Art. 13
Vincite
1. La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere che
la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di
posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione
dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non
corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.
2. Le vincite possono essere distinte in differenti categorie,
secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola
formula di gioco.
3. Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto
dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
4. Il limite minimo dell'importo di vincita non puo' essere
inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola
combinazione di ogni formula di gioco.
5. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco
possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per
ogni singola combinazione.
6. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco
possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza
ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al momento
della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.
7. Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo
quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di
gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro
1.000,00.