Art. 13 
 
                               Vincite 
 
  1. La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere  che
la vincita si verifichi anche o solo nei casi  di  corrispondenza  di
posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni  con  la  posizione
dei  numeri  contenuti  nella  combinazione   vincente   o   di   non
corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione. 
  2. Le vincite possono  essere  distinte  in  differenti  categorie,
secondo quanto previsto  dalla  disciplina  specifica  della  singola
formula di gioco. 
  3. Le vincite possono  essere  cumulate,  secondo  quanto  previsto
dalla disciplina specifica della singola formula di gioco. 
  4. Il  limite  minimo  dell'importo  di  vincita  non  puo'  essere
inferiore  alla  posta  di  gioco  minima  prevista  per  la  singola
combinazione di ogni formula di gioco. 
  5. Le determinazioni di indizione delle singole  formule  di  gioco
possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per
ogni singola combinazione. 
  6. Le determinazioni di indizione delle singole  formule  di  gioco
possono  prevedere  l'assegnazione  di  vincite  realizzabili   senza
ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al  momento
della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito. 
  7. Gli importi delle vincite di cui al  comma  precedente,  secondo
quanto previsto dalla disciplina specifica della singola  formula  di
gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di  euro
1.000,00.