Art. 11
Sistemi estrazionali
1. Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche,
nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di
riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG).
2. Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del
paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce
l'univocita' e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le
operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza
di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la
lettura del numero di volta in volta estratto.
3. Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione,
ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia
previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione
delle singole formule di gioco.
4. In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne
elettroniche, e' possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando
accorgimenti che escludano la possibilita' di visualizzazione o di
identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi
inseriti nelle medesime.
5. Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti
dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio
a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro
interno senza risultare in alcun modo visibili.
6. I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le
estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono
essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di
casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.