Art. 8
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente:
«7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1
o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo
l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni
di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».
2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi'
nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando
non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 192 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e
agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti
a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti
ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel
comma 1, il documento di circolazione e la patente di
guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi
delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai
precedenti commi possono:
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di
verificare l'osservanza delle norme relative alle
caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
ordinare di non proseguire la marcia al conducente
di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o
irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di
mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di
blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche'
le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
impartisce per consentire la progressione del convoglio
militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e
5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si
applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici a
trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4,
ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui
ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da
mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni e la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».
- Si riporta il testo dell'articolo 382-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1.
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del
codice penale, si considera comunque in stato di flagranza
colui il quale, sulla base di documentazione
videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter,
452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale
e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256,
commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche
o private, in danno di persone esercenti una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio
sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per
ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica o individuale.».