Art. 8 bis
Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli
adibiti al trasporto valori
1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7)
e' aggiunto il seguente:
«7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di
banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili».
2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e'
aggiunta la seguente: «o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo
scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario,
congiuntamente, nel rispetto dei criteri di
proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni
derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il
patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle
esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi
della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie
dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i
parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata
l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente
disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico
da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate
limitazioni;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali
veicoli;
5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei
passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in
prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti,
capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di
interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori,
in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi
sensibili.
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei
veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del
pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le
modalita' costruttive e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo della durata
della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i limiti massimi delle tariffe;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico
di merci;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.
185;
i) riservare strade o singole corsie alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana;
i-bis) consentire su determinate strade a senso
unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei
velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi
in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi
sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m;
i-quater) istituire la zona di attestamento
ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su
strade con una corsia per senso di marcia e con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e'
presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
una corsia ciclabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
- 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi
a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei
veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i
veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di
ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre
un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale
limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00
alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e
alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di
permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il
carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo
scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2,
lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a
euro 990 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del
comma 2, lettera i), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro
168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
87 a euro 344 per i restanti veicoli.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due
ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 ad
euro 173 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si
protrae la violazione.».