Art. 3
Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina
commessa da un gruppo organizzato
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «603-bis,»
sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole:
«dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli
628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o
628-bis,»;
c) all'articolo 624-bis:
1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo
con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici,
documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni
cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare
un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti
beni, sottraendoli a chi li detiene»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da
euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e'
aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma
dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze
indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si
applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa
da euro 1.000 a euro 2.500»;
3) alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola: «e» e'
sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole:
«con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in
casi particolari»;
d) dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente:
«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo
organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque
anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui
all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di
credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al
trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia
di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o
le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque
micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento
di atti di violenza o sabotaggio.
Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu'
delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra
fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da
dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri,
si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di
polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei
proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione
dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo 628»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le
parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis.
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo la parola: «
617-sexies, » e' inserita la seguente: « 628-bis, »;
b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le
parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628-bis,».
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «,
nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis
del codice penale».
4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n.
354, dopo le parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente:
«628bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 240-bis,
518-quater, 624-bis, 648 del codice penale, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma,
452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 628, terzo comma,
628-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
«Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). -
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto,
o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni
culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai
sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di
estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo
comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manca una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto.».
«Art. 624-bis (Furto in abitazione, furto con strappo
e furto con destrezza in casi particolari). - Chiunque si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
mediante introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle
pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro
a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona. La medesima
pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo
con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche
elettronici, documenti di identita', strumenti informatici
o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o
beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di
rilevante gravita', si impossessa di detti beni,
sottraendoli a chi li detiene.
La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e
della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui
al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze
previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se
ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo
61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena
della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da
euro 1.000 a euro 2.500.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.»
«Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da euro 516 a euro 10.329. La pena e' aumentata quando il
fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di
rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma,
o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo
629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la
pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a
euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto
e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa
sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da
contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale reato.».
- Si riporta il testo de gli articoli 51 e 407 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis , 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,
aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo 2;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter,
615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies
del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanita' o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico;
7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del
titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12,
comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
1991, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del
telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti
disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'
consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di
procedura penale, la durata delle operazioni non puo'
superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal
giudice con decreto motivato per periodi successivi di
venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del
codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si
applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale,
nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628-bis del codice penale.».
- Si riporta l'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
agosto 1975, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e
12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e
3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento
delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione
pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta
impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al
percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale
appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle
della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo
comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma,
600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma,
628-bis e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, art. 577-bis,
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale,
solo in caso di valutazione positiva, da parte del
magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i
delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove
l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti
del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e
delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di
vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della
complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza dei pareri, delle
informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.
Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide
sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica
specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1
possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo
41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato
di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni. Al fine della concessione dei
benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui
all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce
altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo
in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti
della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per
il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle
eventuali iniziative dell'interessato a favore dei
medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi
congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle
dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a
indicare un recapito, anche telematico, presso il quale
intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo
58-sexies, comma 2.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
non si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis.».