Art. 9 
 
 Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni 
 
  1. Al testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 18: 
      1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto  fino
a sei mesi  e  con  l'ammenda  da  lire  mille  a  quattromila»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a  euro  10.000  »,  dopo  il
primo periodo e' inserito il  seguente:  «  La  sanzione  di  cui  al
presente comma si  applica  anche  a  coloro  i  quali,  senza  darne
preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di
una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato,  ovvero  tramite
gruppi chiusi di utenti» e le parole: «  Con  le  stesse  pene»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»; 
      2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto  fino
a un anno e  con  l'ammenda  da  lire  duemila  a  quattromila»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «sono   soggetti    alla    sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» e  le  parole:
«Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima
sanzione»; 
      3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti: 
        «Nei casi di mancato rispetto, in occasione di  una  riunione
in luogo  pubblico,  delle  limitazioni  poste  alla  circolazione  o
dell'itinerario previsto per  la  predetta  riunione,  da  cui  possa
derivare un pericolo per la sicurezza o  l'incolumita'  pubblica,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.000  a  euro
10.000. 
        La sanzione di cui al sesto comma  si  applica,  altresi',  a
chi, nel corso di  una  riunione  in  luogo  pubblico,  intralcia  od
ostacola il regolare funzionamento dei servizi di  soccorso  pubblico
urgente, salvo che il fatto costituisca reato. 
        Chiunque turba il pacifico svolgimento  di  una  riunione  in
luogo pubblico o il regolare espletamento del  relativo  servizio  di
ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa  e'
posta  in  essere   da   soggetti   che   rendono   difficoltoso   il
riconoscimento della loro persona mediante l'uso  dei  mezzi  di  cui
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975,  n.  152  o  che  sono  in
possesso degli strumenti o degli oggetti di  cui  all'articolo  5-bis
della medesima legge. 
        Nell'ipotesi  di  reiterazione  nel  biennio  di  una   delle
violazioni di cui al presente articolo, ovvero  di  contestazione  di
tre violazioni,  anche  diverse,  nell'arco  di  un  quinquennio,  le
sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'. 
        La competenza ad irrogare le  sanzioni  di  cui  al  presente
articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta,
spetta  al  prefetto.  Si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.  Le  entrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni  pecuniarie  previste  dal
presente articolo affluiscono ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel  medesimo  esercizio
finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno  per
essere  utilizzate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  per   la
remunerazione delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  rese  dal
personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione
civile.»; 
    b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite»  fino
a «quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono  soggette  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro  20.000.  Non
e' ammesso il pagamento in misura ridotta». 
  2.  All'articolo  654  del  codice  penale,  le  parole  «da   lire
duecentomila  a  un  milione  duecentomila»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «da euro 400 a euro 2.400». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 18 e 24 del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773  recante  «Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  26  giugno  1931,  n.  146,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18. - I promotori  di  una  riunione  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso,  almeno
          tre giorni prima, al Questore. 
                E' considerata  pubblica  anche  una  riunione,  che,
          sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo  in
          cui sara'  tenuta,  o  per  il  numero  delle  persone  che
          dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di  essa,
          ha carattere di riunione non privata. 
                I  contravventori   sono   soggetti   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.  La
          sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro
          i  quali,  senza  darne   preavviso   all'Autorita',   sono
          promotori, ai sensi del primo comma,  di  una  riunione  in
          luogo pubblico  tramite  reti,  piattaforme  e  servizi  di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero
          tramite gruppi chiusi di utenti. Con la  medesima  sanzione
          sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono  la
          parola. 
                Il Questore, nel caso di  omesso  avviso  ovvero  per
          ragioni di ordine  pubblico,  di  moralita'  o  di  sanita'
          pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo',
          per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e  di
          luogo alla riunione. 
                I  contravventori  al  divieto  o  alle  prescrizioni
          dell'autorita' sono soggetti alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 1.000 a euro  12.000.  Con  la  medesima
          sanzione sono puniti coloro  che  nelle  predette  riunioni
          prendono la parola. 
                Nei casi di mancato rispetto,  in  occasione  di  una
          riunione in luogo pubblico, delle  limitazioni  poste  alla
          circolazione o dell'itinerario  previsto  per  la  predetta
          riunione,  da  cui  possa  derivare  un  pericolo  per   la
          sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. 
                La  sanzione  di  cui  al  sesto  comma  si  applica,
          altresi', a  chi,  nel  corso  di  una  riunione  in  luogo
          pubblico, intralcia od ostacola il  regolare  funzionamento
          dei servizi di soccorso  pubblico  urgente,  salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
                Chiunque  turba  il  pacifico  svolgimento   di   una
          riunione in luogo pubblico o il regolare  espletamento  del
          relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito,
          salvo che il  fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro  500  a  euro  3.000.  La
          sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa  e'
          posta in essere da soggetti  che  rendono  difficoltoso  il
          riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei  mezzi
          di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152  o
          che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui
          all'articolo 5-bis della medesima legge. 
                Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle
          violazioni  di  cui  al  presente   articolo,   ovvero   di
          contestazione di tre violazioni, anche  diverse,  nell'arco
          di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate
          da un terzo alla meta'. 
                La competenza ad  irrogare  le  sanzioni  di  cui  al
          presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento
          in misura ridotta, spetta al  prefetto.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre   1981,   n.    689.    Le    entrate    derivanti
          dall'applicazione delle sanzioni  pecuniarie  previste  dal
          presente  articolo   affluiscono   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'in-terno  per   essere
          utilizzate, nel  medesimo  esercizio  finanziario,  per  la
          remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
          rese  dal  personale  contrattualizzato  non   dirigenziale
          dell'Amministrazione civile. 
                Non   e'   punibile   chi,   prima   dell'ingiunzione
          dell'autorita' o per obbedire  ad  essa,  si  ritira  dalla
          riunione. 
                Le disposizioni di questo articolo non  si  applicano
          alle riunioni elettorali.». 
                «Art. 24. - Qualora rimangano senza effetto anche  le
          tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte  per
          rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
          o, in loro assenza, gli ufficiali  o  i  sottufficiali  dei
          carabinieri   reali   ordinano   che    la    riunione    o
          l'assembramento siano disciolti con la forza. 
                All'esecuzione di tale  ordine  provvedono  la  forza
          pubblica e la forza armata sotto il comando dei  rispettivi
          capi. 
                Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di
          discioglimento sono soggette alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e'  ammesso  il
          pagamento in misura ridotta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  654  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art  654  (Grida  e  manifestazioni  sediziose).   -
          Chiunque, in  una  riunione  che  non  sia  da  considerare
          privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in  luogo
          pubblico,   aperto   o   esposto   al   pubblico,    compie
          manifestazioni o emette grida sediziose e'  punito,  se  il
          fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro 400 a euro 2400.».