Art. 7 
 
       Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica 
 
  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite
le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni  in
luogo pubblico o aperto al pubblico o»; 
    b) dopo le parole:  «operazioni  di  polizia»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di  reati  che  turbino
l'ordine e la sicurezza  pubblica  in  luoghi  caratterizzati  da  un
consistente afflusso di persone,»; 
    c) le parole: «strumenti di  effrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»; 
    d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle
seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza
o per l'incolumita' pubblica o individuale». 
  2.  Al  decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191,  dopo  l'articolo
11, e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis - 1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte  nell'ambito
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in  occasione  di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di
un attuale  pericolo  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  gli
ufficiali e gli agenti di polizia  possono  accompagnare  nei  propri
uffici persone rispetto alle  quali,  in  relazione  a  specifiche  e
concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi  di
fatto, anche desunti dal possesso di taluno  degli  strumenti,  degli
oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della  legge
18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5  e  5-bis  della  legge  22
maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza  di  precedenti  penali  o  di
segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle  persone
o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli
ultimi cinque anni,  sussista  un  fondato  motivo  di  ritenere  che
pongano in essere condotte  di  concreto  pericolo  per  il  pacifico
svolgimento della manifestazione, e  ivi  trattenerle  per  il  tempo
strettamente  necessario  ai  fini  del  compimento  dei  conseguenti
accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. 
    2. Dell'ora in cui e' stato compiuto  l'accompagnamento  e  delle
condizioni di cui al comma 1 e' data immediata  notizia  al  pubblico
ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina  il
rilascio della persona accompagnata. 
    3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata  notizia  del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto.». 
  3-bis.  Qualora  l'accompagnamento  riguardi  un  minore  di   anni
diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale  per  i  minorenni.  Coloro  che
esercitano  la  responsabilita'  genitoriale  sono  informati   senza
ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati  a  presentarsi
presso gli uffici di polizia per prendere in  consegna  il  minorenne
all'atto del rilascio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  22
          maggio  1975,  n.  152,  recante  «Disposizioni  a   tutela
          dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          24 maggio 1975, n.  136,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4. - In casi eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza, che non  consentono  un  tempestivo  provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed  agenti  della
          polizia giudiziaria e della forza  pubblica  nel  corso  di
          servizi espletati in occasione di manifestazioni  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico o di operazioni  di  polizia,
          anche destinate  alla  prevenzione  di  reati  che  turbino
          l'ordine e la sicurezza pubblica in  luoghi  caratterizzati
          da un consistente afflusso di persone,  possono  procedere,
          oltre che all'identificazione, all'immediata  perquisizione
          sul posto, al solo fine di accertare  l'eventuale  possesso
          di armi, esplosivi e strumenti  di  effrazione  o  atti  ad
          offendere,  di  persone  il  cui  atteggiamento  o  la  cui
          presenza, in relazione a specifiche e concrete  circostanze
          di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale
          per  la  sicurezza   o   per   l'incolumita'   pubblica   o
          individuale. 
                Nell'ipotesi  di   cui   al   comma   precedente   la
          perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita'  al
          mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate  per
          giungere sul posto. 
                Delle perquisizioni  previste  nei  commi  precedenti
          deve essere redatto verbale, su  apposito  modulo,  che  va
          trasmesso  entro  quarantotto  ore  al  procuratore   della
          Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
          all'interessato.».