Art. 10 
 
           Limite temporale di annullamento delle giocate 
 
  1. La giocata, nel caso di raccolta fisica, puo' essere  annullata,
esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite  temporale
massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta  di  gioco,  sempre
che l'operazione possa avvenire  entro  l'orario  di  chiusura  della
raccolta del relativo concorso. 
  2. La giocata non puo' essere in ogni caso annullata  se  il  gioco
prevede esclusivamente  la  possibilita'  di  una  vincita  immediata
rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso  in  cui  l'esito
sia stato svelato.