Art. 5
Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, il conduttore motorista
delle navi destinate al pilotaggio puo' condurre le navi adibite al
servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50
tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore
installato entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e
nell'ambito delle esigenze funzionali della corporazione.
2. Per conseguire il titolo di conduttore motorista delle navi
destinate al pilotaggio e' necessario:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto l'obbligo scolastico;
c) avere compiuto i diciotto anni di eta';
d) avere i requisiti indicati nell'art. 238, n. 1 e n. 4, del
regolamento al codice della navigazione;
e) essere in possesso dell'attestato in corso di validita'
dell'addestramento di base (Basic training) conseguito presso
istituti, entri o societa' autorizzati ed essere in possesso di
certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato da
strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute;
f) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione di cui nove
mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi
tipo di nave e tre mesi di navigazione a bordo di navi destinate al
pilotaggio;
g) essere in possesso del titolo di marinaio motorista o
superiore; la navigazione effettuata a bordo delle navi destinate al
pilotaggio dotate di comandi centralizzati e' da considerarsi valida
anche come navigazione al servizio di motori endotermici ai fini del
conseguimento del titolo di marinaio motorista.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione a bordo di navi
destinate al pilotaggio negli ultimi quarantotto mesi conseguono
automaticamente il titolo professionale di conduttore motorista delle
navi destinate al pilotaggio.