Art. 4
Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto
di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di
arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di
manifestazioni pubbliche
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite,
in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle
stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente
molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il
prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da
gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle
quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli
ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della
legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono
comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che
impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano
una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui
al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10,
comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita'
previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di
allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo
10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un
periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite
massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni
e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la
specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di
durata.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « ad una o
piu' aree di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « ,
commi 1 e 3 » e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «
Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel
rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste
dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu'
delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma
3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei
provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter
del predetto articolo 9 »;
3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del
divieto di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma
3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto
condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei
provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter
del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa
derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti,
pericolo per la sicurezza »;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o
condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque
anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater,
commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis
della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli
articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in
uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere c)
e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la
sicurezza, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a
dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati
commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate
vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce
orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel
provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del
destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di
cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli
ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si
applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di
contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo
e terzo periodo»;
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui
all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso
dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma,» e la
parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi»;
b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento
di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti
di cui ai commi 1-bis e 4".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 13 bis del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 2017, n. 93, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Misure a tutela del decoro di particolari
luoghi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente
normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,
fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle
relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che
impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle predette
infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento
o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente
all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore
viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato
commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice
penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del
presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi
commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma, nonche' nei confronti
di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti,
minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un
concreto pericolo per la sicurezza.
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana
possono individuare aree urbane su cui insistono presidi
sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari,
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o
altri istituti e luoghi della cultura o comunque
interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate
allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,
ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane,
caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita'
o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento
dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per
delitti non colposi contro la persona o il patrimonio
ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui
agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti,
minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la
libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una
situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi
di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui
all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle
forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La
violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla
sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate
per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu'
volte nel limite massimo di diciotto mesi, con
provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20
della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e'
invitato a partecipare il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso
delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi
interessati e del termine di durata.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i
poteri delle autorita' di settore aventi competenze a
tutela di specifiche aree del territorio, l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le
medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni
amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,
che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano.».
«Art. 10. (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di
allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo
periodo, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo, e' rivolto per
iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali
e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del
fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo
9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento
e' trasmessa con immediatezza al questore competente per
territorio con contestuale segnalazione ai competenti
servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all'articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis, il questore, qualora
dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la
sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per
un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di
accesso ad una o piu' aree di cui all'articolo 9, commi 1 e
3, espressamente specificate nel provvedimento,
individuando, altresi', modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro
del destinatario dell'atto. Nelle ipotesi di reiterazione
delle condotte cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto
di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle
condizioni e delle modalita' applicative previste dallo
stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o
piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del
medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere
superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto
ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9.
Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al
primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino
denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei
delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al
libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale,
commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma
1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo'
comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona
o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma
3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle
zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente
individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai
sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti
adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del
predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa
derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti
anzidetti, pericolo per la sicurezza. Il contravventore al
divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente
comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il
responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da'
notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni.
3-bis. Nei confronti di coloro che risultino
denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati
di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per
i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della
legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli
articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo
4-bis, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta
tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il
questore puo' disporre, per un periodo non superiore a
dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono
stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche
limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando
l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e
l'individuazione di modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e
studio del destinatario. Il contravventore al divieto di
cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma
risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso
degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al
primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e
per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le
disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono
essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di
diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di
eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o
il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all'articolo 9, la concessione della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
determina i criteri generali volti a favorire il
rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui
al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della
clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza
alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu'
persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche' nel caso dei delitti di
cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, commessi
in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice
colui il quale, sulla base di documentazione video
fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».
«Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di
disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico
trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre
anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico
trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli
stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter
del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4
della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui
agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla
condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il
Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati
commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali
l'interessato si associa, specificamente indicati. Il
Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza,
la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei
soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per
taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di
accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico
trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia
nei confronti delle persone che, per i reati di cui al
comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo
convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una
delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del
codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con
sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto
di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici
esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
vietato l'accesso.
2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una
durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il
divieto e' disposto, con provvedimento motivato,
individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere, per la durata
massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato
il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire
personalmente una o piu' volte, negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato.
5. In relazione ai provvedimenti di cui ai commi
1-bis e 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.».