Art. 15
Payout e montepremi
1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole
formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei
casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato.
2. Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di
un montepremi, il payout reale e' predeterminato sulla base della
percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico e'
stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la
presenza di un fondo per integrare il montepremi.
3. Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di
un montepremi, il payout teorico e' stimato sulla base delle
proiezioni della probabilita' di vincita in relazione alla raccolta
che si ritiene realizzabile.
4. I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50
per cento e superiori al 78 per cento della raccolta.
5. Il concessionario e' tenuto a fornire preventivamente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata
delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout
teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo
gioco.
6. Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno
dell'anno intero successivo all'indizione, non puo' presentare
oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout
teorico di cui al comma 4.