Art. 7
Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite
le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico o»;
b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le
seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino
l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un
consistente afflusso di persone,»;
c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;
d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle
seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza
o per l'incolumita' pubblica o individuale».
2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo
11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di
un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli
ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri
uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e
concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di
fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli
oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge
18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22
maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di
segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone
o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli
ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che
pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico
svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo
strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti
accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle
condizioni di cui al comma 1 e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il
rilascio della persona accompagnata.
3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto.».
3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni
diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza
ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi
presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne
all'atto del rilascio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1975, n. 136, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. - In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia,
anche destinate alla prevenzione di reati che turbino
l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati
da un consistente afflusso di persone, possono procedere,
oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione
sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso
di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad
offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui
presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze
di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale
per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o
individuale.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti
deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».