Art. 6 
 
    Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana 
 
  1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n.  197
le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026». 
  2. Il fondo di  cui  all'articolo  35-quater  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di  29  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. 
  3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Per  le
medesime finalita', le risorse  del  suddetto  fondo  possono  essere
destinate, altresi', alla corresponsione dei compensi  relativi  alle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  svolte  dal  personale  della
polizia locale, anche in  deroga  alle  limitazioni  alla  spesa  per
lavoro  straordinario  stabilite  dalla   legge   e   dai   contratti
collettivi.». 
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, dopo il secondo  periodo,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «  Il
predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche  iniziative
in  materia  di  sicurezza  urbana  da  parte  dei  comuni,  comprese
l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale  e
la corresponsione dei compensi relativi alle  prestazioni  di  lavoro
straordinario svolte dal medesimo  personale  anche  in  deroga  alle
limitazioni stabilite dalla legge e dai  contratti  collettivi  e  al
vincolo di finanza pubblica di cui  all'articolo  23,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti  di  cui
all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato  sono  effettuate  in
deroga ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui
agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  previa  autorizzazione  della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali  prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico,  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo
unico». 
  5. Gli incentivi monetari collegati a  obiettivi  di  potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale
erogati a valere sulla quota percentuale dei proventi delle  sanzioni
amministrative  per  violazione  al  codice  della  strada   di   cui
all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del  predetto  codice,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono  essere
destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione  di
prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia
locale, anche in deroga  alle  limitazioni  stabilite  dai  contratti
collettivi e all'articolo 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75. 
  6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo  208,
comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 sono effettuate  in  deroga  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui
agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  previa  autorizzazione  della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali  prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico  267
del 2000, in deroga all'articolo 259, comma  6,  del  suddetto  testo
unico. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
    b)  quanto  a  25  milioni  di  euro,   mediante   corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte  delle
somme di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 131, al netto delle  risorse  di  cui  al  comma  2-bis  del
medesimo articolo 5; 
    c) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis e' sostituito dal
seguente: 
  «15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone,
ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  769  ad
euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per  la  medesima
violazione con provvedimento definitivo, la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il  soggetto
gia' sanzionato con provvedimento definitivo  ai  sensi  del  secondo
periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica
la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda
da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta  la  confisca  delle  somme
percepite, secondo le  modalita'  indicate  al  titolo  VI,  capo  I,
sezione II». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 676 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2022,  n.  303,  S.O,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «676.  Al  fine  di  potenziare   ulteriormente   gli
          interventi  in  materia  di   sicurezza   urbana   per   la
          realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,  comma
          2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,
          n. 48, con  riferimento  all'installazione,  da  parte  dei
          comuni, di sistemi di  videosorveglianza,  l'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 5,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35-quater  del
          decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, recante  «Disposizioni
          urgenti  in  materia   di   protezione   internazionale   e
          immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'  misure  per  la
          funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione
          e   il    funzionamento    dell'Agenzia    nazionale    per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita'  organizzata»,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre  2018,  n.
          132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  dicembre  2018,
          n. 281, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35-quater (Potenziamento  delle  iniziative  in
          materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1.  Per
          il potenziamento delle iniziative in materia  di  sicurezza
          urbana da parte dei comuni  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno  un  apposito  fondo,
          con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno  2018
          e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020.
          Le risorse del  suddetto  fondo  possono  essere  destinate
          anche ad assunzioni a tempo  determinato  di  personale  di
          polizia locale, nei limiti delle predette risorse  e  anche
          in deroga all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le medesime finalita', le
          risorse  del  suddetto  fondo  possono  essere   destinate,
          altresi', alla corresponsione dei  compensi  relativi  alle
          prestazioni di lavoro straordinario  svolte  dal  personale
          della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla
          spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e  dai
          contratti collettivi. 
                2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
                  a)  quanto  a  euro  1  milione  per  l'anno  2018,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190; 
                  b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro
          5  milioni  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                  c)  quanto  a  euro  5  milioni  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
          entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  affluite  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. 
                3.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  potra'   essere
          alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico
          giustizia  di  cui   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  per  la
          quota spettante al Ministero dell'interno. 
                4. Le modalita' di presentazione delle  richieste  da
          parte  dei  comuni  interessati  nonche'   i   criteri   di
          ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
          individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro dell'interno, da adottare di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni  in
          materia  di  federalismo  Fiscale  Municipale»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23  marzo  2011,  n.  67,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Imposta  di  soggiorno).  -  1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei beni culturali ed  ambientali  locali  e  dei  relativi
          servizi  pubblici  locali,  nonche'  i  costi  relativi  al
          servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il predetto
          gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative
          in  materia  di  sicurezza  urbana  da  parte  dei  comuni,
          comprese l'assunzione  a  tempo  determinato  di  personale
          della polizia  locale  e  la  corresponsione  dei  compensi
          relativi alle prestazioni di  lavoro  straordinario  svolte
          dal medesimo personale anche  in  deroga  alle  limitazioni
          stabilite dalla legge  e  dai  contratti  collettivi  e  al
          vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo  23,  comma
          2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  nonche'
          ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557,  557  quater  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni  a
          tempo determinato sono effettuate in deroga  ai  limiti  di
          spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122,  e,  previa  autorizzazione,
          limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e
          244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267, previa autorizzazione della  Commissione  per
          la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali   prevista
          dall'articolo 155 comma 1, lettera a), del  medesimo  testo
          unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo  259,  comma
          6, del suddetto testo unico. 
                1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
          riferimento ai dati pubblicati  dall'ISTAT  riguardanti  le
          presenze   turistiche   medie   registrate   nel   triennio
          precedente  all'anno  in  cui  viene  deliberato  l'aumento
          dell'imposta. Per il triennio  2023-2025  si  considera  la
          media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 
                1-ter.  Il  gestore  della  struttura  ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
          le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
          precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
          presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
          d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
          dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
          l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
          soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.». 
              - Si riporta l'articolo 208 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo  codice  della  strada»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O: 
                «Art. 208  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti allo Stato, quando le violazioni  siano  accertate
          da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche'  da
          funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
          ferrovie e tramvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni   quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
                2. I proventi di  cui  al  comma  1,  spettanti  allo
          Stato, sono destinati: 
                  a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
          comma 4, della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
          finanziamento delle attivita' connesse  all'attuazione  del
          Piano nazionale  della  sicurezza  stradale,  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
          per la circolazione e la sicurezza stradale,  nella  misura
          dell'80 per  cento  del  totale  annuo,  definito  a  norma
          dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
          190,  per  studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della
          sicurezza stradale, attuata anche attraverso il  Centro  di
          coordinamento  delle  informazioni  sul   traffico,   sulla
          viabilita' e sulla sicurezza  stradale  (CCISS),  istituito
          con legge 30  dicembre  1988,  n.  556,  per  finalita'  di
          educazione  stradale,  sentito,  occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza della circolazione; 
                  b)  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti - Dipartimento per i trasporti  terrestri,  nella
          misura del 20 per cento del totale annuo sopra  richiamato,
          per  studi,  ricerche  e  propaganda  sulla  sicurezza  del
          veicolo; 
                  c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  -  Dipartimento  per  i  servizi   per   il
          territorio, nella misura  del  7,5  per  cento  del  totale
          annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola  pubblica
          e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e  per
          l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
          idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. 
                2-bis. Gli incrementi delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
                3. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
                3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  il  Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          trasmettono annualmente al Parlamento, entro il  31  marzo,
          una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
          al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 
                4. Una quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
                  a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
          a  interventi  di  sostituzione,  di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
                  b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
          al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
                  c) ad altre  finalita'  connesse  al  miglioramento
          della sicurezza stradale, relative alla manutenzione  delle
          strade   di   proprieta'   dell'ente,    all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali  bambini,
          anziani,  disabili,  pedoni,  ciclisti  e   conducenti   di
          ciclomotori e di  motocicli,  allo  svolgimento,  da  parte
          degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
          e grado,  di  corsi  didattici  finalizzati  all'educazione
          stradale, a misure di assistenza e  di  previdenza  per  il
          personale di cui alle lettere d-bis)  ed  e)  del  comma  1
          dell'articolo 12, alle misure di cui  al  comma  5-bis  del
          presente articolo e a interventi a favore  della  mobilita'
          ciclistica. 
                5. Gli enti di cui al secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
                5-bis. La quota dei proventi di cui alla  lettera  c)
          del comma 4  puo'  anche  essere  destinata  ad  assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati  alla  sicurezza  urbana   e   alla   sicurezza
          stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
          per finalita' di protezione civile di competenza  dell'ente
          interessato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017,  n.  75  recante  «Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 23. (Salario accessorio e  sperimentazione).  -
          1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata; 
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243; 
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva. 
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica»,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge   30   luglio   2010,   n.122,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176,
          S.O: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (omissis) 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 117, per l'anno 2014, il limite di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si  applicano  agli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, con  riferimento  al  personale  della
          dirigenza  medica   e   al   personale   non   dirigenziale
          appartenente ai profili sanitario e  socio-sanitario,  alle
          regioni e agli enti  locali  in  regola  con  l'obbligo  di
          riduzione delle spese di personale di cui ai  commi  557  e
          562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive   modificazioni,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente  e  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di  spesa  per  il  personale.  Resta
          fermo che comunque la spesa  complessiva  non  puo'  essere
          superiore alla spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
          nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
          previste dal presente  comma  le  spese  sostenute  per  le
          assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo  110,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267.  Per  ciascun  anno  del   triennio
          2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo  periodo
          non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
          la stessa  finalita'  nell'anno  2009.  Per  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale il limite di cui  al  presente
          comma  opera  a  livello  regionale;  conseguentemente   le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa  degli  enti  del
          rispettivo servizio sanitario regionale  in  conformita'  a
          quanto previsto dal presente comma, fermo  restando  quanto
          disposto  per  ciascuno  di  essi  dall'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60.  Per  il
          comparto scuola e per  quello  delle  istituzioni  di  alta
          formazione e specializzazione artistica e musicale  trovano
          applicazione le specifiche disposizioni di  settore.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per  gli  enti  di  ricerca
          resta  fermo,  altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187
          dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del  2005,  e
          successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
          si provvede  mediante  l'attivazione  della  procedura  per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (omissis)». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  155,  242,  243,
          243-bis, 244 e 259 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267 recante «Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28
          settembre 2000, n. 227, S.O: 
                «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                  a)    controllo     centrale,     da     esercitare
          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della
          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti
          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
          sensi dell'articolo 243; 
                  b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai  sensi  dell'articolo  256,
          comma 7; 
                  c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'articolo 256, comma 12; 
                  d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; 
                  e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi  dell'articolo
          261; 
                  f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni   poste   a   carico   dell'ente,   ai   sensi
          dell'articolo 268; 
                  g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo  254,
          comma 8; 
                  h)    approvazione,     previo     esame,     della
          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale
          dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 
                2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.». 
                «Art.   242   (Individuazione   degli   enti   locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
          gli enti locali che presentano gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,  rilevabili  da   un   apposita
          tabella,  da  allegare  al   rendiconto   della   gestione,
          contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
          presentino valori deficitari. Il rendiconto della  gestione
          e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
          di riferimento. 
                2. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  natura
          non   regolamentare,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sono  fissati  i  parametri
          obiettivi, nonche' le modalita' per la  compilazione  della
          tabella di cui al comma 1. Fino alla  fissazione  di  nuovi
          parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
                3. Le norme di cui al presente capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.». 
                «Art.   243   (Controlli   per   gli   enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - 1. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
                2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
                  a) il costo complessivo della gestione dei  servizi
          a domanda individuale, riferito ai dati  della  competenza,
          sia stato coperto  con  i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine sono esclusi i costi di  gestione  degli
          asili nido; 
                  b) il costo complessivo della gestione del servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                  c) il costo complessivo della gestione del servizio
          di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
                3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
          al comma 2, lettere a) e b),  devono  comunque  comprendere
          gli oneri diretti e indiretti di personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli
          enti proprietari  entro  l'esercizio  successivo  a  quello
          della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui al comma  2,  lettera  c),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia. 
                3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli  enti
          locali con  le  societa'  controllate,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2. 
                5.  Alle  province  ed  ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
                5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
          a decorrere dalle sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011. 
                6. Sono soggetti, in via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: 
                  a) gli enti locali per i quali non sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione; 
                  b) gli enti locali che non  inviino  il  rendiconto
          della  gestione  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
          pubbliche entro 30  giorni  dal  termine  previsto  per  la
          deliberazione. 
                7. Gli enti locali che hanno deliberato lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a).». 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°  aprile
          1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per  la
          quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
          organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto; 
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.». 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
          al Ministro dell'interno, entro il  termine  perentorio  di
          tre mesi dalla  data  di  emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 252,  un'ipotesi  di  bilancio  di  previsione
          stabilmente riequilibrato. 
                1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione  di  dissesto
          sia adottata nel corso del secondo semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
                1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio  del  bilancio
          sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
          di riduzione di almeno  il  20  per  cento  dei  costi  dei
          servizi,  nonche'  dalla  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi e societa' partecipati, laddove presenti,  i  cui
          costi  incidono  sul  bilancio   dell'ente,   l'ente   puo'
          raggiungere l'equilibrio, in  deroga  alle  norme  vigenti,
          entro l'esercizio in cui si completano la  riorganizzazione
          dei servizi comunali e la razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi  partecipati,  e  comunque  entro  cinque   anni,
          compreso quello in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.
          Fino al  raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i  cinque
          esercizi     successivi,     l'organo     di      revisione
          economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al   Ministero
          dell'interno, entro 30 giorni  dalla  scadenza  di  ciascun
          esercizio,  una  relazione  sull'efficacia   delle   misure
          adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
                1-quater. L'ente locale ridetermina il  risultato  di
          amministrazione al 31  dicembre  dell'esercizio  precedente
          l'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato  al  netto
          della  massa  passiva  e  della  massa  attiva   trasferita
          all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando  il
          prospetto   di   cui   all'allegato   a),   Risultato    di
          amministrazione,  dello  schema  di   rendiconto   di   cui
          all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, compreso il fondo  anticipazione  di  liquidita',  con
          deliberazione  di  giunta,  previo  parere  dell'organo  di
          revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo'
          essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire
          dall'anno    dell'ipotesi    di    bilancio     stabilmente
          riequilibrato. 
                2. L'ipotesi di  bilancio  realizza  il  riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
                3. Per l'attivazione delle  entrate  proprie,  l'ente
          provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   251,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
                4. Le province ed i comuni per i quali le risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto di cui all'articolo 263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
                5. Per  la  riduzione  delle  spese  correnti  l'ente
          locale  riorganizza  con  criteri  di  efficienza  tutti  i
          servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed  eliminando,
          o quanto meno riducendo ogni previsione di  spesa  che  non
          abbia   per   fine   l'esercizio   di   servizi    pubblici
          indispensabili.  L'ente  locale   emana   i   provvedimenti
          necessari per il  risanamento  economico-finanziario  degli
          enti  od  organismi  dipendenti   nonche'   delle   aziende
          speciali,  nel  rispetto  della  normativa   specifica   in
          materia. 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                7. La rideterminazione della  dotazione  organica  e'
          sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali per l'approvazione. 
                8. Il mancato rispetto degli adempimenti  di  cui  al
          comma  6  comporta  la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura
          regionale presso la Corte dei conti da parte del  Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
                9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri  istituti
          di credito sono  autorizzati,  su  richiesta  dell'ente,  a
          consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
          dicembre precedente, in un ulteriore mutuo  decennale,  con
          esclusione  delle  rate  di  ammortamento   gia'   scadute.
          Conservano validita' i contributi statali e regionali  gia'
          concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
                10. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
                11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al
          comma 1 e' sospeso  a  seguito  di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente,  dalla  data  di  indizione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo.». 
              - Si riporta il comma 995 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «995. Al fine di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia di riforma della polizia  locale,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
          con una dotazione di 20 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. I predetti  interventi  sono  disposti  con
          appositi provvedimenti normativi, a  valere  sulle  risorse
          del Fondo di cui al primo periodo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          20  giugno  2012,  n.  79,  recante  «Misure  urgenti   per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile»,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n.131, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9
          agosto 2012, n. 185: 
                «Art. 5 (Disposizioni in materia di  Fondo  nazionale
          per  il  servizio  civile  e   di   sportelli   unici   per
          l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di  rotazione  per
          la solidarieta' alle vittime dei  reati  di  tipo  mafioso,
          delle richieste estorsive e dell'usura di cui  all'articolo
          2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di   ogni
          esercizio  finanziario  ed  accertate,  con   decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  riassegnate,  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  al  Fondo
          di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
          esigenze dei Ministeri. 
                2. Una quota  delle  risorse  resesi  disponibili  al
          termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
          accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012,  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze relativo al  Fondo  nazionale
          per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della  legge
          8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita'  degli
          sportelli unici per l'immigrazione delle  Prefetture-uffici
          territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione  delle
          Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 201221, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 2, comma  6,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n.  10,  e  a  tale  fine,  con  le
          medesime procedure di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, una quota ulteriore di euro  10.073.944  per  l'anno
          2012 e' assegnata ad  apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno. 
                2-bis.  Per  le  esigenze  di   funzionalita'   delle
          Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo,  a  decorrere
          dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari  al  30
          per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
          apposito programma dello stato di previsione del  Ministero
          dell'interno. 
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  «Nuovo  codice
          della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  7  (Regolamentazione  della  circolazione  nei
          centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni  possono,
          con ordinanza del sindaco: 
                  a) adottare i provvedimenti indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                  b) limitare la circolazione di tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli nei casi in  cui  risulti  necessario,
          congiuntamente,    nel    rispetto    dei    criteri     di
          proporzionalita'  e  adeguatezza,  ridurre   le   emissioni
          derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
          delle sostanze inquinanti  nell'aria  nonche'  tutelare  il
          patrimonio  culturale,  tenuto   conto,   comunque,   delle
          esigenze di mobilita' e di  tutela  della  produzione.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
          energetica e con il Ministro della cultura,  previa  intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          individuati le tipologie dei comuni che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui alla presente lettera,  le  categorie
          dei veicoli  non  soggetti  alle  predette  limitazioni,  i
          parametri di qualita' dell'aria  ai  quali  e'  subordinata
          l'attivazione delle limitazioni consentite  dalla  presente
          disposizione nonche' i livelli minimi di servizio  pubblico
          da assicurare comunque  nelle  aree  oggetto  delle  citate
          limitazioni; 
                  c) stabilire la precedenza su determinate strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                  d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
          permanente o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati
          periodi, giorni e orari: 
                    1) dei veicoli degli organi di  polizia  stradale
          di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei  servizi
          di soccorso; 
                    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
          disabilita', munite del contrassegno  di  cui  all'articolo
          381, comma 2, del regolamento; 
                    3) dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
          di gravidanza o di genitori con  un  bambino  di  eta'  non
          superiore a due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,
          denominato «permesso rosa»; 
                    4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di  tali
          veicoli; 
                    5) dei veicoli, per la salita e  la  discesa  dei
          passeggeri o per il carico e  lo  scarico  delle  cose,  in
          prossimita'  di  stazioni  ferroviarie,  aeroporti,  porti,
          capilinea  del  trasporto  pubblico  e  altri   luoghi   di
          interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 
                    6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per  lo
          stazionamento ai capilinea; 
                    7) dei veicoli adibiti  al  trasporto  scolastico
          nelle ore stabilite; 
                    7-bis) dei veicoli adibiti al  trasporto  valori,
          in prossimita' di banche, uffici postali o altri  obiettivi
          sensibili. 
                  e) stabilire aree nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                  f) stabilire, previa  deliberazione  della  giunta,
          fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta  dei
          veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti sono individuati le modalita' di riscossione  del
          pagamento  e,  in  particolare,  le   caratteristiche,   le
          modalita' costruttive e i criteri  di  installazione  e  di
          manutenzione dei  dispositivi  di  controllo  della  durata
          della sosta, le categorie  dei  veicoli  esentati  nonche',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i limiti massimi delle tariffe; 
                  g)  prescrivere  orari  e  riservare  spazi  per  i
          veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
          2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e  lo  scarico
          di merci; 
                  h) istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla
          sosta e al parcheggio delle  autocaravan  di  cui  all'art.
          185; 
                  i)  riservare  strade   o   singole   corsie   alla
          circolazione dei veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici  di
          trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana; 
                  i-bis) consentire su  determinate  strade  a  senso
          unico di marcia, ove il limite  massimo  di  velocita'  sia
          inferiore  o  uguale  a  30  km/h,  la   circolazione   dei
          velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
          corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli  casi
          in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili; 
                  i-ter) consentire la  circolazione  dei  velocipedi
          sulle strade di cui alla  lettera  i),  purche'  non  siano
          presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30 m; 
                  i-quater)  istituire  la   zona   di   attestamento
          ciclabile, in  determinate  intersezioni  semaforizzate  su
          strade con una corsia per senso di marcia e  con  velocita'
          consentita inferiore o uguale a 50 km/h e  nelle  quali  e'
          presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
          una corsia ciclabile. 
                2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle  ore
          8 alle ore 20, salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
                3.  Per  i  tratti  di  strade   non   comunali   che
          attraversano  centri  abitati,  i  provvedimenti   indicati
          nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
          quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
          sono di competenza dell'ente proprietario della  strada.  I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
                4. Nel caso di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione  sanitaria
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
                5. Le caratteristiche, le modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                6. Le aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. Tali aree sono considerate ad  uso  pubblico  nel
          caso  in  cui  l'accesso  sia   indiscriminato,   ancorche'
          subordinato al pagamento  di  una  tariffa  o  regolato  da
          barriere o altri dispositivi mobili. 
                7. I proventi dei parcheggi a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
                8. Qualora il comune assuma l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi di controllo di durata della sosta.  Il  comune
          individua con motivata  determinazione  la  quota  di  aree
          destinate al parcheggio senza custodia o senza  dispositivi
          di  controllo,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  garantire
          adeguato numero di stalli non  assoggettati  al  pagamento,
          anche  con   limitazione   temporale   della   durata   del
          parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone  definite
          a norma dell'art. 3 "area  pedonale"  e  "zona  a  traffico
          limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  16
          aprile 1968, e  in  altre  zone  di  particolare  rilevanza
          urbanistica, opportunamente individuate e delimitate  dalla
          Giunta  nelle  quali  sussistano  esigenze   e   condizioni
          particolari di traffico. 
                9.  I  comuni,  con   deliberazione   della   Giunta,
          provvedono a delimitare  le  aree  pedonali  e  le  zone  a
          traffico limitato tenendo conto degli effetti del  traffico
          sulla   sicurezza   della   circolazione,   sulla   salute,
          sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
          e sul territorio.  In  caso  di  urgenza  il  provvedimento
          potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
          di  modifica  o  integrazione  della  deliberazione   della
          Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
          zone  di  rilevanza  urbanistica  nelle  quali   sussistono
          esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
          del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso  o  la
          circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
          traffico limitato, anche al pagamento  di  una  somma.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili sono individuate le tipologie  dei  comuni  che
          possono  avvalersi  di  tale  facolta',  le  modalita'   di
          riscossione  del  pagamento,  le  categorie   dei   veicoli
          esentati, nonche', previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire
          tenendo conto delle  emissioni  inquinanti  dei  veicoli  e
          delle tipologie dei permessi. 
                9-bis. Nel delimitare le zone di cui  al  comma  9  i
          comuni consentono, in ogni caso, l'accesso  libero  a  tali
          zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 
                9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
          determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi
          di   permanenza,   tra   l'ingresso   e   l'uscita,   anche
          differenziati per categoria di veicoli o di utenti. 
                10. Le zone di cui ai commi  8  e  9,  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  10,  i
          comuni, qualora si  renda  necessario  disporre  divieti  o
          limitazioni alla circolazione  con  carattere  di  urgenza,
          anche in riferimento alla  facolta'  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti  con
          zone  gia'  istituite  o  con  l'intero   centro   abitato,
          comunicano  l'entrata  in  vigore  del  divieto   o   della
          limitazione  con  almeno  ventiquattro  ore  di   preavviso
          attraverso i mezzi di informazione disponibili. 
                11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
                11-bis. Nelle zone  scolastiche  urbane  puo'  essere
          limitata o esclusa la circolazione, la sosta o  la  fermata
          di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari  e  con
          modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti  di
          circolazione, di sosta o di fermata non si  applicano  agli
          scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
          frequentanti istituti scolastici, nonche'  ai  titolari  di
          contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  Chiunque  viola  gli
          obblighi, le limitazioni o i divieti previsti  al  presente
          comma e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
          comma 13-bis. 
                11-ter. I comuni  provvedono  a  delimitare  le  zone
          ciclabili,  in  cui  puo'  essere  limitata  o  esclusa  la
          circolazione  di  alcune   categorie   di   veicoli,   sono
          realizzate misure di moderazione  del  traffico  e  non  e'
          consentito superare il limite di velocita' di 30 km/h. 
                12. Per le citta' metropolitane le  competenze  della
          Giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
                13.  Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344. 
                13-bis. Chiunque,  in  violazione  delle  limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
                14. Chiunque viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  42ad  euro  173.  La  violazione   del   divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Nei casi  di
          sosta vietata, in cui  la  violazione  si  prolunghi  oltre
          ventiquattro ore,  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          indicata nel primo periodo e' applicata per ogni periodo di
          ventiquattro ore, per il quale si  protrae  la  violazione.
          Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali
          di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la
          sanzione amministrativa e' del pagamento di  una  somma  da
          euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al  quarto
          periodo si protragga nel tempo, la  sanzione  e'  calcolata
          moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo  per
          il numero intero dei periodi di  tempo  massimo  consentito
          compresi nel tempo intercorso dall'inizio della  violazione
          fino al  momento  dell'accertamento,  comunque  fino  a  un
          importo massimo pari al quadruplo degli  importi  stabiliti
          dal quarto periodo. 
                14-bis. La sanzione  di  cui  al  comma  14,  secondo
          periodo, si applica  anche  in  caso  di  violazione  della
          limitazione della circolazione nella zona tariffata di  cui
          al comma 9, consistente nel mancato  pagamento  dell'intera
          somma prevista. Al fine di  consentire  il  recupero  della
          tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione  di  cui
          al comma 14, secondo periodo, e' maggiorata  di  una  somma
          corrispondente alla tariffa dell'intero  periodo  tariffato
          per il giorno di calendario in cui avviene  l'accertamento.
          La sanzione e la relativa  maggiorazione  per  il  recupero
          della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro
          ore in cui si protrae la violazione. 
                14-ter. Nel  caso  di  violazione  della  limitazione
          della circolazione nella zona tariffata di cui al  comma  9
          per insufficiente  pagamento  della  somma  prevista,  alla
          sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si  applica  la
          seguente disciplina: 
                  a) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga entro il 10 per cento del tempo per  cui  e'  stata
          corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione; 
                  b) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento  del
          tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa,  si  applica
          la sanzione di cui al comma 14,  secondo  periodo,  ridotta
          nella misura del 50 per cento; 
                  c) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga oltre il 50 per cento del tempo per  cui  e'  stata
          corrisposta la tariffa, si applica la sanzione  di  cui  al
          comma 14, secondo periodo. 
                14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della
          tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter,
          lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un
          importo corrispondente alla  tariffa  non  corrisposta.  Le
          sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per  ogni
          periodo  di  ventiquattro  ore  in  cui   si   protrae   la
          violazione. 
                15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si
          applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata
          di cui al comma 1, lettera f). In tali  casi,  al  fine  di
          consentire  il  recupero  della  tariffa  non  corrisposta,
          quando  la  violazione  consiste  nel   mancato   pagamento
          dell'in-tera somma prevista, la sanzione di  cui  al  comma
          14, primo periodo, e' maggiorata di un  importo  pari  alla
          tariffa corrispondente  all'intero  periodo  tariffato  nel
          giorno di calendario in cui avviene  l'accertamento.  Fuori
          dei casi di cui al primo e al secondo  periodo,  quando  la
          violazione della sosta  tariffata  consiste  nel  pagamento
          insufficiente, si applica la seguente disciplina: 
                  a) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga entro il 10 per cento del tempo per  cui  e'  stata
          corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione; 
                  b) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento  del
          tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa,  si  applica
          la sanzione di cui al  comma  14,  primo  periodo,  ridotta
          nella misura del 50 per cento; 
                  c) nel caso in cui l'accertamento della  violazione
          avvenga oltre il 50 per cento del tempo per  cui  e'  stata
          corrisposta la tariffa, si applica la sanzione  di  cui  al
          comma 14, primo periodo. 
                15.1. Allo scopo  di  consentire  il  recupero  della
          tariffa non corrisposta, nei casi indicati  dal  comma  15,
          lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un
          importo corrispondente  all'intero  periodo  tariffato  nel
          giorno di calendario in cui avviene l'accertamento.  Quando
          la sosta senza pagamento o con pagamento  insufficiente  si
          protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento,  le
          sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per  ogni
          periodo  di  ventiquattro  ore  in  cui   si   protrae   la
          violazione. Nei casi in cui la sosta  tariffata  sia  anche
          limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni  di
          cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni  e
          nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma. 
                15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,  coloro
          che esercitano senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di
          altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
          autorizzazione    l'attivita'    di    parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il
          soggetto  e'  gia'  stato  sanzionato   per   la   medesima
          violazione  con  provvedimento  definitivo,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria  e'  raddoppiata.  Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita'  sono
          impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato  con
          provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo  pone
          ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la
          pena dell'arresto da otto mesi a  un  anno  e  sei  mesi  e
          dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre  disposta  la
          confisca  delle  somme  percepite,  secondo  le   modalita'
          indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».