Art. 5
Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti
1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca,
altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non
registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione
di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano
agevolato la commissione degli stessi fatti salvo che appartengano a
persona estranea al reato».
1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Il fatto non si considera di lieve
entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero
per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano
poste in essere in modo continuativo e abituale».
1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei
giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei
contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilita'
sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo
settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali
e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse
disponibili nei rispettivi bilanci.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga104, ovvero per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per
altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche
nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve
entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti,
ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al
comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e
abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal
primo periodo e' punito con la pena della reclusione da
diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a
euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non
occasionalita'.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente
ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di
cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e'
ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri
beni mobili registrati e non registrati che risultino
essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti
previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano
agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.».