da  dieci  a  venticinque
anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000  se  il  fatto  di  cui
all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno  di  istituti  di
credito, uffici postali, sportelli  automatici,  veicoli  adibiti  al
trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia
di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne  o
le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi  esplosivi  o  comunque
micidiali,  armi,  sostanze  chimiche  o  batteriologiche  nocive   o
pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per  il  compimento
di atti di violenza o sabotaggio. 
      Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una  o  piu'
delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra
fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione  da
dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000. 
      Si applica il quinto comma dell'articolo 628. 
      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi  dagli  altri,
si adopera per evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze  ulteriori  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di
polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero  dei
proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la  commissione
dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»; 
    e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo  628»
sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  articoli  628»  e  dopo  le
parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis. 
  2. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  51,  comma  3-quinquies,  dopo  la  parola:   «
617-sexies, » e' inserita la seguente: « 628-bis, »; 
    b) all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  numero  2,  dopo  le
parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628-bis,». 
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio  1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «,
nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis
del codice penale». 
  4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975,  n.
354, dopo le parole: «628, terzo comma,»  e'  inserita  la  seguente:
«628bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   degli   articoli   240-bis,
          518-quater, 624-bis, 648 del codice penale, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
          per taluno dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli  314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis,  325,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dagli articoli 453,  454,  455,
          460, 461, 517-ter, 517-quater,  518-quater,  518-quinquies,
          518-sexies e 518-septies, nonche' dagli  articoli  452-bis,
          452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,  primo  comma,
          452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
          alla  condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale
          pornografico, 600-quinquies,  603-bis,  628,  terzo  comma,
          628-bis,  629,  640,   secondo   comma,   numero   1,   con
          l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e'  commesso  col
          pretesto di far esonerare  taluno  dal  servizio  militare,
          640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al  quarto
          comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
          codice civile,  o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
          confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
          il condannato non puo' giustificare  la  provenienza  e  di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla  propria  attivita'  economica.  In   ogni   caso   il
          condannato non puo' giustificare la  legittima  provenienza
          dei beni sul  presupposto  che  il  denaro  utilizzato  per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
          salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
          mediante adempimento nelle forme di legge. La  confisca  ai
          sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
          reati  di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
          635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies  quando   le
          condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. 
                Nei casi previsti dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.». 
                «Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).  -
          Fuori dei casi di concorso  nel  reato,  chi,  al  fine  di
          procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od
          occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto,
          o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere  od
          occultare, e' punito con la reclusione da quattro  a  dieci
          anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 
                La pena e' aumentata quando il  fatto  riguarda  beni
          culturali provenienti dai delitti di  rapina  aggravata  ai
          sensi degli articoli 628, terzo  comma,  o  628-bis,  e  di
          estorsione aggravata ai sensi  dell'articolo  629,  secondo
          comma. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche quando l'autore del delitto da cui i  beni  culturali
          provengono non e'  imputabile  o  non  e'  punibile  ovvero
          quando manca una condizione di  procedibilita'  riferita  a
          tale delitto.». 
                «Art. 624-bis (Furto in abitazione, furto con strappo
          e furto con destrezza in casi particolari). -  Chiunque  si
          impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi  la
          detiene, al fine di trarne profitto per se'  o  per  altri,
          mediante introduzione in  un  edificio  o  in  altro  luogo
          destinato in tutto o in parte  a  privata  dimora  o  nelle
          pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da  quattro
          a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. 
                Alla stessa pena di cui al primo comma  soggiace  chi
          si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a  chi
          la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
          strappandola di mano o di dosso alla persona.  La  medesima
          pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine,  agendo
          con destrezza direttamente  su  mezzi  di  pagamento  anche
          elettronici, documenti di identita', strumenti  informatici
          o telematici o telefoni cellulari o su somme  di  denaro  o
          beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di
          rilevante  gravita',   si   impossessa   di   detti   beni,
          sottraendoli a chi li detiene. 
                La pena e' della reclusione da sei  a  dieci  anni  e
          della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato  di  cui
          al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze
          previste  nel  primo  comma  dell'articolo  625  ovvero  se
          ricorre una o piu' delle circostanze indicate  all'articolo
          61. Nel caso di cui al secondo comma, si  applica  la  pena
          della reclusione da cinque a dieci anni e  della  multa  da
          euro 1.000 a euro 2.500. 
                Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
          dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti  con  una  o  piu'
          delle circostanze aggravanti di cui all'articolo  625,  non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle
          predette circostanze aggravanti.» 
                «Art.  648  (Ricettazione).  -  Fuori  dei  casi   di
          concorso nel reato, chi, al fine di procurare a  se'  o  ad
          altri un profitto, acquista, riceve  od  occulta  denaro  o
          cose provenienti da un qualsiasi  delitto,  o  comunque  si
          intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare,  e'
          punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
          da euro 516 a euro 10.329. La pena e' aumentata  quando  il
          fatto riguarda denaro o  cose  provenienti  da  delitti  di
          rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo  comma,
          o 628-bis, di estorsione aggravata ai  sensi  dell'articolo
          629, secondo comma, ovvero  di  furto  aggravato  ai  sensi
          dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 
                La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e
          della multa da euro  300  a  euro  6.000  quando  il  fatto
          riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da  contravvenzione
          punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel
          minimo a sei mesi. 
                La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e'   commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la
          pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino  a
          euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto
          e la pena della reclusione sino a tre anni  e  della  multa
          sino a euro 800 nel caso di denaro o  cose  provenienti  da
          contravvenzione. 
                Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
          quando l'autore del reato  da  cui  il  denaro  o  le  cose
          provengono non e'  imputabile  o  non  e'  punibile  ovvero
          quando manchi una condizione di procedibilita'  riferita  a
          tale reato.». 
              - Si riporta il testo de gli  articoli  51  e  407  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                  a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                  b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
                2. Nei casi di avocazione, le funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
                Nei  casi  di   avocazione   previsti   dall'articolo
          371-bis, sono esercitate  dai  magistrati  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                3. Le funzioni previste dal comma 1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
                3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti  di  cui  agli  articoli  12,
          commi 1,  3  e  3-ter,  e  12-bis  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,  realizzato  allo
          scopo di commettere delitti previsti dagli articoli  473  e
          474,   517-quater,600,   601,   602,   416-bis,    416-ter,
          452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86  delle  disposizioni
          nazionali complementari al codice doganale dell'Unione,  di
          cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli  articoli
          11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
                3-quater. Quando si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
          275-ter,  275-quater,  275-quinquies,   414-bis,   600-bis,
          600-ter,    600-quater,    600-quater.1,     600-quinquies,
          609-undecies,  615-ter,   615-quater,   617-bis,   617-ter,
          617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis  ,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e
          640-quinquies del codice penale, o per  i  delitti  di  cui
          all'articolo 1, comma 11, del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12,  comma  1,
          aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel  comma  1,
          lettera  a),  del   presente   articolo   sono   attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente.». 
                «Art. 407 (Termini di durata massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto  all'articolo  393
          comma 4, la durata  delle  indagini  preliminari  non  puo'
          comunque superare diciotto mesi o, se si  procede  per  una
          contravvenzione, un anno. 
                2. La durata massima e' tuttavia di due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                  a) i delitti appresso indicati: 
                    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
          e  422  del  codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle
          ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed  e)  del
          comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43; 
                    2)  delitti  consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575,  628,  terzo  comma,  628-bis,  629,  secondo
          comma, e 630 dello stesso codice penale; 
                    3) delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo 2; 
                    4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                    5)    delitti    di    illegale    fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di armi da guerra  o  tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da sparo escluse quelle  previste  dall'articolo  2,  comma
          terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                    7) delitto di cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                    7-bis) dei delitti previsto dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3,  e  12-bis
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni; 
                    7-ter) delitti previsti dagli  articoli  615-ter,
          615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
          635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e  635-quinquies
          del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno  di
          sistemi informatici o telematici di  interesse  militare  o
          relativi all'ordine pubblico o alla  sicurezza  pubblica  o
          alla  sanita'  o  alla  protezione  civile  o  comunque  di
          interesse pubblico; 
                    7-quater) delitti previsti  dal  capo  I-bis  del
          titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12,
          comma 1, aggravato ai sensi del comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  b) notizie di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
                  c) indagini che richiedono il  compimento  di  atti
          all'estero; 
                  d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere
          il collegamento tra piu' uffici del  pubblico  ministero  a
          norma dell'articolo 371. 
                3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis,  non
          possono essere utilizzati gli  atti  di  indagine  compiuti
          dopo la scadenza  del  termine  per  la  conclusione  delle
          indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato  dal
          giudice. 
                3-bis.». 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13  maggio
          1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di  lotta  alla
          criminalita' organizzata e di trasparenza e buon  andamento
          dell'attivita'     amministrativa),     convertito,     con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,   n.   203,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  13  maggio
          1991, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13.  -  1.  In  deroga   a   quanto   disposto
          dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,
          l'autorizzazione  a   disporre   le   operazioni   previste
          dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con  decreto
          motivato, quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo
          svolgimento delle indagini in relazione ad  un  delitto  di
          criminalita'  organizzata  o  di  minaccia  col  mezzo  del
          telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti  indizi.
          Nella  valutazione  dei  sufficienti  indizi   si   applica
          l'articolo 203 del codice di procedura  penale.  Quando  si
          tratta di intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti
          disposta in  un  procedimento  relativo  a  un  delitto  di
          criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi  indicati
          dall'articolo 614 del codice penale,  l'intercettazione  e'
          consentita anche se non vi e' motivo di  ritenere  che  nei
          luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
                2. Nei casi di cui al comma 1,  in  deroga  a  quanto
          disposto  dall'articolo  267,  comma  3,  del   codice   di
          procedura penale,  la  durata  delle  operazioni  non  puo'
          superare i quaranta giorni, ma puo'  essere  prorogata  dal
          giudice con decreto  motivato  per  periodi  successivi  di
          venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
          comma  1.  Nei  casi  di  urgenza,  alla  proroga  provvede
          direttamente  il  pubblico  ministero;  in  tal   caso   si
          osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del
          codice di procedura penale. 
                3. Negli stessi casi di cui al comma  1  il  pubblico
          ministero e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria. 
                3-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei
          delitti,  consumati  o  tentati,   previsti   dall'articolo
          371-bis, comma  4-bis,  del  codice  di  procedura  penale,
          nonche'  al  delitto   di   rapina   aggravata   ai   sensi
          dell'articolo 628-bis del codice penale.». 
              - Si riporta l'articolo 4-bis  della  legge  26  luglio
          1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla
          esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative   della
          liberta'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
          agosto 1975, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4-bis (Divieto di concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
          per finalita' di terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli  articoli  416-bis  e
          416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
          e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e  3,  e
          12-bis del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e successive  modificazioni,  all'articolo  291-quater
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
          si applica altresi' in caso di esecuzione di pene  inflitte
          anche per  delitti  diversi  da  quelli  ivi  indicati,  in
          relazione  ai  quali  il   giudice   della   cognizione   o
          dell'esecuzione ha accertato che sono  stati  commessi  per
          eseguire od occultare uno dei  reati  di  cui  al  medesimo
          primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
          condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
          ovvero l'impunita' di detti reati. 
                1-bis. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
          internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
          i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
          penale, per delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1  e
          3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          1998,  n.  286,  e  per  i  delitti  di  cui   all'articolo
          291-quater del testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, purche' gli stessi  dimostrino  l'adempimento
          delle obbligazioni civili e degli obblighi  di  riparazione
          pecuniaria   conseguenti   alla   condanna   o   l'assoluta
          impossibilita' di tale  adempimento  e  alleghino  elementi
          specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare
          condotta carceraria, alla partecipazione  del  detenuto  al
          percorso  rieducativo  e   alla   mera   dichiarazione   di
          dissociazione dall'organizzazione  criminale  di  eventuale
          appartenenza, che consentano di escludere  l'attualita'  di
          collegamenti con la criminalita' organizzata,  terroristica
          o eversiva e con il contesto nel quale il  reato  e'  stato
          commesso,  nonche'  il  pericolo  di  ripristino  di   tali
          collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
          delle circostanze personali  e  ambientali,  delle  ragioni
          eventualmente   dedotte   a    sostegno    della    mancata
          collaborazione,  della  revisione  critica  della  condotta
          criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
          della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
          la sussistenza  di  iniziative  dell'interessato  a  favore
          delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che  in  quelle
          della giustizia riparativa. 
                1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi  dell'articolo  58-ter,  ai  detenuti  o
          internati per i delitti di cui agli articoli 600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo  e  secondo  comma,  601,  602,
          609-octies e 630 del  codice  penale,  purche'  gli  stessi
          dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e  degli
          obblighi  di  riparazione   pecuniaria   conseguenti   alla
          condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento  e
          alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori  rispetto
          alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
          detenuto  al  percorso  rieducativo,  che   consentano   di
          escludere l'attualita' di collegamenti, anche  indiretti  o
          tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e'  stato
          commesso,  tenuto  conto  delle  circostanze  personali   e
          ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a  sostegno
          della mancata collaborazione, della revisione critica della
          condotta   criminosa   e   di   ogni   altra   informazione
          disponibile. Al fine della  concessione  dei  benefici,  il
          giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza  di
          iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,  sia
          nelle forme risarcitorie  che  in  quelle  della  giustizia
          riparativa. 
                1-bis.1.1. Con il provvedimento  di  concessione  dei
          benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere  stabilite
          prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
          collegamenti con la criminalita' organizzata,  terroristica
          o eversiva o che  impediscano  ai  condannati  di  svolgere
          attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
          al compimento di altri reati o al  ripristino  di  rapporti
          con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
          tal fine il giudice puo' disporre  che  il  condannato  non
          soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni  in  un  comune
          determinato. 
                1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che  per
          taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1,  anche  per  il
          delitto  di  cui  all'articolo  416   del   codice   penale
          finalizzato alla commissione dei delitti  ivi  indicati  si
          applicano le disposizioni del comma 1-bis. 
                1-ter. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli  415,  secondo
          comma e 415-bis,  575,  600-bis,  secondo  e  terzo  comma,
          600-ter, terzo  comma,  600-quinquies,  628,  terzo  comma,
          628-bis  e  629,  secondo   comma,   del   codice   penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
                1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi
          degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e  577,
          primo comma, numero  1,  e  secondo  comma,  art.  577-bis,
          583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
          609-bis, 609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,
          609-undecies e 612-bis, terzo  comma,  del  codice  penale,
          solo  in  caso  di  valutazione  positiva,  da  parte   del
          magistrato o del tribunale di sorveglianza,  dei  risultati
          dell'osservazione scientifica della  personalita'  condotta
          collegialmente  per   almeno   un   anno   anche   con   la
          partecipazione  degli  esperti  di  cui  al  quarto   comma
          dell'articolo 80 della presente legge. Le  disposizioni  di
          cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
          previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
                1-quinquies. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  ai
          fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
          per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
                2. Ai fini della concessione dei benefici di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
          1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
          la  fondatezza   degli   elementi   offerti   dall'istante,
          dettagliate   informazioni   in   merito    al    perdurare
          dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
          del  contesto  criminale  nel  quale  il  reato  e'   stato
          consumato,   al   profilo   criminale   del   detenuto    o
          dell'internato   e   alla   sua    posizione    all'interno
          dell'associazione,  alle  eventuali  nuove  imputazioni   o
          misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
          e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
          durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
          del pubblico ministero presso il giudice che ha  emesso  la
          sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne  per  i
          delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,
          del codice di  procedura  penale,  del  pubblico  ministero
          presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto  ove  e'
          stata  pronunciata  la  sentenza  di  primo  grado  e   del
          Procuratore   nazionale   antimafia    e    antiterrorismo,
          acquisisce informazioni dalla direzione  dell'istituto  ove
          l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei  confronti
          del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare  e
          delle persone ad esso  collegate,  accertamenti  in  ordine
          alle condizioni reddituali e  patrimoniali,  al  tenore  di
          vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
          pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
          o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
          accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi  entro
          sessanta giorni dalla richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato di  ulteriori  trenta  giorni  in  ragione  della
          complessita' degli accertamenti.  Decorso  il  termine,  il
          giudice  decide  anche  in  assenza   dei   pareri,   delle
          informazioni e degli esiti  degli  accertamenti  richiesti.
          Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
          sussistenza   di   collegamenti   con    la    criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto  nel
          quale il reato e' stato commesso, ovvero  del  pericolo  di
          ripristino di tali collegamenti, e'  onere  del  condannato
          fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
          contraria. In ogni caso, nel provvedimento con  cui  decide
          sull'istanza di concessione dei benefici il giudice  indica
          specificamente le ragioni dell'accoglimento o  del  rigetto
          dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
          sensi del quinto periodo. I benefici  di  cui  al  comma  1
          possono essere concessi al detenuto o internato  sottoposto
          a regime  speciale  di  detenzione  previsto  dall'articolo
          41-bis solamente dopo che il provvedimento  applicativo  di
          tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. 
                2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il  magistrato
          di sorveglianza  o  il  tribunale  di  sorveglianza  decide
          acquisite dettagliate informazioni dal  questore.  In  ogni
          caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
          richiesta delle informazioni. Al fine della concessione dei
          benefici ai detenuti o internati  per  il  delitto  di  cui
          all'articolo 577-bis del codice penale,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  acquisisce
          altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo
          in cui l'istante chiede di recarsi, di  prossimi  congiunti
          della persona offesa deceduta in conseguenza del reato  per
          il quale il condannato o l'internato  e'  detenuto  e  alle
          eventuali  iniziative   dell'interessato   a   favore   dei
          medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi  prossimi
          congiunti  abbiano  inteso  rendere.  In  occasione   delle
          dichiarazioni,  i  prossimi  congiunti  sono   invitati   a
          indicare un recapito, anche  telematico,  presso  il  quale
          intendono ricevere le  comunicazioni  di  cui  all'articolo
          58-sexies, comma 2. 
                2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi  2  e  2-bis
          non si  applicano  quando  e'  richiesta  la  modifica  del
          provvedimento di ammissione al  lavoro  all'esterno  e  non
          sono decorsi  piu'  di  tre  mesi  dalla  data  in  cui  il
          provvedimento  medesimo  e'  divenuto  esecutivo  a   norma
          dell'articolo 21, comma 4.  Allo  stesso  modo  si  procede
          quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
          parte di un condannato gia' ammesso a fruirne  e  non  sono
          decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento  di  concessione
          del primo permesso premio. 
                2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
          abbiano ad oggetto la concessione dei benefici  di  cui  al
          comma 1 ai condannati per i reati di cui  all'articolo  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,  le
          funzioni di pubblico ministero possono  essere  svolte  dal
          pubblico ministero presso il tribunale  del  capoluogo  del
          distretto ove e' stata pronunciata  la  sentenza  di  primo
          grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso,  il
          pubblico ministero puo'  partecipare  all'udienza  mediante
          collegamento a distanza. 
                3.  Quando  il  comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
                3-bis.».