Art. 9
Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino
a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila» sono
sostituite dalle seguenti: « sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 », dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: « La sanzione di cui al
presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne
preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di
una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite
gruppi chiusi di utenti» e le parole: « Con le stesse pene» sono
sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»;
2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino
a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila» sono
sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» e le parole:
«Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima
sanzione»;
3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione
in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o
dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa
derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a
chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od
ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico
urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in
luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di
ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e'
posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il
riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in
possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis
della medesima legge.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle
violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di
tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le
sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente
articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta,
spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio
finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per
essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal
personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione
civile.»;
b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino
a «quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non
e' ammesso il pagamento in misura ridotta».
2. All'articolo 654 del codice penale, le parole «da lire
duecentomila a un milione duecentomila» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 24 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo
pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno
tre giorni prima, al Questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che,
sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in
cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che
dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa,
ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro
i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono
promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in
luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero
tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione
sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la
parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per
ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita'
pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo',
per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di
luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni
dell'autorita' sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000. Con la medesima
sanzione sono puniti coloro che nelle predette riunioni
prendono la parola.
Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una
riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla
circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta
riunione, da cui possa derivare un pericolo per la
sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica,
altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo
pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento
dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il
fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una
riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del
relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La
sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e'
posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il
riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi
di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o
che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui
all'articolo 5-bis della medesima legge.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle
violazioni di cui al presente articolo, ovvero di
contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco
di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate
da un terzo alla meta'.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al
presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato
di previsione del Ministero dell'in-terno per essere
utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.
Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione
dell'autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla
riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
alle riunioni elettorali.».
«Art. 24. - Qualora rimangano senza effetto anche le
tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per
rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei
carabinieri reali ordinano che la riunione o
l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza
pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi
capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di
discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 654 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art 654 (Grida e manifestazioni sediziose). -
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare
privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie
manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 400 a euro 2400.».