Art. 5 
 
   Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti 
 
  1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Nei casi di cui al  periodo  precedente,  e'  ordinata  la  confisca,
altresi', degli autoveicoli o altri  beni  mobili  registrati  e  non
registrati che risultino essere stati utilizzati per  la  commissione
di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero  che  abbiano
agevolato la commissione degli stessi fatti salvo che appartengano  a
persona estranea al reato». 
  1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Il fatto non si considera di  lieve
entita' quando, per l'allestimento di mezzi o  di  strumenti,  ovvero
per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano
poste in essere in modo continuativo e abituale». 
  1-ter. Al fine di prevenire il  coinvolgimento  dei  minori  e  dei
giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei
contesti  territoriali  caratterizzati  da  maggiore   vulnerabilita'
sociale,  i  comuni,  anche  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche, le  aziende  sanitarie  locali  e  gli  enti  del  Terzo
settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali
e  ricreative  rivolte  ai   giovani,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili nei rispettivi bilanci. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 73 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati  di  tossicodipendenza),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione  illeciti
          di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.  Chiunque,
          senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  coltiva,
          produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
          vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,  procura
          ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
          qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui
          alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
                1-bis. Con le medesime pene di  cui  al  comma  1  e'
          punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
          17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
          comunque illecitamente detiene: 
                  a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga104,   ovvero   per
          modalita' di presentazione, avuto riguardo  al  peso  lordo
          complessivo o al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per
          altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
          non esclusivamente personale; 
                  b) medicinali contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
                2. Chiunque, essendo  munito  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 17, illecitamente cede,  mette  o  procura
          che altri metta in commercio le sostanze o le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
                2-bis. Le pene di cui al comma 2 si  applicano  anche
          nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle
          sostanze chimiche di base e  dei  precursori  di  cui  alle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
          utilizzabili nella produzione  clandestina  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope previste  nelle  tabelle  di  cui
          all'articolo 14. 
                3. Le stesse pene si applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
                4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
                5. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da  euro
          1.032 a euro 10.329. Il fatto non  si  considera  di  lieve
          entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti,
          ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui  al
          comma 1 risultano poste in essere in  modo  continuativo  e
          abituale. Chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal
          primo periodo e' punito con la  pena  della  reclusione  da
          diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro  2.500  a
          euro 10.329, quando la condotta  assume  caratteri  di  non
          occasionalita'. 
                5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5,  limitatamente
          ai reati di cui al presente articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo  n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto  previsto  dal  citato  articolo  54  del  decreto
          legislativo n. 274 del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, il giudice  che  procede,  o  quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
                5-ter. La disposizione  di  cui  al  comma  5-bis  si
          applica anche nell'ipotesi di reato diverso  da  quelli  di
          cui al comma 5, commesso, per una sola  volta,  da  persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
                6. Se il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
                7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
                7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
          su richiesta delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' ordinata la  confisca  delle
          cose che ne sono il  profitto  o  il  prodotto,  salvo  che
          appartengano a persona estranea  al  reato,  ovvero  quando
          essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto  di
          cui al comma 5, la confisca di beni di cui  il  reo  ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto. Nei casi  di  cui  al  periodo  precedente,  e'
          ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli  o  altri
          beni mobili  registrati  e  non  registrati  che  risultino
          essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti
          previsti  dal  presente  articolo,   ovvero   che   abbiano
          agevolato la commissione  degli  stessi  fatti,  salvo  che
          appartengano a persona estranea al reato.».