Art. 4 
 
Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del  divieto
  di accesso ai centri urbani  e  previsione  della  possibilita'  di
  arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di
  manifestazioni pubbliche 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono  inserite,
in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di  chi  tiene,  nelle
stesse aree, comportamenti  violenti,  minacciosi  o  insistentemente
molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»; 
      2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il
prefetto puo' individuare specifiche zone urbane,  caratterizzate  da
gravi o ripetuti episodi di  criminalita'  o  di  illegalita',  nelle
quali e' disposto  l'allontanamento  dei  soggetti  denunciati  negli
ultimi cinque anni per delitti non colposi contro  la  persona  o  il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, o per i reati di cui agli  articoli  4  e  4-bis  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali  nelle  predette  zone  tengono
comportamenti violenti, minacciosi  o  insistentemente  molesti,  che
impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e  determinano
una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui
al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10,
comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme  e  con  le  modalita'
previste  dallo  stesso  articolo.  La  violazione   dell'ordine   di
allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui  al  citato  articolo
10, comma 1. 
        3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per  un
periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel  limite
massimo di diciotto mesi,  con  provvedimenti  motivati,  sentito  il
comitato provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica  di  cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni
e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale o  altro  magistrato  dallo  stesso  delegato,  recanti  la
specifica  indicazione  dei  luoghi  interessati  e  del  termine  di
durata.»; 
    b) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «e  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo»; 
      2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole:  «  ad  una  o
piu' aree di cui all'articolo 9 » sono  inserite  le  seguenti:  «  ,
commi 1 e 3 » e dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «
Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui  all'articolo  9,
comma 3-bis, il divieto di accesso  di  cui  al  primo  periodo,  nel
rispetto delle condizioni  e  delle  modalita'  applicative  previste
dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu'
delle zone specificamente individuate ai  sensi  del  medesimo  comma
3-bis e la  sua  durata  non  puo'  essere  superiore  a  quella  dei
provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e  3-ter
del predetto articolo 9 »; 
      3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 9,  comma  3-bis,  la  durata  del
divieto di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto  comma
3-bis, specificamente  individuate,  nei  confronti  di  un  soggetto
condannato  ai  sensi  del  primo  periodo,  e'  pari  a  quella  dei
provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e  3-ter
del  predetto  articolo  9,  laddove  dalla  condotta  tenuta   possa
derivare, per il periodo  di  vigenza  dei  provvedimenti  anzidetti,
pericolo per la sicurezza »; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei confronti di coloro che  risultino  denunciati  o
condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso  dei  cinque
anni precedenti, per alcuno dei  reati  di  cui  al  comma  6-quater,
commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo  comma,  e  5-bis
della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i  reati  di  cui  agli
articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n.  110,  commessi  in
uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere c)
e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la
sicurezza, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore  a
dodici mesi, il divieto di  accesso  ai  luoghi  in  cui  sono  stati
commessi i predetti reati ovvero  di  stazionamento  nelle  immediate
vicinanze dei luoghi medesimi,  anche  limitato  a  specifiche  fasce
orarie, ferma restando l'espressa  specificazione  degli  stessi  nel
provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del
destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le  condotte  di
cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato,  con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli
ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo,  si
applicano, per la durata del divieto e per la  sanzione  in  caso  di
contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo
e terzo periodo»; 
      5) al comma 4, le parole: «commi 1,  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»; 
      6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto  di  cui
all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  caso
dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma,» e la
parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi»; 
  b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole:  "al  provvedimento
di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai  provvedimenti
di cui ai commi 1-bis e 4". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 13 bis del
          decreto-legge   20   febbraio   2017,   n.   14,    recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'», convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla
          legge 18 aprile 2017,  n.  48,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 2017,  n.  93,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 9. (Misure a tutela del decoro  di  particolari
          luoghi). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  vigente
          normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,
          fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime  e  di
          trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,  e  delle
          relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte  che
          impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle  predette
          infrastrutture, in violazione dei divieti di  stazionamento
          o di occupazione di spazi ivi previsti,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma   da   euro   100   a   euro   300.   Contestualmente
          all'accertamento della condotta illecita,  al  trasgressore
          viene ordinato, nelle forme  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato
          commesso il fatto. 
                2.  Ferma  restando  l'applicazione  delle   sanzioni
          amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice
          penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7,  comma  15-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e   dall'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,  n.  88,  il
          provvedimento di allontanamento  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi
          commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
          nelle aree di cui al medesimo comma, nonche' nei  confronti
          di chi tiene, nelle stesse  aree,  comportamenti  violenti,
          minacciosi o insistentemente  molesti,  da  cui  derivi  un
          concreto pericolo per la sicurezza. 
                3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,
          del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   e
          dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25
          novembre 2016, n. 222,  i  regolamenti  di  polizia  urbana
          possono individuare aree urbane su  cui  insistono  presidi
          sanitari, scuole, plessi scolastici  e  siti  universitari,
          musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali  o
          altri  istituti  e  luoghi   della   cultura   o   comunque
          interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate
          allo svolgimento di fiere,  mercati,  pubblici  spettacoli,
          ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
                3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi  1  e
          3, il prefetto puo'  individuare  specifiche  zone  urbane,
          caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di  criminalita'
          o di illegalita', nelle quali e' disposto  l'allontanamento
          dei  soggetti  denunciati  negli  ultimi  cinque  anni  per
          delitti non colposi  contro  la  persona  o  il  patrimonio
          ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del  codice
          penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73  e  74
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per  i  reati  di  cui
          agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
          i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti,
          minacciosi o insistentemente molesti,  che  impediscono  la
          libera e piena fruibilita' delle stesse e  determinano  una
          situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei  casi
          di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui
          all'articolo 10, comma 1, ordinano  l'allontanamento  nelle
          forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La
          violazione dell'ordine di allontanamento e'  soggetta  alla
          sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. 
                3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate
          per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche  piu'
          volte  nel   limite   massimo   di   diciotto   mesi,   con
          provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica  di  cui  all'articolo  20
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle  cui  riunioni  e'
          invitato a  partecipare  il  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  Tribunale  o  altro  magistrato  dallo   stesso
          delegato,  recanti  la  specifica  indicazione  dei  luoghi
          interessati e del termine di durata. 
                4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i
          poteri delle  autorita'  di  settore  aventi  competenze  a
          tutela  di  specifiche  aree  del  territorio,  l'autorita'
          competente e' il sindaco del comune nel cui  territorio  le
          medesime sono state accertate, che provvede ai sensi  degli
          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. I proventi  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni
          amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,
          che   li   destina   all'attuazione   di   iniziative    di
          miglioramento del decoro urbano.». 
                «Art. 10. (Divieto di  accesso).  -  1.  L'ordine  di
          allontanamento di cui  all'articolo  9,  comma  1,  secondo
          periodo, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo, e' rivolto per
          iscritto  dall'organo  accertatore,  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          esso sono riportate le motivazioni sulla base  delle  quali
          e'  stato  adottato  ed  e'  specificato   che   ne   cessa
          l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del
          fatto e che la sua violazione  e'  soggetta  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria applicata ai sensi  dell'articolo
          9, comma 1, aumentata del doppio. Copia  del  provvedimento
          e' trasmessa con immediatezza al  questore  competente  per
          territorio  con  contestuale  segnalazione  ai   competenti
          servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
                2. Nei casi di reiterazione  delle  condotte  di  cui
          all'articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis,  il  questore,  qualora
          dalla  condotta  tenuta  possa  derivare  pericolo  per  la
          sicurezza, puo' disporre, con provvedimento  motivato,  per
          un periodo non superiore  a  dodici  mesi,  il  divieto  di
          accesso ad una o piu' aree di cui all'articolo 9, commi 1 e
          3,    espressamente    specificate    nel    provvedimento,
          individuando, altresi', modalita' applicative  del  divieto
          compatibili con le esigenze di mobilita', salute  e  lavoro
          del destinatario dell'atto. Nelle ipotesi  di  reiterazione
          delle condotte cui all'articolo 9, comma 3-bis, il  divieto
          di accesso di cui al  primo  periodo,  nel  rispetto  delle
          condizioni e delle  modalita'  applicative  previste  dallo
          stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una  o
          piu' delle zone specificamente  individuate  ai  sensi  del
          medesimo comma 3-bis  e  la  sua  durata  non  puo'  essere
          superiore a quella dei provvedimenti adottati dal  prefetto
          ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto  articolo  9.
          Il questore puo' disporre il divieto di accesso di  cui  al
          primo periodo anche nei confronti di coloro  che  risultino
          denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
          nel corso  dei  cinque  anni  precedenti,  per  alcuno  dei
          delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al
          libro secondo,  titoli  XII  e  XIII,  del  codice  penale,
          commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo  9,  comma
          1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e'
          punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 
                3. La durata del divieto di cui al comma 2  non  puo'
          comunque essere inferiore a dodici mesi,  ne'  superiore  a
          due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9,  commi
          1 e 2,  risultino  commesse  da  soggetto  condannato,  con
          sentenza definitiva o confermata in grado di  appello,  nel
          corso degli ultimi cinque anni per reati contro la  persona
          o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma
          3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle
          zone  di  cui  al  predetto  comma  3-bis,   specificamente
          individuate, nei confronti di  un  soggetto  condannato  ai
          sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti
          adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter  del
          predetto articolo 9, laddove dalla  condotta  tenuta  possa
          derivare, per  il  periodo  di  vigenza  dei  provvedimenti
          anzidetti, pericolo per la sicurezza. Il contravventore  al
          divieto emesso in relazione ai  casi  di  cui  al  presente
          comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il
          responsabile sia soggetto minorenne,  il  questore  ne  da'
          notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
          per i minorenni. 
                3-bis.  Nei  confronti  di   coloro   che   risultino
          denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
          nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei  reati
          di  cui  al  comma  6-quater,  commessi  in  occasione   di
          manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,  per
          i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis  della
          legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli
          articoli 4 e 4-bis della legge  18  aprile  1975,  n.  110,
          commessi in uno dei luoghi  di  cui  al  predetto  articolo
          4-bis, comma 2, lettere c) e  d),  qualora  dalla  condotta
          tenuta possa derivare un  pericolo  per  la  sicurezza,  il
          questore puo' disporre, per  un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi  in  cui  sono
          stati commessi i predetti  reati  ovvero  di  stazionamento
          nelle  immediate  vicinanze  dei  luoghi  medesimi,   anche
          limitato  a  specifiche  fasce   orarie,   ferma   restando
          l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento  e
          l'individuazione  di  modalita'  applicative  del   divieto
          compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro  e
          studio del destinatario. Il contravventore  al  divieto  di
          cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad
          un anno. Qualora le  condotte  di  cui  al  presente  comma
          risultino commesse da  soggetto  condannato,  con  sentenza
          definitiva o confermata in  grado  di  appello,  nel  corso
          degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo, si applicano, per la durata  del  divieto  e
          per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso,  le
          disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo. 
                4. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis  possono
          essere disposti anche nei confronti di soggetti  minori  di
          diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di
          eta'.  Il  provvedimento  e'  notificato   a   coloro   che
          esercitano la responsabilita' genitoriale e  comunicato  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni competente per il luogo di residenza del minore. 
                5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o
          il patrimonio commessi nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui
          all'articolo   9,   la   concessione   della    sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'osservanza  del  divieto,  imposto  dal   giudice,   di
          accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 
                6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo  e
          dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto,  il  Ministro  dell'interno
          determina  i  criteri  generali   volti   a   favorire   il
          rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
          e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di  polizia,  di
          cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
          Corpi e servizi di polizia  municipale,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                6-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di  cui
          al comma 6, anche al fine di assicurare il  rispetto  della
          clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
          6. 
                6-ter. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter  e
          1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre  1989,  n.
          401, hanno efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                6-quater. Nel caso di  reati  commessi  con  violenza
          alle persone o alle cose, compiuti alla  presenza  di  piu'
          persone anche  in  occasioni  pubbliche,  per  i  quali  e'
          obbligatorio  l'arresto  ai  sensi  dell'articolo  380  del
          codice di procedura penale, nonche' nel caso dei delitti di
          cui agli articoli 583-quater e 635, terzo  comma,  commessi
          in occasione di manifestazioni in luogo pubblico  o  aperto
          al   pubblico,   quando   non   e'   possibile    procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica, si considera  comunque  in  stato  di
          flagranza ai sensi dell'articolo 382  del  medesimo  codice
          colui  il  quale,  sulla  base  di   documentazione   video
          fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
          ne risulta autore, sempre che l'arresto  sia  compiuto  non
          oltre il  tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,
          comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.». 
                «Art. 13-bis. (Disposizioni  per  la  prevenzione  di
          disordini negli esercizi pubblici e nei locali di  pubblico
          trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
          nei confronti delle persone denunciate,  negli  ultimi  tre
          anni, per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
          avvenuti in pubblici  esercizi  o  in  locali  di  pubblico
          trattenimento  ovvero  nelle  immediate   vicinanze   degli
          stessi, o per delitti non colposi contro la  persona  o  il
          patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo  604-ter
          del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4
          della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i  reati  di  cui
          agli articoli 336 e 337 del codice  penale,  qualora  dalla
          condotta possa derivare un pericolo per  la  sicurezza,  il
          Questore puo' disporre il divieto  di  accesso  a  pubblici
          esercizi o locali di pubblico trattenimento  specificamente
          individuati  in  ragione  dei  luoghi  in  cui  sono  stati
          commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali
          l'interessato  si  associa,  specificamente  indicati.   Il
          Questore puo' altresi' disporre, per motivi  di  sicurezza,
          la misura di cui al presente comma anche nei confronti  dei
          soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per
          taluno dei predetti reati. 
                1-bis.  Il  Questore  puo'  disporre  il  divieto  di
          accesso ai  pubblici  esercizi  o  ai  locali  di  pubblico
          trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia
          nei confronti delle persone che, per  i  reati  di  cui  al
          comma 1, sono state poste in stato di arresto  o  di  fermo
          convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte  a  una
          delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e  285  del
          codice di procedura penale, ovvero  condannate,  anche  con
          sentenza non definitiva. 
                1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
          ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il  divieto
          di stazionamento nelle  immediate  vicinanze  dei  pubblici
          esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
          vietato l'accesso. 
                2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis  puo'  essere
          limitato a specifiche fasce orarie e  non  puo'  avere  una
          durata inferiore a un anno ne' superiore  a  tre  anni.  Il
          divieto   e'   disposto,   con   provvedimento    motivato,
          individuando comunque modalita' applicative compatibili con
          le esigenze di mobilita', salute e lavoro del  destinatario
          dell'atto. 
                3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
                4.  Il  questore  puo'  prescrivere,  per  la  durata
          massima di due anni, alle persone alle quali e'  notificato
          il divieto previsto  dai  commi  1  e  1-bis  di  comparire
          personalmente una  o  piu'  volte,  negli  orari  indicati,
          nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione
          al  luogo  di  residenza   dell'obbligato   o   in   quello
          specificamente indicato. 
                5. In relazione ai  provvedimenti  di  cui  ai  commi
          1-bis  e  4  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 6,  commi  3  e  4,  della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
                6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni  di
          cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno
          a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.».