Art. 8 bis 
 
Istituzione di aree di carico  e  scarico  riservate  per  i  veicoli
                     adibiti al trasporto valori 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero  7)
e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita'  di
banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili». 
  2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e'
aggiunta la seguente: «o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo
scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  «Nuovo  codice
          della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  7  (Regolamentazione  della  circolazione  nei
          centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni  possono,
          con ordinanza del sindaco: 
                  a) adottare i provvedimenti indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                  b) limitare la circolazione di tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli nei casi in  cui  risulti  necessario,
          congiuntamente,    nel    rispetto    dei    criteri     di
          proporzionalita'  e  adeguatezza,  ridurre   le   emissioni
          derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
          delle sostanze inquinanti  nell'aria  nonche'  tutelare  il
          patrimonio  culturale,  tenuto   conto,   comunque,   delle
          esigenze di mobilita' e di  tutela  della  produzione.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
          energetica e con il Ministro della cultura,  previa  intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          individuati le tipologie dei comuni che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui alla presente lettera,  le  categorie
          dei veicoli  non  soggetti  alle  predette  limitazioni,  i
          parametri di qualita' dell'aria  ai  quali  e'  subordinata
          l'attivazione delle limitazioni consentite  dalla  presente
          disposizione nonche' i livelli minimi di servizio  pubblico
          da assicurare comunque  nelle  aree  oggetto  delle  citate
          limitazioni; 
                  c) stabilire la precedenza su determinate strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                  d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
          permanente o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati
          periodi, giorni e orari: 
                    1) dei veicoli degli organi di  polizia  stradale
          di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei  servizi
          di soccorso; 
                    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
          disabilita', munite del contrassegno  di  cui  all'articolo
          381, comma 2, del regolamento; 
                    3) dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
          di gravidanza o di genitori con  un  bambino  di  eta'  non
          superiore a due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,
          denominato «permesso rosa»; 
                    4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di  tali
          veicoli; 
                    5) dei veicoli, per la salita e  la  discesa  dei
          passeggeri o per il carico e  lo  scarico  delle  cose,  in
          prossimita'  di  stazioni  ferroviarie,  aeroporti,  porti,
          capilinea  del  trasporto  pubblico  e  altri   luoghi   di
          interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 
                    6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per  lo
          stazionamento ai capilinea; 
                    7) dei veicoli adibiti  al  trasporto  scolastico
          nelle ore stabilite; 
                    7-bis) dei veicoli adibiti al  trasporto  valori,
          in prossimita' di banche, uffici postali o altri  obiettivi
          sensibili. 
                  e) stabilire aree nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                  f) stabilire, previa  deliberazione  della  giunta,
          fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta  dei
          veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti sono individuati le modalita' di riscossione  del
          pagamento  e,  in  particolare,  le   caratteristiche,   le
          modalita' costruttive e i criteri  di  installazione  e  di
          manutenzione dei  dispositivi  di  controllo  della  durata
          della sosta, le categorie  dei  veicoli  esentati  nonche',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i limiti massimi delle tariffe; 
                  g)  prescrivere  orari  e  riservare  spazi  per  i
          veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
          2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e  lo  scarico
          di merci; 
                  h) istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla
          sosta e al parcheggio delle  autocaravan  di  cui  all'art.
          185; 
                  i)  riservare  strade   o   singole   corsie   alla
          circolazione dei veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici  di
          trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana; 
                  i-bis) consentire su  determinate  strade  a  senso
          unico di marcia, ove il limite  massimo  di  velocita'  sia
          inferiore  o  uguale  a  30  km/h,  la   circolazione   dei
          velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
          corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli  casi
          in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili; 
                  i-ter) consentire la  circolazione  dei  velocipedi
          sulle strade di cui alla  lettera  i),  purche'  non  siano
          presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30 m; 
                  i-quater)  istituire  la   zona   di   attestamento
          ciclabile, in  determinate  intersezioni  semaforizzate  su
          strade con una corsia per senso di marcia e  con  velocita'
          consentita inferiore o uguale a 50 km/h e  nelle  quali  e'
          presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
          una corsia ciclabile.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  158  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  «Nuovo  codice
          della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
          - 1. La fermata e la sosta sono vietate: 
                  a) in corrispondenza o in prossimita' dei  passaggi
          a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
                  b)  nelle   gallerie,   nei   sottovia,   sotto   i
          sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici,  salvo  diversa
          segnalazione; 
                  c) sui dossi e nelle  curve  e,  fuori  dei  centri
          abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
          prossimita'; 
                  d) in prossimita' e in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
                  e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
          in prossimita' delle aree di intersezione; 
                  f) nei centri abitati, sulla  corrispondenza  delle
          aree di intersezione e in prossimita' delle stesse  a  meno
          di 5 m  dal  prolungamento  del  bordo  piu'  vicino  della
          carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
                  g) sui passaggi e attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
                  h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; 
                  h-bis) negli spazi riservati alla  fermata  e  alla
          sosta dei veicoli elettrici; 
                  h-ter) negli  spazi  riservati  alla  ricarica  dei
          veicoli elettrici. Tale divieto e'  previsto  anche  per  i
          veicoli  elettrici  che  non  effettuano  l'operazione   di
          ricarica o che permangono nello spazio  di  ricarica  oltre
          un'ora dopo il completamento della fase di  ricarica.  Tale
          limite temporale non trova  applicazione  dalle  ore  23,00
          alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza
          elevata di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  e),  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 
                2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
                  a) allo sbocco dei passi carrabili; 
                  b) dovunque venga impedito di accedere ad un  altro
          veicolo regolarmente in sosta,  oppure  lo  spostamento  di
          veicoli in sosta; 
                  c) in seconda fila, salvo che si tratti di  veicoli
          a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
                  d) negli spazi riservati allo stazionamento e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su rotaia  e,  ove  questi  non  siano  delimitati,  a  una
          distanza dal segnale di fermata inferiore a 15  m,  nonche'
          negli spazi riservati allo  stazionamento  dei  veicoli  in
          servizio di piazza; 
                  d-bis) negli spazi riservati allo  stazionamento  e
          alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; 
                  e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
          il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
                  f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
                  g) negli spazi riservati alla fermata o alla  sosta
          dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188  e  in
          corrispondenza  degli  scivoli  o  dei   raccordi   tra   i
          marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la  carreggiata
          utilizzati dagli stessi veicoli; 
                  g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
          a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
          con un bambino di eta' non superiore a due anni  muniti  di
          permesso rosa; 
                  h) nelle corsie o carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici; 
                  i) nelle aree pedonali urbane; 
                  l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
          autorizzati; 
                  m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
          destinate a servizi  di  emergenza  o  di  igiene  pubblica
          indicati dalla apposita segnaletica; 
                  n) davanti  ai  cassonetti  dei  rifiuti  urbani  o
          contenitori analoghi; 
                  o)  limitatamente  alle  ore   di   esercizio,   in
          corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
          sede stradale ed in loro prossimita' sino a  5  m  prima  e
          dopo le installazioni destinate all'erogazione; 
                  o-bis) nelle  aree  riservate  ai  veicoli  per  il
          carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite; 
                  o-ter) nelle aree riservate  per  il  carico  e  lo
          scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. 
                3.  Nei  centri  abitati  e'  vietata  la  sosta  dei
          rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
          diversa segnalazione. 
                4. Durante la sosta e la fermata il  conducente  deve
          adottare le opportune cautele atte a evitare  incidenti  ed
          impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 
                4-bis. Chiunque viola le disposizioni  del  comma  2,
          lettera g), e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  165  a  euro  660  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e  da  euro  330  a
          euro 990 per i restanti veicoli. 
                5.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  1,
          lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e  del
          comma  2,   lettera   i),   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro
          168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
          87 a euro 344 per i restanti veicoli. 
                5-bis. Chiunque viola le disposizioni  del  comma  1,
          lettera f), e del comma 2, lettere d)  e  h),  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a  due
          ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli. 
                6. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  25  ad  euro  100  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e  da  euro  42  ad
          euro 173 per i restanti veicoli. 
                7.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano per ciascun giorno di calendario per il quale  si
          protrae la violazione.».