Art. 10
Limite temporale di annullamento delle giocate
1. La giocata, nel caso di raccolta fisica, puo' essere annullata,
esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale
massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre
che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della
raccolta del relativo concorso.
2. La giocata non puo' essere in ogni caso annullata se il gioco
prevede esclusivamente la possibilita' di una vincita immediata
rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l'esito
sia stato svelato.