Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di sicurezza stradale 
 
  1. All'articolo 192 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi  1
o 4, si dia alla fuga con  modalita'  tali  da  mettere  in  pericolo
l'altrui incolumita', e' punito con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni  e  la  sanzione
amministrativa accessoria  della  confisca  del  veicolo,  salvo  che
appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le  disposizioni
di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.». 
  2. All'articolo 382-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: 
    «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  altresi'
nei casi di cui all'articolo  192,  comma  7-bis,  del  codice  della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  quando
non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni  di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  192  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  «Nuovo  codice
          della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 192 (Obblighi  verso  funzionari,  ufficiali  e
          agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti
          a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali  ed  agenti
          ai quali  spetta  l'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale, quando siano in uniforme o  muniti  dell'apposito
          segnale distintivo. 
                2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
          richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti  indicati  nel
          comma 1, il documento  di  circolazione  e  la  patente  di
          guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai  sensi
          delle norme in materia  di  circolazione  stradale,  devono
          avere con se'. 
                3. I funzionari,  ufficiali  ed  agenti,  di  cui  ai
          precedenti commi possono: 
                  procedere ad  ispezioni  del  veicolo  al  fine  di
          verificare   l'osservanza   delle   norme   relative   alle
          caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo; 
                  ordinare di non proseguire la marcia al  conducente
          di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva
          e di illuminazione o  i  pneumatici  presentino  difetti  o
          irregolarita' tali da determinare  grave  pericolo  per  la
          propria  e  altrui  sicurezza,  tenuto  anche  conto  delle
          condizioni atmosferiche o della strada; 
                  ordinare ai conducenti dei  veicoli  sprovvisti  di
          mezzi antisdrucciolevoli, quando questi  siano  prescritti,
          di fermarsi o di proseguire la marcia con  l'osservanza  di
          specifiche cautele. 
                4. Gli organi di polizia giudiziaria  e  di  pubblica
          sicurezza  possono,  per  controlli   necessari   ai   fini
          dell'espletamento  del  loro  servizio,  formare  posti  di
          blocco e, in tal caso,  usare  mezzi  atti  ad  assicurare,
          senza  pericolo  di  incidenti,  il  graduale  arresto  dei
          veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
          idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi,  nonche'
          le  condizioni  e  le  modalita'  del  loro  impiego,  sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e della giustizia. 
                5. I conducenti devono ottemperare alle  segnalazioni
          che  il  personale  militare,  anche  non  coadiuvato   dal
          personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma  1,
          impartisce per consentire  la  progressione  del  convoglio
          militare. 
                6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e
          5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 100 a euro 400. 
                6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
          1, ove il fatto non costituisca  reato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva  nel  biennio,  si
          applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente  di  guida  da  quindici  a
          trenta giorni. 
                7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4,
          ove il  fatto  non  costituisca  reato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.500  a  euro  6.000.  All'accertamento  della  violazione
          consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno. 
                7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di  cui
          ai commi 1 o 4, si dia alla  fuga  con  modalita'  tali  da
          mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con  la
          reclusione da sei mesi  a  cinque  anni.  Si  applicano  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente  di  guida  da  uno  a  due  anni  e  la   sanzione
          amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo
          che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le
          disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 382-bis del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art 382-bis (Arresto in flagranza differita).  -  1.
          Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572  e  612-bis  del
          codice penale, si considera comunque in stato di  flagranza
          colui   il   quale,   sulla    base    di    documentazione
          videofotografica o di altra  documentazione  legittimamente
          ottenuta da  dispositivi  di  comunicazione  informatica  o
          telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
          ne risulta autore, sempre che l'arresto  sia  compiuto  non
          oltre il  tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,
          comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 
                1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          altresi', nei casi di cui agli articoli  452-bis,  452-ter,
          452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale
          e nei casi di cui  agli  articoli  255-bis,  255-ter,  256,
          commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis  e  259
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          altresi' nei casi di delitti non colposi  per  i  quali  e'
          previsto l'arresto in  flagranza,  commessi  all'interno  o
          nelle    pertinenze    delle    strutture    sanitarie    o
          socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali,  pubbliche
          o private, in danno di persone  esercenti  una  professione
          sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa  delle
          funzioni  o  del  servizio  nonche'  di   chiunque   svolga
          attivita'  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria   o
          soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
          nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
          su cose ivi esistenti  o  comunque  destinate  al  servizio
          sanitario  o  socio-sanitario,  quando  non  e'   possibile
          procedere  immediatamente  all'arresto   per   ragioni   di
          sicurezza o incolumita' pubblica o individuale  ovvero  per
          ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. 
                1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,   quando   non   e'   possibile   procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica o individuale.».