Art. 6 Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio 1. Coloro che siano iscritti con la qualifica di ormeggiatore nel relativo registro, abbiano conseguito il certificato professionale di competenza di cui all'art. 213-bis del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima) introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2024, e abbiano frequentato lo specifico corso il cui contenuto e' definito con decreto direttoriale, conseguono il titolo professionale di comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio. Il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio conduce i mezzi nautici in dotazione delle societa' cooperative di ormeggio, a prescindere dai limiti di stazza e di potenza dei motori entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della societa' cooperativa di ormeggio e acquisisce i certificati MAMS, GMDSS e Medical Care laddove richiesti per esigenze di servizio. 2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti nel relativo registro con la qualifica di ormeggiatore, aspirante ormeggiatore o allievo ormeggiatore conseguono i titoli di capo barca per il traffico nello stato e di motorista abilitato previa frequentazione di uno specifico corso il cui contenuto e' definito con decreto direttoriale. I titoli cosi' conseguiti sono validi ai soli fini dell'acquisizione del certificato professionale di competenza di ormeggiatore e non consentono il conseguimento dei titoli disciplinato all'art. 8.