Art. 15 
 
                         Payout e montepremi 
 
  1. Le determinazioni  di  indizione  che  disciplinano  le  singole
formule di gioco devono riportare un payout teorico  stimato  o,  nei
casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato. 
  2. Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la  costituzione  di
un montepremi, il payout reale e'  predeterminato  sulla  base  della
percentuale prevista del montepremi medesimo; il  payout  teorico  e'
stimato nei casi in cui la determinazione  di  indizione  preveda  la
presenza di un fondo per integrare il montepremi. 
  3. Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di
un  montepremi,  il  payout  teorico  e'  stimato  sulla  base  delle
proiezioni della probabilita' di vincita in relazione  alla  raccolta
che si ritiene realizzabile. 
  4. I limiti del payout teorico non possono essere inferiori  al  50
per cento e superiori al 78 per cento della raccolta. 
  5.  Il  concessionario  e'   tenuto   a   fornire   preventivamente
all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  una  relazione  dettagliata
delle stime e degli elementi utilizzati per  il  calcolo  del  payout
teorico, riferiti a un periodo idoneo alla  valutazione  del  singolo
gioco. 
  6.  Il  payout  reale,  verificato  su  base  annuale,   quantomeno
dell'anno  intero  successivo  all'indizione,  non  puo'   presentare
oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti  del  payout
teorico di cui al comma 4.