Art. 6 
 
   Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio 
 
  1. Coloro che siano iscritti con la qualifica di  ormeggiatore  nel
relativo registro, abbiano conseguito il certificato professionale di
competenza di cui all'art. 213-bis del regolamento di  esecuzione  al
codice della navigazione (parte marittima) introdotto con  il decreto
del Presidente della Repubblica n. 93 del 2024, e abbiano frequentato
lo  specifico  corso  il  cui  contenuto  e'  definito  con   decreto
direttoriale, conseguono il titolo professionale  di  comandante  dei
mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio.  Il  comandante  dei
mezzi nautici destinati al  servizio  di  ormeggio  conduce  i  mezzi
nautici in  dotazione  delle  societa'  cooperative  di  ormeggio,  a
prescindere dai limiti di stazza e di  potenza  dei  motori  entro  i
limiti territoriali di svolgimento del servizio e  nell'ambito  delle
esigenze  funzionali  della  societa'  cooperativa  di   ormeggio   e
acquisisce i certificati MAMS, GMDSS e Medical Care laddove richiesti
per esigenze di servizio. 
  2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano  iscritti  nel  relativo   registro   con   la   qualifica   di
ormeggiatore,   aspirante   ormeggiatore   o   allievo   ormeggiatore
conseguono i titoli di capo barca per il traffico nello  stato  e  di
motorista abilitato previa frequentazione di uno specifico  corso  il
cui contenuto e' definito con decreto direttoriale.  I  titoli  cosi'
conseguiti sono validi ai soli fini dell'acquisizione del certificato
professionale di competenza  di  ormeggiatore  e  non  consentono  il
conseguimento dei titoli disciplinato all'art. 8.