Art. 11 
 
                        Sistemi estrazionali 
 
  1. Le estrazioni possono avvenire o attraverso  urne  elettroniche,
nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri  del  paniere  di
riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG). 
  2. Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri  del
paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce
l'univocita' e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate  per  le
operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza
di dispositivi elettronici o  digitali  in  grado  di  consentire  la
lettura del numero di volta in volta estratto. 
  3. Le estrazioni  sono  svolte  ordinariamente  senza  ripetizione,
ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia
previsto in maniera  differente  dalle  determinazioni  di  indizione
delle singole formule di gioco. 
  4.  In  caso  di  mancato  o  inidoneo  funzionamento  delle   urne
elettroniche, e' possibile far ricorso ad urne  manuali,  assicurando
accorgimenti che escludano la possibilita' di  visualizzazione  o  di
identificazione del contenuto delle  sfere  o  di  altri  dispositivi
inseriti nelle medesime. 
  5. Nel  caso  di  estrazioni  manuali,  le  sfere  e  i  differenti
dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con  coperchio
a scatto o avvitabile e i numeri  devono  essere  riportati  al  loro
interno senza risultare in alcun modo visibili. 
  6.  I  generatori  di  numeri  casuali  (RNG)  utilizzati  per   le
estrazioni, secondo quanto previsto per ogni  singolo  gioco,  devono
essere dotati di idonea certificazione che  attesti  i  requisiti  di
casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.